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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti.Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 16 Gennaio 2025
Visite: 2748

Cass. Sez. III n. 45422 del 11 dicembre 2024 (UP 27 nov 2024)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Fabbri 
Rifiuti.Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti

La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.

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Caccia e animali.Criteri per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Dettagli
Categoria principale: Caccia e Animali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 16 Gennaio 2025
Visite: 1627

Consiglio di Stato Sez. 9818 del 6 dicembre 2024
Caccia e animali.Criteri per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia  

L’esercizio del potere di vietare la detenzione di armi e munizioni e di quello di revocare i titoli abilitativi rilasciati in materia è funzionale alla protezione di beni di prima importanza, come quelli relativi alla salvaguardia della incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico: beni minacciati dalla attribuzione della facoltà di detenere armi e, a fortiori, di quella di circolare armati a soggetti che non offrano ogni più ampia garanzia di corretto uso di quelle facoltà. L’Amministrazione, nell’esercizio del suddetto potere, gode di ampia discrezionalità nell’apprezzare l’affidabilità dell’interessato anche alla luce delle condotte dal medesimo poste in essere, tanto più significative al suddetto fine in ragione del grado di approssimazione ravvisabile tra quelle condotte e la materia delle armi. La linea di confine, valicata la quale la valutazione dei comportamenti e della personalità dell’interessato sfocia in un giudizio prognostico negativo in ordine alla sua affidabilità, non è tracciabile in modo predeterminato, essendo condizionata dalla natura delle condotte poste in essere e dalla valenza sintomatica alle stesse riconoscibili in ordine al futuro comportamento dell’interessato. La discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in subiecta materia non è comunque illimitata, in quanto è circoscritta dalla necessità che le valutazioni dalla stessa poste in essere siano conformi a criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale. Il sindacato del giudice amministrativo è appunto preordinato a verificare che l’Amministrazione si sia attenuta a quei criteri, di modo che il provvedimento restrittivo si atteggi a misura ragionata e ponderata di gestione del complesso equilibrio tra libertà dell’interessato (di disporre di strumenti di difesa o anche solo di soddisfacimento dei suoi interessi di ordine ludico, come nel caso dell’attività venatoria) e tutela degli interessi pubblici.

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Rifiuti.Reato di omessa bonifica dei siti inquinati 

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 15 Gennaio 2025
Visite: 2022

Cass. Sez. III n. 46549 del 18 dicembre 2024 (CC 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Tim
Rifiuti.Reato di omessa bonifica dei siti inquinati 

Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati ha natura permanente e il relativo termine decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica 

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Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 35 TU 

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 15 Gennaio 2025
Visite: 2028

Consiglio di Stato Sez. VII n. 9786 del 6 dicembre 2024
Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 35 TU 

L’art. 35, d.P.R. n. 380 n. 2001 va interpretato con particolare rigore, in quanto l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L’art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. Infatti il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Né il Comune è tenuto ad effettuare una valutazione comparata tra l'interesse privato e quello pubblico, al ripristino della legalità violata, e a darne conto con specifica motivazione. 

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Rifiuti.Applicabilità art. 131-bis 

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 14 Gennaio 2025
Visite: 1452

Cass. Sez. III n. 46231 del 16 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Nesca
Rifiuti.Applicabilità art. 131-bis 

Le condotte post delictum, ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege, non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilità dell’art. 131-bis, cod. pen.(fattispecie relativa a bonifica dello stato dei luoghi a mezzo ditta specializzata)

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Urbanistica.Distanza delle costruzioni dalle linee ferrate

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 14 Gennaio 2025
Visite: 2605

Consiglio di Stato Sez. IV n. 9760 del 5 dicembre 2024 
Urbanistica.Distanza delle costruzioni dalle linee ferrate

Dalla qualificazione come ferrovia ordinaria o metropolitana di un tratto di linea ferrata deriva la normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall’art. 51. L’art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”. L’art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti”.

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  • Rifiuti.Attività di raccolta di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione
  • Beni culturali.Nozione di opera monumentale
  • Urbanistica.Nozione di totale difformità
  • Urbanistica.Valutazione degli abusi edilizi
  • Urbanistica.Giudice penale e titolo abilitativo
  • Urbanistica.Applicabilità art. 34-bis del TU edilizia
  • Urbanistica.Diritto all'abitazione ed esecuzione ordine di demolizione di immobile
  • Ambiente in genere.Soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente
  • Urbanistica.Autorizzazione sismica in sanatoria non riconosciuta dall'ordinamento
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica e messa in sicurezza 

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