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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 19 Settembre 2024
Visite: 2566

Cass. Sez. III n. 30929 del 29 luglio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Duse
Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversamente dall’abbandono, reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulle cose; la qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità; l’abbandono di rifiuti ha natura istantanea; il deposito incontrollato di rifiuto ha sempre natura permanente; la permanenza cessa con la rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità già prodottosi oppure con il vincolo reale del bene oppure, ancora, con la sentenza di primo grado quando la contestazione è di natura aperta; colui il quale subentra contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde direttamente del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, stesso decreto se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti; la condotta di deposito incontrollato dei rifiuti consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente la norma che l’agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta

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Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori

Dettagli
Categoria principale: Ecodelitti
Categoria: Giurisprudenza Penale Merito
Pubblicato: 19 Settembre 2024
Visite: 2324

Tribunale Torino Sez. VI penale sent. 4 luglio 2024
Est. Ruscello Imp. Chiamparino ed altri 
Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori

Sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di alcuni pubblici amministratori (Presidenti di Regione, Sindaci ed Assessori) 

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Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta

Dettagli
Categoria principale: Elettrosmog
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 19 Settembre 2024
Visite: 4057

Consiglio di Stato Sez. IV n. 7038 del 7 agosto 2024
Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta

L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile. La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.

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Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante di una società 

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 18 Settembre 2024
Visite: 2399

Cass. Sez. III n. 30930 del 29 luglio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Margiotta
Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante di una società 

Anche in caso di valida ed efficace delega, resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all'art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, quali, per esempio, l'omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea. Non è perciò sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” (così nella fattispecie) se contestualmente non è provata l’esistenza di una valida delega di funzioni, fermo restando che, come detto, la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato.

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Ambiente in genere.Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale

Dettagli
Categoria principale: Aria
Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
Pubblicato: 18 Settembre 2024
Visite: 1574

Corte di Giustizia (Prima Sezione) 12 settembre 2024 
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie cosiddette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati »

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Rifiuti. Individuazione da parte del Comune di siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 18 Settembre 2024
Visite: 1926

Consiglio di Stato Sez. IV n. 6758 del 26 luglio 2024
Rifiuti. Individuazione da parte del Comune di siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti

L’art. 208 comma 6 dlv 152\06 non preclude ai Comuni di individuare, nell’esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti, perché se così fosse, per assurdo, non avrebbe senso la norma che ritiene superabili previsioni di questo tipo attraverso il valore di variante che assume il provvedimento autorizzatorio. L’atto comunale che incide in materia quindi non è nullo né illegittimo, soltanto è possibile che la conferenza di servizi, appunto imponendo una variante, motivatamente superi la pianificazione del Comune in tal senso.

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  • Ecodelitti.Il delitto di omessa bonifica non si applica in caso di violazione dell'art 255 comma 3 dlv 152-2006 
  • Rifiuti.Accesso ad area privata da parte di agenti accertatori
  • Ambiente in genere.Concetto di perturbazione e valutazione di incidenza nella direttiva habitat
  • Urbanistica.Confisca per lottizzazione abusiva e buona fede dell'acquirente
  • Urbanistica. La CEDU stabilisce che l'ordine di demolizione per costruzione illegale secondo la legge italiana è ripristinatorio e non punitivo
  • Danno ambientale.Associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere
  • Ambiente in genere. AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265-34 
  • Urbanistica.Illegittimità interventi che mutano sostanzialmente un immobile oggetto di condono
  • Ambiente in genere.Procedure di riesame dell’AIA e BAT
  • Rumore.Reato di cui all'art. 659 cp

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