Cass. Sez. III n. 19880 del 11 maggio 2009 (Ud. 11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Crema
Acque. Effluenti di allevamento, disciplina applicabile

Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto

UDIENZA 11.03.2009

SENTENZA N.564

REG. GENERALE n. 39812/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Crema Ferdinando, nato a Casarsa della Delizia il 9 febbraio del 1962, avverso la sentenza del tribunale di Pordenone del 5 maggio del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D\'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue



IN FATTO



Il tribunale di Pordenone, con sentenza del 5 maggio del 2008, condannava Crema Ferdinando alla pena di euro 3100 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all\'articolo 256 del Decreto legislativo n 152 del 2006, così qualificata l\'originaria imputazione, per avere smaltito effluenti di allevamento al di fuori di qualsiasi attività fertirrigua, senza alcuna autorizzazione nonché del reato di cui all\'articolo 650 c.p. per l\'inosservanza dell\'ordinanza del sindaco che gli aveva imposto di pulire il piazzale antistante l\'allevamento dagli effluenti anzidetti. Fatti commessi fino all\'11 gennaio del 2006 in Fiume Veneto

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, agenti della polizia municipale di Fiume Veneto e del Corpo forestale dello Stato, effettuato un sopralluogo nell\'azienda gestita da Crema Ferdinando, rilevarono davanti ai capannoni adibiti ad allevamento di suini, la presenza di recenti deiezioni. Tali deiezioni risultarono provenire dalla vasca di raccolta dei liquami site all\'interno dei capannoni. Il Crema giustificò l\'accaduto adducendo che le precipitazioni dei giorni precedenti il sopralluogo avevano cagionato il riempimento dei pozzetti con la relativa fuoriuscita dei reflui. Con ordinanza del 20 ottobre del 2005 il sindaco del Comune di Fiume Veneto intimò al Crema di provvedere entro dieci giorni alla bonifica del luogo e di adottare cautele idonee ad evitare il ripetersi dello sversamento. Il 9 gennaio del 2006 si procedette a nuovo sopralluogo per verificare l\'adempimento dell\'ordinanza. Il successivo 11 gennaio del 2006 gli agenti notarono il Crema a bordo di un trattore mentre stava interrando liquame suino in un campo di proprietà di terzi non incluso nell\'autorizzazione allo spandimento, a suo tempo rilasciata dal comune. Inoltre in violazione delle prescrizioni previste dalla citata ordinanza lo spandimento era avvenuto in prossimità di un corso d\'acqua ed al di fuori di qualsiasi finalità agricola.


Tanto premesso, il tribunale ritenne che il fatto attribuito al prevenuto al capo A) non configurasse la contravvenzione di cui all\'articolo 137 comma 14 del decreto legislativo n 152 del 2006 bensì quella di cui all\'articolo 256 del medesimo decreto in precedenza punita dall\'articolo 51 del decreto legislativo n 22 del 1997.


Ricorre per cassazione l\'imputato deducendo:


l\'erronea applicazione della norma penale in quanto lo smaltimento dei rifiuti costituiti da effluenti di allevamento è sanzionata penalmente dall\'articolo 137 del decreto legislativo n 152 del 2006 mentre l\'inosservanza delle prescrizioni date con l\'autorizzazione alla fertirrigazione è punita con semplice sanzione amministrativa. Assume che nella fattispecie non si sarebbe chiarito se il prevenuto stesse smaltendo un rifiuto o effettuando fertirrigazione;


Omessa motivazione sulla copiosa documentazione prodotta dal prevenuto in merito alle abbandonanti piogge che avevano causato la tracimazione delle vasche di contenimento degli effluenti


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato. Le materie fecali sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate nell\'agricoltura. L\'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma secondo dell\'articolo 112 del testo unico n 152 del 2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività è sanzionato a norma dell\'articolo 137 comma 14.


Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, ecc al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto.


Nella fattispecie si è accertato che i reflui erano smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo. Si è compiuta cioè un\' attività di smaltimento di un rifiuto e non una fertirrigazione. Di conseguenza legittimamente il tribunale di Pordenone ha applicato la disciplina sui rifiuti.


La giustificazione del prevenuto sulle abbondanti piogge che avevano causato la tracimazione dei reflui dalle vasche di raccolta è stata platealmente smentita dal sopralluogo dell\' 11 gennaio del 2006 allorché il Crema è stato sorpreso proprio mentre spandeva sul fondo di un vicino gli effluenti.


P.Q.M.
LA CORTE


Letto l\'articolo 616 c.p.p.


Rigetta


Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma l\'11 marzo del 2009