Cass. Sez. III n. 25239 del 20 giugno 2008 (Ud 7 mag. 2008)
Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Alfarano
Acque. Occupazione spazio demaniale marittimo
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, integrando cosi gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche lo valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 cod. nav., il concessionario che intenda sostituire a sé altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente: ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione e un terzo, in mancanza dello suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono a escludere lo responsabilità penale del terzo che occupi sine titulo lo spazio demaniale
OSSERVA
Con sentenza in data 23.05.2007 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava A.G. alla pena di Euro 200,00 d'ammenda per avere occupato abusivamente mq. 3790 di suolo demaniale marittimo istallando manufatti adibiti a stabilimento balneare e collocandovi ombrelloni e sedie a sdraio in assenza della prescritta concessione artt. 54 e 1161 c.n..
Rilevava il Tribunale che non giovava all'imputato la prodotta concessione n. 325 rilasciata al precedente gestore dello stabilimento, in data 16.06.2005, per il periodo 1.01.2002/31.12.2007.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato e sull'affermazione di responsabilità stante che la gestione dello stabilimento era stata sempre mantenuta dalla società GELPA, donde la sua completa estraneità ai fatti, e che la concessione, rilasciata il 16.06.2005, aveva efficacia sin dal precedente primo gennaio dell'anno 2002, avendo la predetta società fatto tempestiva richiesta di rinnovo della concessione.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale risultando dalla sentenza di primo grado, non investita dalla riforma del giudice d'appello, che, riguardo al manufatto demaniale de quo, "si sono susseguiti più gestori... tra cui il signor A. che in quel periodo era sprovvisto di concessione" (esame del maresciallo P.), sicchè è inammissibile la censura difensiva sul punto perchè articolata in fatto.
Ugualmente infondate sono le doglianze relative alla prodotta concessione demaniale n. 325/2005, rilasciata alla società GELPA, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza, secondo cui:
1. "l'autorizzazione o la concessione ottenuta successivamente all'occupazione di area demaniale marittima ha efficacia esclusivamente per il periodo d'occupazione successivo al detto rilascio e non produce alcun effetto estintivo sul reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. integrato con la precedente abusiva occupazione" Cassazione Sezione 3^, n. 26187/2003, De Wailly, RV. 225384;
Cassazione Sezione 3^, n. 23214/2004, Persico, RV. 228806, a nulla rilevando l'esistenza di trattative o di ritardi burocratici per il rinnovo dell'autorizzazione ovvero l'acquiescenza degli organi preposti alla tutela del demanio;
2. "l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, integrando cosi gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 c.n., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 c.n., il concessionario che intenda sostituire a sè altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione e un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono a escludere la responsabilità penale del terzo che occupi sine titolo lo spazio demaniale" Cassazione Sezione 3^ n. 1499/2000, Carrodano, RV. 216979; Sezione 3^ n. 37866/2004, PG in proc. D'Avi, RV. 230046.
L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si liquida equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008