Cass. Sez. III n. 7105 del 23 febbraio 2026 (UP 5 feb 2026) 
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Stroscio e altro
Urbanistica.Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi

Il delitto di depistaggio ex art. 375 cod. pen. è configurabile anche in presenza di condotte di immutazione dello stato dei luoghi finalizzate a fornire una falsa rappresentazione dell'avvenuto ripristino prescritto dall'autorità. Tale condotta, pur collocandosi in una fase successiva alla commissione del reato originario, rientra nell'alveo della norma incriminatrice qualora sia idonea a sviare le indagini o a condizionare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, comprese la richiesta di archiviazione o il dissequestro. Non è necessaria la prefigurazione di uno specifico reato oggetto di depistaggio, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta possa produrre effetti di ostacolo all'accertamento della verità processuale in un procedimento penale anche solo da iniziarsi


RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, pronunciava sentenza di condanna nei confronti tra gli altri, di Massimo Stroscio e Biagio Gargiulo in relazione:

    al delitto di cui agli artt. 110 e 375 cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con il committente delle opere, Stroscio quale pubblico ufficiale responsabile del settore VI urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Capri e nell'esercizio delle predette funzioni, Gargiulo quale custode giudiziario e legale rappresentante della EDILANDALA srl, ditta esecutrice dei lavori, per avere immutato artificiosamente lo stato dei luoghi interessati da lavori edilizi abusivi al fine di sviare le indagini delegate in relazione agli abusi edilizi e paesaggistici correlati ai predetti lavori, simulando la realizzazione di lavori di riempimento del locale abusivo di mq 38 (ampliamento volumetrico ottenuto attraverso scavo di un terrapieno) mediante la realizzazione di una parete di chiusura e, alle spalle di detta parete, in luogo del riempimento prescritto, un manufatto con sponde in legno riempito di terra (avente larghezza di cm 55 e altezza di mt 2) e il compimento, in sede di sopralluogo finalizzato alla verifica del ripristino, di un unico foro in corrispondenza del manufatto predetto così da far risultare, contrariamente al vero, l'avvenuto ripristino, fatto commessi in Capri fino al 23 marzo 2018 (capo a) delle imputazioni).
    al delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 476 cpv, 479 perché formavano in concorso tra loro nelle rispettive qualità la relazione, ideologicamente falsa, circa l'esito positivo del sopralluogo finalizzato a verificare l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, fatto contestato come commesso in data 23 marzo 2018 (capo b)).
    al delitto di falso per induzione in atto pubblico, in relazione alla attestazione redatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che, in sede di redazione del verbale di sequestro e contestuale riapposizione di sigilli all'esito del sopralluogo predetto, attestava falsamente l'avvenuto completo ripristino dello stato dei luoghi, fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità fino a querela di falso, fatto contestato come commesso in data 23 febbraio 2018 (capo c)).

Il solo Gargiulo, inoltre, veniva ritenuto responsabile, in concorso con il committente dei lavori, dei reati di cui all'art. 44 DPR 380/2001, all'art. 141 D. Lgs 42/2004, e agli artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01 e L.R. n. 9 del 1983 (rispettivamente, capi d), e) ed f) delle imputazioni).
La Corte di Appello di Napoli, oltre a revocare le pene accessorie nei confronti dei ricorrenti, quanto al GARGIULO dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi d), e) ed f) delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate al capo b), rideterminava in anni due e mesi sei di reclusione la pena allo stesso inflitta in relazione ai residui capi a), b) e c), mentre quanto allo STROSCIO, rideterminava in anni due e mesi sei la pena al medesimo inflitta previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate al capo b). Venivano altresì confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza emessa in primo grado.
Viene oggi impugnata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli.

    Il ricorrente STROSCIO, affida il ricorso a cinque motivi, dei quali i primi tre articolati con riferimento a tutti i capi di imputazione, gli ultimi due alle singole contestazioni di cui al capo a) (il quarto) ed ai delitti di falso (il quinto).

1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta con motivi nuovi e tempestivi depositati in appello e finalizzata all'espletamento di una perizia per verificare quanto dedotto con consulenza della difesa in ordine alla mancanza di telecamere nella zona, alla ubicazione, raggiungibilità e distanza dell'immobile interessato dai lavori dal centro di Capri ed alla assunzione della testimonianza del Comandante della Polizia Municipale di Capri responsabile del servizio di video sorveglianza al fine di verificare se il comandante della Stazione dei Carabinieri di Capri avesse fatto richiesta per visionare tali immagini, prove ritenute decisive in ragione della loro concludenza al fine di confutare il ragionamento svolto dal primo giudice e fondato sulla deposizione del Comandante dei Carabinieri, pur ammettendo (pagina 6 del ricorso) che la sentenza di appello non abbia fatto riferimento a tale deposizione e che, tuttavia, neppure l'abbia espressamente messa in discussione.
1.2 Il secondo motivo viene articolato con riferimento all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione quanto al punto relativo alla valutazione negativa della tesi alternativa prospettata dalla difesa (ovvero quella di un iniziale riempimento dello scavo, seguita da un nuovo scavo), tesi ritenuta non giustificata, nonché con riferimento alla contraddittorietà della motivazione in relazione ai due sopralluoghi del Rossi (altro funzionario comunale incaricato di svolgere successivo sopralluogo) e dello Stroscio.
1.3 Il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al punto della stessa in cui si afferma che non si spiega perché, a prescindere da un accordo con Stroscio, Gargiulo e il proprietario dell'immobile interessato dai lavori avrebbero rischiato di essere scoperti realizzando un cavedio di ridotte dimensioni anziché una più ampia struttura, al fine di evitare di essere scoperti.
1.4 Il quarto motivo, formulato con riferimento al solo capo a) (depistaggio), censura di nullità la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 375 cod. pen. assumendosi che la condotta allo Stroscio non sia sussumibile nell'alveo applicativo della fattispecie cod. pen., in carenza di prova quanto alla circostanza che lo Stroscio abbia agito dolosamente per sviare le indagini, posto che al medesimo era stato solo richiesto di verificare se fosse stato eseguito un ripristino in un procedimento relativo ad un reato già accertato.
1.5 Il quinto motivo, articolato, quanto al contenuto, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi b) e c) delle imputazioni, deduce nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 476 cod. pen. e 2700 cod. civ. in relazione alla natura fidefacente dell'atto: si nega che la relazione dello Stroscio richiamata nel verbale di polizia giudiziaria e il verbale stesso siano atti fidefacenti, atteso che entrambi gli atti potevano essere disattesi dal giudice e dal pubblico ministero, senza procedere ad una querela di falso.

    Il ricorso del GARGIULO è affidato a cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente, imputato nella duplice qualità di custode giudiziario dell'immobile e di legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 375 cod. pen., in ragione della mancanza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al concorrente STROSCIO al momento della condotta di svuotamento dal medesimo realizzata. Il motivo, ulteriormente, deduce che il fulcro della motivazione della sentenza impugnata si fonda sul presupposto che il ripristino dello stato dei luoghi (mediante riempimento di un locale di mq 38, costituente ampliamento volumetrico realizzato mediante scavo di un terrapieno compiutamente descritto nel capo a) delle imputazioni) non sia mai stato eseguito dal Gargiulo, in ragione di un previo accordo con lo Stroscio (architetto all'epoca dei fatti responsabile del Settore VI Urbanistica e Edilizia Privata presso il Comune di Capri) al fine di ostacolare le indagini delegate dalla Procura ed ottenere la revoca del provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile e poi l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, senza peraltro tenere in debito conto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal GARGIULO, il quale aveva riferito di aver provveduto al ripristino e, solo nel successivo mese di giugno, nella giornata e nella notte immediatamente precedente il sopralluogo per la verifica del ripristino, ad un nuovo scavo per ripristinare il vano abusivo. Si lamenta che le dichiarazioni rese dal GARGIULO siano state valutate dalla Corte territoriale quali dichiarazioni confessorie, quanto alla immutazione dello stato dei luoghi. In via di ulteriore considerazione, si nega che il Gargiulo abbia intrattenuto contatti telefonici con lo Stroscio, salvo in data successiva ai fatti, a seguito di un incontro casuale e, conclusivamente, si censura la valutazione che la Corte di appello di Napoli ha operato con riferimento agli indizi addotti, individuando l'illogicità della relativa motivazione nell'omessa attribuzione di valenza probante al contenuto dell'interrogatorio reso nell'immediatezza dal GARGIULO al Pubblico Ministero. Infine, si deduce l'insussistenza del ritenuto delitto di depistaggio in ragione del fatto che all'atto dell'esecuzione dell'operazione di nuovo sbancamento (successiva ad un riempimento realmente eseguito) lo Stroscio, rispetto all'immobile, non rivestiva alcuna qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'immobile era stato già dissequestrato ed il procedimento penale era stato già archiviato.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 117 e 375 comma 1, lett. a) cod. pen in ordine al concorso nel reato proprio per mancanza di qualsiasi accordo tra il Gargiulo e lo Stroscio. Si deduce l'illogicità del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, in carenza di prova certa secondo i criteri previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. deducendosi che "... senza la prova della condivisione tra gli imputati dell'iniziativa simulatoria, non vi è modo di escludere che lo stesso STROSCIO sia stato vittima inconsapevole dell'altrui macchinazione, con esclusione della rilevanza penale della condotta nei termini di cui all'art. 375 cod. pen.".
2.3 Con il terzo motivo, analoga censura di violazione di legge e vizio di motivazione viene formulata con riferimento alla mancanza del dolo specifico di depistaggio, atteso che, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, sotto un primo profilo, avrebbe errato nel ritenere che a tale fine non fosse necessaria la rappresentazione di uno specifico reato, ritenendo invece sufficiente la sola consapevolezza che la condotta possa produrre effetti di inquinamento di un'indagine in corso, e che, comunque, non avesse considerato che il reale fine perseguito dal ricorrente non fosse quello di sviare le indagini ma quello di garantirsi la disponibilità di un ampliamento dell'immobile, reiterando l'abuso che era stato di fatto ripristinato per ottenere la definizione del procedimento. Deduce, inoltre, che ove anche sussistesse il dolo eventuale, non sarebbe compatibile con il dolo specifico e che la mancanza di consapevolezza dello sviamento delle indagini emergerebbe dall'interrogatorio reso dal Gargiulo (interrogatorio, peraltro, non allegato al ricorso).
2.4 Il quarto motivo articola vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al delitto di falso ideologico di cui ai capi b) e c) delle imputazioni per difetto dell'elemento psicologico: si deduce che tanto il Tribunale quanto la Corte di appello abbiano omesso di motivare in ordine al consapevole contributo causale effettivamente posto in essere dal ricorrente nella formazione del falso.
2.5 Il quinto motivo, ulteriormente, deduce violazione di legge e motivazione (che si assume omessa) quanto all'aumento di pena stabilito per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione.
Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la parte civile, Comune di Capri, ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese. All'udienza fissata per la trattazione orale, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni B. Bertolini ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'Avvocato Luciano Fotios Meletopoulos, per la parte civile si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale; ha chiesto la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate in atti. L'Avvocato Mario Del Savio, per Gargiulo Biagio, imputato da lui difeso in sostituzione, si è riportato ai motivi di ricorso; per Stroscio Massimo ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    I ricorsi sono entrambi infondati.

1.1. Quanto al ricorso dell'imputato STROSCIO, si osserva quanto segue. Quanto al primo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in relazione alla omessa rinnovazione di prova richiesta ex art. 603 del codice di rito e non assunta, si osserva che lo stesso è generico poiché non affronta il tema della decisività della prova richiesta, soprattutto in considerazione del fatto che, come del resto detto in ricorso, la Corte territoriale nello svolgimento della motivazione della sentenza con cui ha confermato la penale responsabilità del ricorrente, ritenendo non ragionevole la tesi alternativa prospettata da entrambe le difese cui la rinnovazione richiesta era strettamente legata, non ha compiuto alcun riferimento sul punto alla deposizione del comandante della Stazione dei Carabinieri. Piuttosto, la motivazione della sentenza impugnata ricostruisce plurimi indici di anomalia nello svolgimento del sopralluogo del marzo 2018 (a partire dalle modalità di individuazione del tecnico competente, per poi passare ad ulteriori considerazioni relative all'esecuzione di un solo sopralluogo in luogo di plurimi accessi, all'omessa rilevazione fotografica delle attività svolte, alla indicazioni di prescrizioni per il ripristino senza accedere ad una consueta e più complessa procedura di progettazione con la compiuta valutazione anche della statica del manufatto, alla circostanza che la relazione redatta all'esito del sopralluogo non facesse menzione di altri lavori segnalati come abusivi - pagg. 23 e 24 della sentenza). Con tale ampia motivazione, che sconfessa la decisività della prova richiesta, il ricorrente omette ogni confronto.
1.2. e 1.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'imputato Stroscio sono generici, limitandosi ad offrire una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella già svolta dai giudici di merito, e senza considerare che la Corte Territoriale, oltre a riepilogare i sopraelencati numerosi indici di anomalia del primo sopralluogo, utilizzati a conferma della statuizione di penale responsabilità emessa dal giudice di primo grado, hanno, specularmente, argomentato anche in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto l'ipotesi alternativa offerta dalla difesa come priva di riscontri all'esito dello svolgimento dell'istruttoria. Con tale motivazione, priva dei profili di manifesta illogicità dedotti, nella sostanza il ricorso non si confronta, limitandosi a reiterare le censure, in fatto, già formulate in sede di appello.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, essendo evidente la strumentalità della condotta alla elusione degli accertamenti disposti in ordine ai ripristini autorizzati, né il ricorrente si confronta con la ricostruzione in fatto svolta sul punto da entrambi i giudici di merito posto che, rispettivamente, in primo grado il Tribunale ha espressamente affermato che la richiesta di archiviazione del procedimento, inizialmente formulata dal Pubblico Ministero, si era fondata su un presupposto falso - ovvero l'avvenuto ripristino - il cui accertamento ha determinato la richiesta di riapertura delle indagini (pagina 19 della sentenza), mentre in grado di appello la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda riportando che l'Autorità giudiziaria aveva disposto la revoca della misura ablativa ed il definitivo dissequestro dell'area proprio in ragione del verbale di intervenuto ripristino a firma del maresciallo DI RIENZO (verbale oggetto della contestazione di cui al capo c) delle imputazioni) (pagina 17 della sentenza impugnata).
1.5. Il quinto motivo di ricorso corrisponde ad analogo motivo di appello. La censura, sul punto, è meramente reiterativa e non si confronta con la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici ed appropriati richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ha fondato la valutazione di fidefacienza degli atti separatamente contestati, in relazione alla circostanza che negli stessi il pubblico ufficiale coinvolto attestasse circostanze dal medesimo direttamente percepite. Valga sul punto il richiamo alla chiara affermazione di questa Corte, per la quale il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 - 02). La deduzione del ricorrente relativa alla possibilità per il pubblico ministero di disattenderne il contenuto a prescindere dalla querela di falso, risulta erronea avuto riguardo alla circostanza che l'eventuale determinazione di non prestare fede, nella ricostruzione di una tesi o ipotesi accusatoria, al contenuto di un atto astrattamente fidefacente, introduce nel processo penale il tema di prova relativo alla ipotizzata falsità, laddove la querela di falso costituisce mezzo di prova della falsità di un atto dotato di fede privilegiata tipico del processo civile (Sez. 5, n. 28480 del 20/06/2025, Crocetti, Rv. 288372 - 01).

    Quanto al ricorso del GARGIULO si osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo di ricorso formalizzato dal ricorrente Gargiulo corrisponde, nella sostanza, al motivo di appello riportato come quinto nel riepilogo, a pagina 24 della sentenza impugnata, sebbene non interamente allo stesso sovrapponibile. Nell'articolazione della censura, tuttavia, il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale che ribadisce la correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice, per il quale il riempimento dell'ampliamento non sarebbe mai stato realizzato, a fronte della avversa ricostruzione dell'accaduto, propalante dalla difesa, che propone una ricostruzione alternativa dei fatti. La valutazione della fondatezza delle due ipotesi alternative, come noto, è preclusa a questa Corte che, sul punto deve limitarsi alla verifica della motivazione svolta: sicché, il motivo di ricorso nella parte in cui sottopone alla Corte una diversa ricostruzione in fatto già sottoposta dalla Corte territoriale a debito scrutinio (sia escludendo l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, sia individuando gli elementi di conferma dell'ipotesi accolta), con motivazione scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, non può trovare accoglimento. Come noto, la Corte ha chiaramente affermato che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). La sentenza della Corte territoriale, in particolare, dopo aver premesso la ricostruzione sistematica della fattispecie di depistaggio, valuta il complessivo materiale probatorio acquisito, premettendo che il ragionamento ricostruttivo è necessariamente inferenziale e sottoponendolo alla valutazione prescritta dall'art. 192 del codice di rito. La Corte territoriale premette che l'imputato Gargiulo sarebbe reo confesso in punto di consapevole realizzazione dell'immutazione (pag. 19 della sentenza impugnata), circostanza evidentemente negata dal ricorrente, che però sul punto nulla allega al ricorso al fine di consentire una verifica della motivazione addotta. Data per ammessa l'immutazione, la Corte territoriale tenta di esperire (o sperimentare) la tesi difensiva, che ne vorrebbe spostare la data di realizzazione, peraltro premettendo che della stessa non ritiene vi sia riscontro, e confuta la ragionevolezza di un differimento dei lavori di nuova realizzazione dello scavo nel giugno del 2018, con motivazione non irragionevole né contraddittoria atteso che il decorso del tempo dal marzo al giugno, una volta ottenuto il dissequestro, non trova una spiegazione, o comunque sul punto la difesa non ne avrebbe addotta alcuna. Valuta, altresì, la Corte la circostanza che il sopralluogo del giugno fosse stato preceduto da un rinvio di un giorno per indisponibilità degli operai che avrebbero dovuto eseguire il sondaggio (pagina 20), sicché non si spiega la ragione per la quale si sarebbe optato per la realizzazione di un cavedio di ridotte dimensioni in luogo di più ampio manufatto "che li avrebbe messi maggiormente al riparo da iniziative non prevedibili del tecnico incaricato.". Priva di profili di irragionevolezza, parimenti, la considerazione relativa alle dimensioni del manufatto creato, nell'ipotesi accusatoria, proprio allo scopo di creare una situazione di apparente ripristino (pagina 20 della sentenza impugnata): le dimensioni ridotte del manufatto potevano infatti ragionevolmente consentire la creazione di una situazione apparente conforme all'obbligo ripristinatorio solo se correlate alla eventualità che le verifiche tecniche, tramite sondaggio, fossero svolte in corrispondenza delle dimensioni del manufatto appositamente creato. Anche questa motivazione risulta scevra dai lamentati profili di censura ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., peraltro solo indicati nel motivo e neppure oggetto di specifica indicazione. Infine, il ricorrente in alcuna parte si confronta con la motivazione della Corte territoriale, in punto di sussistenza dell'accordo criminoso con lo Stroscio, svolta attraverso il richiamo alla deposizione del tecnico Cacciapuoti, incaricato del controllo svolto nel giugno dal quale sarebbe poi emersa la mancata esecuzione dei lavori di rimessione in pristino (pagg. 22 e ss. della sentenza impugnata), come anche non si confronta con l'ulteriore circostanza che nel caso di specie, diversamente da quanto avveniva in casi analoghi, fosse stato disposto un solo sopralluogo, peraltro senza rilevazioni fotografiche (pagina 23 - 24), né si è ulteriormente valutato quanto riferito in ordine all'atteggiamento tenuto dallo Stroscio allorché era venuto a conoscenza del fatto che la polizia giudiziaria fosse stata incaricata di svolgere un secondo sopralluogo (pag. 24 della sentenza impugnata). Ribadita la ricostruzione fattuale seguita dal Tribunale e dalla Corte territoriale, ne discende che la censura formulata con il primo motivo non può trovare accoglimento neppure con riferimento al dedotto profilo di violazione della legge sostanziale, poiché la stessa si fonda sul presupposto, non condiviso dai giudici di merito, che lo Stroscio non rivestisse qualifica pubblicistica al momento del secondo sopralluogo eseguito nel giugno 2018.
2.2. Il secondo motivo, come sopra sinteticamente riassunto, non può trovare accoglimento per essere lo stesso generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione svolta dalla Corte territoriale e riportata al punto che precede.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va necessariamente premesso che la fattispecie di cui all'art. 375 cod. pen. è costruita dal legislatore con riferimento al soggetto attivo che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di esercente un pubblico servizio, qualità soggettive che lo pongono nella situazione di poter impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale (elementi descritti dalla fattispecie incriminatrice quali direzione del dolo specifico), attraverso una delle condotte che la disposizione prevede alle lettere a) e b) del comma primo (depistaggio materiale e depistaggio dichiarativo). La stretta correlazione funzionale tra la qualità del soggetto attivo del reato e il fine della sua azione costituisce elemento imprescindibile della fattispecie, come chiaramente affermato da questa Corte proprio con riferimento a condotte di depistaggio materiale, peraltro senza che sia necessaria la prefigurazione in capo all'agente dello specifico reato rispetto al quale si debba produrre l'effetto di impedimento, ostacolo o sviamento (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Paccione, Rv. 283727 - 01). Posta tale premessa, e valutato, quindi, come infondato il motivo con riferimento alla censurata omessa considerazione della necessaria prefigurazione di uno specifico reato in capo all'agente, il ricorrente ulteriormente deduce che lo scopo della propria azione fosse quello di assicurarsi la disponibilità di un ampliamento e non quello di ottenere uno sviamento delle indagini. Tuttavia, il ricorrente omette di considerare che la disponibilità dell'ampliamento necessariamente presupponeva l'ottenimento di un provvedimento di dissequestro, a sua volta ottenibile solo all'esito di una riduzione in pristino, sicché la consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale e dello svolgimento di un accertamento relativo alla riduzione in pristino e, ulteriormente, dell'intervento di soggetti preposti, nell'esercizio delle loro funzioni di rilievo pubblicistico, all'accertamento della avvenuta attività ripristinatoria, a fronte di una condotta artificiosa di immutatio ascrivibile proprio al ricorrente Gargiulo, costituisce giusta verifica della condotta di consapevole concorso del ricorrente nel depistaggio, senza neppure che vi sia spazio per ipotizzare una accettazione del rischio di realizzare tale fattispecie, piuttosto dovendosi ipotizzare l'accettazione del solo rischio di venire poi scoperti, come accaduto. D'altronde, deve altresì considerarsi che il procedimento riguardava anche violazioni paesaggistiche e che, per tali ipotesi di reato, la legge prevede l'obbligo di rimessione in pristino (art. 181, comma 1-quinquies e comma 2 d. lgs. 42/2004). In via di ulteriore considerazione, si osserva che la fattispecie di cui all'art. 375 cod. pen. testualmente prevede che la finalità dell'agente sia quella di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo, senza peraltro prevedere (come invece prevede l'art. 374 cod. pen. con riferimento ai procedimenti civili o amministrativi) che le condotte sanzionate debbano essere realizzate nel corso del procedimento penale, sicché, come chiaramente affermato dalla Corte, nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un'indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale (Sez. 6, n. 7572 del 27/01/2023, Caraccio, Rv. 284269 - 01). Quanto, poi, alla individuazione della nozione di indagine, il codice di rito offre all'interprete un chiaro riferimento, attraverso la previsione di cui all'art. 326, contenuta nel libro V del codice di rito dedicato alle indagini preliminari e all'udienza preliminare, Titolo I, recante disposizioni generali: ebbene, l'art. 326 richiamato, rubricato Finalità delle indagini preliminari, prevede che «1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.». Ne discende che ogni condotta di sviamento delle indagini, materiale o dichiarativa, che possa influire sulle determinazioni inerenti l'azione penale rientra nell'alveo della fattispecie incriminatrice, anche ove la stessa risulti strettamente connessa a modalità esecutive di prescrizioni o ordini di ripristino, ovvero a momenti propriamente esecutivi di provvedimenti autorizzatori dell'autorità giudiziaria che possano comunque rilevare ai fini delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Ne discende che nella fattispecie penale incriminatrice di cui all'art. 375 cod. pen. risulta sussumibile anche la condotta di immutazione finalizzata a fornire falsa evidenza della attuazione di una attività di ripristino, che si collochi nella fase successiva alla commissione di un reato e che risulti rilevante ai fini delle indagini come, ad esempio, nel caso di specie, non solo ai fini del dissequestro, ma anche, per come ricostruito dai giudici di merito e sopra riportato, ai fini della richiesta di archiviazione. Non pare possa revocarsi in dubbio, sotto tale profilo, che la richiesta di archiviazione sia sussumibile nella categoria delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, trattandosi dell'atto con cui il pubblico ministero si determina, appunto, a non esercitare l'azione penale, laddove l'utilizzo del termine "inerente" include tanto gli atti di esercizio dell'azione penale quanto, almeno, e senza pretesa di esaustività, le speculari determinazioni di non esercizio dell'azione penale.
2.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché propone una interpretazione della norma di cui all'art. 110 cod. pen. per la quale rivestirebbero rilievo penale solo i contributi materiali o morali che ricomprendessero ogni elemento costitutivo della fattispecie, obliterando quindi il profilo di reale portata precettiva dell'art. 110 cod. pen., quale norma che consente di ascrivere penale responsabilità a ciascuno dei concorrenti che abbiano fornito un contributo morale o materiale, seppure ex se non integrante reato.
2.5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con specifico riferimento alla violazione di legge e omessa motivazione in punto di aumento di pena stabilito per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione, è generico. Preliminarmente si osserva che dal riepilogo dei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata (neppure oggetto di autonoma impugnazione, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01), non risulta che il Gargiulo abbia formalizzato specifica doglianza in relazione agli aumenti stabiliti per i reati in continuazione, sicché il motivo sul punto è tardivo. Per altro verso, il motivo è comunque generico posto che in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in ipotesi di una pluralità di reati in continuazione, il giudice ha l'onere di individuare l'entità dei singoli aumenti e, al riguardo, un onere di motivazione proporzionale all'aumento applicato. Si è infatti chiaramente affermato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali) (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01). Nel caso di specie, gli aumenti stabiliti per la continuazione risultano individuati in mesi due per ciascun reato, sicché la relativa misura (corrispondente a quella già individuata dal giudice di primo grado) risulta contenuta.

    Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 05/02/2026.