TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 628, del 4 dicembre 2014
Acque.Illegittimità revoca dell’autorizzazione allo scarico dei reflui nella condotta fognaria

E’ fondata la censura di violazione dell'articolo 7 della l. 241/1990, per mancanza dell'avviso di avvio del procedimento. Invero non ci sono ragioni di urgenza per omettere tale necessario adempimento, né tali ragioni vengono evidenziate nell'atto impugnato. Risulta fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, in quanto in presenza di accertamenti tecnici difformi, era necessario un supplemento d’istruttoria considerata altresì la gravità della revoca e delle sue conseguenze sull'attività della ditta ricorrente.  Naturalmente nella fase istruttoria e di accertamento va applicato il principio di leale collaborazione, sia nel senso che la ditta deve consentire all’amministrazione l’accesso agli stabilimenti per le verifiche tecniche necessarie, sia nel senso che l’amministrazione deve consentire alla ditta di interloquire anche dal punto di vista tecnico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00628/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2014, proposto da: 
Vetreria Giancon Luigi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Sistema Ambiente Servizio Idrico Integrato S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Bologna, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

La Provincia di Pordenone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea De Col e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, Via Donota 3; 
Comune di Brugnera;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

-della revoca dell’autorizzazione allo scarico emessa da Sistema Ambiente srl di data 22/05/2014, prot. n. 1738, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, con quello impugnato;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sistema Ambiente Servizio Idrico Integrato S.r.l. e di Provincia di Pordenone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ditta ricorrente chiede l’annullamento della revoca dell’autorizzazione allo scarico adottata da Sistema Ambiente srl di data 22 maggio 2014.

La ditta illustra la sua attività e le autorizzazioni e suo tempo ottenute per lo scarico dei reflui dei suoi due stabilimenti nella condotta fognaria.

In data 2 aprile 2014 Sistema Ambiente srl a seguito di accertamenti chiedeva alcuni chiarimenti alla ditta diffidandola di eseguire alcuni controlli e interventi.

Vennero poi effettuate alcune analisi da parte della ditta stessa che confermavano il rispetto della normativa vigente.

In data 22 maggio 2014 veniva infine emanato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione allo scarico per entrambi gli stabilimenti.

La ditta ritiene illegittimo il provvedimento per i motivi di seguito compendiati:

1. Violazione art 7 della legge 241 del 1990 e del giusto provvedimento. Immotivatamente si è omesso ogni preavviso di provvedimento, in assenza di particolari esigenze di celerità.

2. Violazione art 51 del D Lvo 152 del 2006 e dell’art 3 della legge 241 del 1990, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

La revoca è prevista solo per le irregolarità più gravi, e solo quando non si sia obbedito alla diffida ovvero quando sia in pericolo la salute pubblica; nessuna delle due condizioni è riscontrabile nel caso.

3. Travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione, violazione art 3 della legge 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Pordenone chiedendo la sua estromissione.

Si è costituita altresì la Sistema Ambiente srl che contesta il ricorso evidenziando come i limiti di legge siano stati superati e hanno dato origine a un procedimento penale.

In data 31 ottobre il Sistema Ambiente ha depositato una memoria con cui si evidenzia come gli accertamenti dell’ARPA abbiano evidenziato il superamento dei limiti di legge.

Con memoria di replica depositata l’11 novembre 2014 la ricorrente ribadisce le proprie posizioni chiedendo altresì il risarcimento del danno.

Il provvedimento gravato è stato sospeso da questo TAR con l'ordinanza n. 97 datata 27 agosto 2014.

In data 3 dicembre 2014, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è il provvedimento di revoca delle due autorizzazioni allo scarico a suo tempo concesse alla ditta ricorrente, che esercita l'attività di vetreria.

Va innanzitutto estromessa dal presente giudizio la provincia di Pordenone, la quale risulta estranea all'atto impugnato e la quale nella sua memoria sostanzialmente appoggia la tesi della ditta ricorrente.

Ciò premesso, va rilevato che il ricorso merita accoglimento.

Risulta innanzitutto fondata la censura di violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 1990, per mancanza dell'avviso di avvio del procedimento. Invero non ci sono ragioni di urgenza per omettere tale necessario adempimento, né tali ragioni vengono evidenziate nell'atto impugnato.

Tale avviso costituisce un vero e proprio obbligo per l’amministrazione emanante l’atto e consente all’interessato di far valere nella fase prodromica all’emanazione dell’atto le sue eventuali ragioni.

Infatti, l'art. 7, della legge n. 241 del 1990, per i procedimenti non a istanza di parte, e l'art. 10 bis, stessa legge per i procedimenti a istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei principi di correttezza e buon andamento che impongono all'amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di motivazioni inadeguate (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 09 giugno 2009, n. 1190).

Invero, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, previsto dall'art. 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 allo scopo di realizzare un vero e proprio contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo, ha valenza di carattere generale; pertanto esso si applica a tutti i procedimenti amministrativi, salve le eccezioni previste dalla legge, e quindi anche ai procedimenti amministrativi di secondo grado, di riesame di precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, che possono essere particolarmente incisivi per le posizioni giuridiche e gli affidamenti dei privati; a tale regola non sfuggono i provvedimenti attributivi di un beneficio soggetto a revisione annuale e quindi a revocazione nel caso in cui medio tempore siano venuti meno i presupposti giustificativi, atteso che anche in tal caso sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di assicurare il contradditorio con l'interessato (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3861).

La necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dall'art. 7, della legge n. 241 del 1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante. La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7 comma 1 ed art. 13, della legge n. 241 del 1990) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso, anche se fosse stata osservata la relativa formalità (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1724).

Risulta altresì fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, in quanto in presenza di accertamenti tecnici difformi, quello compiuto dall'agenzia regionale di protezione ambientale ARPA che aveva evidenziato il superamento dei limiti di legge per gli scarichi, e gli accertamenti compiuti in laboratorio dalla ditta medesima che invece presentavano risultati opposti, era necessario un supplemento d’istruttoria da parte dell'Ambiente servizi, considerata altresì la gravità della revoca e delle sue conseguenze sull'attività della ditta ricorrente. In verità sulla base della situazione accertata era possibile adottare qualche provvedimento diverso e di minor impatto, come ad esempio una diffida a ricondurre la qualità degli scarichi ai limiti di legge, eventualmente ponendo un limite temporale e provvedendo quindi a nuovi accertamenti, solo a seguito dei quali si poteva giungere alla revoca delle autorizzazioni allo scarico.

Naturalmente nella fase istruttoria e di accertamento va applicato il principio di leale collaborazione, sia nel senso che la ditta deve consentire all’amministrazione l’accesso agli stabilimenti per le verifiche tecniche necessarie, sia nel senso che l’amministrazione deve consentire alla ditta di interloquire anche dal punto di vista tecnico.

Il principio di proporzionalità e adeguatezza, di derivazione comunitaria e ormai acquisito nel nostro ordinamento, implica la necessità di provvedere per l'interesse pubblico, nel caso alla sicurezza degli scarichi, in modo da danneggiare il meno possibile gli interessi privati coinvolti, e quindi nel caso era necessario adottare un provvedimento meno drastico di quello oggetto del presente ricorso, anche nella considerazione che il giudice penale aveva statuito la necessità di provvedere senza specificare la natura delle misure da adottare.

L’accoglimento delle due indicate censure comporta l’annullamento dell’atto gravato. Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento del danno, sia in quanto l'ordinanza di questo TAR n. 97 del 2014, avendo sospeso il provvedimento impugnato, ha eliminato il danno per la ditta ricorrente, la quale ha continuato a operare, sia in quanto la ricorrente stessa non dimostra affatto il danno prospettato.

Va appena aggiunto come la vicenda penale ancora in fase istruttoria non presenta allo stato alcuna rilevanza nella presente causa.

L'accoglimento solo parziale del ricorso e lo svolgimento della vicenda inducono il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)