TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1239, del 19 novembre 2014
Acque.Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque di seconda pioggia

In ogni caso le acque di dilavamento de quibus non possono essere assolutamente considerate acque pubbliche poiché le stesse provengono da dilavamenti di materiali, anche pericolosi, nell’ambito di attività imprenditoriale privata. D’altra parte, ragioni di fondo consentono di ritenere che simili acque, previa idonea depurazione, non possano altro che essere convogliate nelle pubbliche fognature. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01239/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da: 
Renato Togliani e Maurizio Donato, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Arria, Claudio Arria, Laura Rota, con domicilio eletto presso Laura Rota in Brescia, Via Solferino, 55;

contro

Provincia di Mantova - Settore Ambiente, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Noschese, Eloisa Persegati Ruggerini, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, Via Spalto San Marco, 1/A;

nei confronti di

Comune di Marcaria, Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana, Consorzio Per il Parco Naturale Oglio Sud, Regione Lombardia, Arpa di Mantova; Bandinelli Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Orecchia, con domicilio eletto presso Romano Manfredi in Brescia, Via XX Settembre, 66;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale n. 22/725 dell'1/12/2011 di autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque di seconda pioggia, nonchè di ogni altro atto connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova - Settore Ambiente e di Bandinelli Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Il presente ricorso è volto all’annullamento in, parte qua, del provvedimento provinciale puntualmente delineato in premesse e degli atti presupposti ad esso connessi.

1.1 – Più in particolare la parte collettiva ricorrente lamenta che, per il tramite del medesimo atto di cui sopra, sarebbe stato consentito alla parte controinteressata – che ha in corso, in un sito confinante e morfologicamente non sovrastante, un’attività di recupero, di smaltimento e di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi – di scaricare, invito domino, in un rivo di proprietà della parte ricorrente stessa acque provenienti da dilavamenti anche dei detti rifiuti: così dette acque di seconda pioggia. E ciò, sempre a detta di quest’ultima, oltre ad essere illegittimo alla stregua dei motivi dedotti in ricorso, darebbe luogo ad un inquinamento delle acque pubbliche che, scorrendo nel detto rivo, sono pacificamente destinate all’irrigazione dei campi.

2 – Prima di addentrarsi, ove mai necessario, nell’esposizione dei motivi di censura và ricordato che la Provincia di Mantova, al riguardo costituitasi in giudizio, contesta che tale sia la portata del proprio provvedimento, altrimenti sostenendo che quest’ultima si concretizza in un consenso di mera fattibilità materiale e tecnica restando così salvo ogni diritto di terzi. In ogni caso, ove si ritenesse di dover dar conto della declinata condizione di invito domino, la relativa domanda della parte ricorrente andrebbe vista come actio negatoria servitutis in cui legittimata passiva non sarebbe la Provincia stessa e la cui vertenza scaturente andrebbe portata in discussione avanti all’A.G.O..

3 – Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Società la quale ha partitamente confutato gli assunti della parte ricorrente.

4 – All’Udienza Pubblica del 12 novembre 2014 la causa è stata spedita in decisione.

5 – Osserva in primo luogo il Collegio che, nel caso, non insistono quei presupposti che, a termine di codice civile, potrebbero dar luogo ad una costituzione amministrativa coattiva da parte della Provincia di Mantova di una servitù di scolo. Ed invero i siti in discorso non hanno, nel loro reciproco rapporto morfologico e di altitudine, condizioni di fatto sfruttabili nei sensi di cui sopra. In ogni caso le acque di dilavamento de quibus non possono essere assolutamente considerate acque pubbliche poiché le stesse provengono da dilavamenti di materiali, anche pericolosi, nell’ambito di quell’attività imprenditoriale privata sopra descritta. D’altra parte, ragioni di fondo consentono di ritenere che simili acque, previa idonea depurazione, non possano altro che essere convogliate nelle pubbliche fognature. Su tali conclusioni è granitica anche la Suprema Corte di Cassazione.

6 – In atti viene anche fatto rilevare che un’azione civile, intentata dalla parte controinteressata per farsi riconoscere una servitù del tipo qui descritto, non ha ottenuto esito positivo. Infine risulta che sia stato realizzato un diverso modo di scarico delle dette acque; sicché la problematica paventata dalla parte ricorrente appare del tutto superata.

7 – Tuttavia il Collegio ritiene di tralasciare tale aspetto anche per rendere irrilevante la questione di giurisdizione.

7.1 – Ed invero, stante quanto sopra in ordine alla natura delle acque in discorso, con riguardo all’aspetto morfologico relazionale dei due diversi siti e tenuto conto che non si sono ravvisate fattispecie civilistiche declinanti una costituzione coattiva di servitù di analogo segno a favore della controinteressata, va da sé che la portata del provvedimento impugnato non è tale da impingere nel modo paventato dalla parte ricorrente.

8 – E dunque ed in conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di specifica lesività del provvedimento impugnato: anche se vi è stata la necessità di far emergere in questa sede, tale dirimente e pregiudiziale questione. Da ciò anche la inutilità dell’esame delle censure di merito.

9 - Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di lite sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)