Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2071, del 27 aprile 2015
Sviluppo sostenibile.Annullamento DIA impianto fotovoltaico per mancanza di autorizzazione paesaggistica

L'impianto in esame non può essere qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, atteso che l'art. 12 d.lgs. n. 387-2003 attribuisce tale qualificazione solo alle opere "autorizzate ai sensi del comma 3", vale a dire solo a quelle che già abbiano ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 02071/2015REG.PROV.COLL.

N. 03248/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2013, proposto da: 
Soc. Mt 2007 Iii S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Sandulli e Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele, 349; 

contro

Comune di San Donaci, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. A. Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Gaetano Buglisi, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale BDL in Roma, Via Bocca di Leone, 78; 
Agricola Energetica Europea S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale BDL in Roma, Via Bocca di Leone, 78; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00621/2013, resa tra le parti, concernente annullamento DIA per la realizzazione di impianto fotovoltaico a causa della mancanza di autorizzazione paesaggistica.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donaci, di Gaetano Buglisi e della Agricola Energetica Europea S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Pietro Quinto e Saverio Sticchi Damiani;

 

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione I, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellante per l’annullamento in via di autotutela della DIA e della successiva variante presentata al Comune dallo stesso appellante.

Il TAR ha ritenuto, in sintesi, condividendo le motivazioni del provvedimento impugnato, che:

- si rilevano una serie di indici da reputare idonei a deporre per la unitarietà dell’intervento oggetto delle DIA di cui al presente giudizio e dei quattro giudizi connessi;

- è necessaria ed è mancante l’autorizzazione paesaggistica.

Con l’appello in esame l’appellante contestava analiticamente la sentenza impugnata chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello.

Intervenivano in giudizio i cointeressati chiedendo l’accoglimento dell’appello.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 l’appello veniva posto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere alcuna istanza di rinvio in relazione al pendente processo penale, non ricorrendo un’ipotesi di stretta pregiudizialità tecnica con il predetto processo penale che giustifichi l’istanza.

Nel merito, il Collegio osserva che la P.A. ha annullato i titoli edilizi vantati dall’appellante per due motivi:

- per la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P Puglia;

-per la sostanziale elusione della disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387-2003 che impone il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di potenza superiore a 20 Kw (all’epoca 1 MW in forza della D.G.R. Puglia n. 35-2007) in luogo della procedura semplificata di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380-2001.

Il primo motivo di annullamento è del tutto condivisibile, atteso che pacificamente i terreni su cui è stato realizzato l’impianto sono sottoposti a vincoli paesaggistici e atteso che nessuna autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di San Donaci.

La nota del 28 maggio 2008 a firma del consulente dell’U.T.C. del Comune di San Donaci non può concretizzare l’autorizzazione paesaggistica ex PUTT/P, non contenendo detta nota alcuna valutazione paesaggistica, in quanto con la stessa l’Amministrazione ha solo espresso parere favorevole dal lato urbanistico; l’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P presuppone il rilascio del parere da parte della Regione Puglia, nel caso di specie non sussistente.

La predetta nota del 28 maggio 2008 prende atto che “l’intervento non comporta grave turbamento all’ambiente in cui dovrà sorgere”, ma tale rilievo non può certo concretizzare all’evidenza una valutazione di carattere paesaggistico, che è costituita da un ben diverso e più complesso insieme di valutazioni; peraltro, come appena detto, tale nota espressamente delimita il rilievo del parere alla sola compatibilità urbanistica.

La tesi dell’appellante, secondo cui non sarebbe necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tali tipologie di interventi edilizi in quanto opere di interesse pubblico ex art. 5.03 deI PUTT/P, è da ritenersi infondata, essendo necessaria l’acquisizione effettiva e formale dell’autorizzazione paesaggistica ex PUTT/P Puglia per gli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Infatti, l'impianto in esame non può essere qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, atteso che l'art. 12 d.lgs. n. 387-2003 attribuisce tale qualificazione solo alle opere "autorizzate ai sensi del comma 3", vale a dire solo a quelle che già abbiano ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico) (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 175).

Inoltre, non può condividersi l’assunto per il quale il procedimento di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P doveva ritenersi positivamente concluso in quanto il parere predetto era stato trasmesso dallo stesso Comune all’ Assessorato Regionale competente per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 5.01 citato, atteso che il parere del Comune si era espresso soltanto sotto il profilo urbanistico, non risultando alcuna valutazione di tipo paesistico.

Non può, quindi, operare il disposto di cui agli artt. 5.01 NTA, 23 L.R. n. 20-2001 e 151 d.lgs. n. 490-1999).

Tale motivo di annullamento comporta l’infondatezza del relativo motivo d’appello (rubricato sub n. 3).

Anche il quarto motivo d’appello, legato alla contestazione del procedimento di autotutela in sé, è infondato, poiché le considerazioni di tipo paesistico rendono evidente ipso iure che nel bilanciamento degli opposti interessi sia prevalente quest’ultimo rispetto al legittimo affidamento riposto dai titolari della DIA, conseguentemente idoneo ad escludere la formazione di un affidamento tutelabile in capo agli stessi.

Le precedenti considerazioni rendono improcedibili, all’evidenza, i primi due motivi d’appello, legati alla questione dell’unicità dell’impianto, su cui è stata anche svolta idonea verificazione, atteso che la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P Puglia rende comunque illegittimo il titolo edilizio, imponendone, nella sostanza, come detto, il suo ritiro in sede di autotutela.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, comprese le spese di verificazione che si liquidano complessivamente, per tutti i ricorsi in appello, in euro 1000,00 per ciascun verificatore.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidando le spese di verificazione come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)