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Cass. Civ. Sez.II sent. 19774 del 12 ottobre 2005
Pres. Pontorieri Est. Schettino Ric. Finazzo

Alimenti- Etichettatura in lingua straniera

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Svolgimento del processo


Con sentenza del 21 novembre 2001, il Gdp di Gela ha rigettato l’opposizione proposta da Finazzo Maria Antonia avverso l’ordinanza‑ingiunzione emessa in data 5 gennaio-17 aprile 2001 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta, irrogativa della sanzione amministrativa di lire 3.000.000 (pari a euro 1549,37), per violazione dell’articolo 3 del D.Lgs 109/92, per avere la stessa, nella qualità di socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia e C. Snc, con sede in Alcamo, venduto alla ditta individuale Buindo Giuseppe di Gela, n.600 confezioni da 24 lattine cadauna da 330 ml. della bibita analcolica “Coca cola”, riportanti sull’etichetta indicazioni interamente in lingua straniera, come accertato dai carabinieri di Ragusa in data 3 giugno 1996.
Ricorre per la cassazione della sentenza Finazzo Maria Antonia in forza di tre motivi.
L’intimata Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con la proposta impugnazione la ricorrente denuncia:
1) “Violazione ex articolo 360 n.3 Cpc ‑ Illegittimità dell’opposta ordinanza‑ingiunzione per violazione degli articoli 1, comma 2, lettera e), 3, commi 1 e 3, 17, comma 1, del D.Lgs 109/92”. Con tale motivo la Finazzo critica il giudice di pace, che, interpretando in maniera errata la legge, l’ha ritenuta responsabile del fatto così come le è stato contestato, senza tener conto che, secondo quanto si ricava chiaramente dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs sopra menzionato, le indicazioni (in lingua italiana) debbono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
Nella fattispecie, è stato accertato che le lattine all’ingrosso di alimenti e bevande, evidentemente per la ‑successiva vendita diretta al consumatore; è, dunque, ha errato il giudice nell’affermare la sua responsabilità.
2) “Violazione ex articolo 360 n. 3 Cpc ‑ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 14 legge 689/81”. Con tale motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione, notificata ad essa Finazzo Maria Antonia, quale persona fisica, senza previa notifica del precedente verbale di contravvenzione, che è stato notificato, peraltro irritualmente, solo alla società.
3) “Violazione ex articolo 360 n. 5 Cpc per illogicità della motivazione”, con riguardo alla erronea identificazione, da parte del giudice, nella ricorrente, quale grossista che vende i prodotti ad altro commerciante all’ingrosso, della responsabile della violazione de qua.
Il secondo motivo, che per evidenti ragioni di carattere logico‑sistematico va esaminato prioritariamente, è infondato.
Si osserva, in proposito, che il giudice di pace ha dato atto, nella sentenza, che all’odierna ricorrente, “quale socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia & C. Snc”, è stato ritualmente notificato il verbale di contestazione della violazione di legge, come “si evince anche dalla memoria difensiva prodotta in data 26 luglio 1996”; successivamente, alla stessa Finazzo, ma non nella qualità di socio amministratore della predetta società, sarebbe stata notificata l’ordinanza-ingiunzione qui impugnata, e ciò, secondo la ricorrente, renderebbe questa illegittima.
La censura non ha pregio.
La Finazzo, invero, ha proposto opposizione avverso il predetto provvedimento nella qualità di “socio amministratore della ditta Finazzo Maria Antonia & C. Snc”, ed in relazione al verbale di contestazione a lei precedentemente notificato proprio nella suindicata qualità; non risultando, quindi, che destinatario della notifica del verbale e della successiva ordinanza dovesse essere, ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81, altro soggetto, ne deriva che non sussiste la denunciata violazione di tale norma.
Il primo ed il terzo motivo, che in quanto connessi si prestano ad essere esaminati congiuntamente
sono invece fondati.
L’articolo 3, comma 3, del D.Lgs 109/92, stabilisce che le indicazioni di cui al comma 1 ‑ che vanno riportate, ai sensi del comma 2, in lingua italiana ‑ debbono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
La finalità della legge è, all’evidenza, quella di tutelate il consumatore in un settore particolarmente delicato, qual è quello alimentare, ponendolo in grado di rendersi conto, nel momento in cui egli sta per acquistare il prodotto, degli ingredienti che lo compongono; e ciò la legge ha inteso realizzare, imponendo che in quella fase della circolazione del prodotto, e, quindi, nel momento in cui esso viene fornito o sta per essere fornito al consumatore, le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del predetto D.Lgs 109/92 siano riportate in lingua italiana.
Ne deriva, pertanto, che i diretti destinatari della norma in questione, sui quali incombe l’obbligo di riportare sul prodotto alimentare le prescritte indicazioni in lingua italiana, non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore; non essendo ipotizzabile, per converso, allo stato attuale della normativa in materia, l’estensione di siffatto obbligo ad altre categorie di soggetti che concorrono alla commercializzazione ed alla distribuzione del prodotto.
Cosi delineato, quanto ai soggetti destinatari delle norme relative alle indicazioni da porre sui prodotti alimentari, l’ambito di applicazione della legge, ne consegue che l’odierna ricorrente ‑ la quale è stata qualificata dal giudice di pace “produttore”(?), ed è stata ritenuta responsabile della violazione di legge ex articolo 3 del D.Lgs 109/92, per avere fornito al titolare di un deposito all’ ingrosso lattine di “Coca Cola” “riportanti in etichetta indicazioni in lingua straniera” ‑ non deve rispondere della violazione medesima, prescrivendo la norma citata, come si è detto, che le indicazioni in lingua italiana devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e,
ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 384 comma 1 proposta da Finazzo Maria Atonia avverso l’ordinanza-ingiunzione della Cciaa di Caltanissetta n. 2001/2 del 5 gennaio-17 aprile 2002.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l’opposizione proposta da Finazzo Maria Antonia avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2001/2 emessa dalla Cciaa di Caltanissetta il 5 gennaio-17 aprile 2002 e compensa le spese tra le parti.