Cass. Sez. III n. 15782 del 5 aprile 2013 (ud. 19 dic. 2012)
Pres. Lombardi Est. Andronio Ric. Pisci
Rifiuti. Discarica materiali di matrice cementizia contenenti amianto

L’art. 1, comma 184, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che la proroga delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008 non si applichi alle discariche di II categoria, tipo A, in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, deve essere interpretato nel senso che l'esclusione della proroga dipende dal contenuto dell’autorizzazione e, cioè, dalla tipologia di discarica e non dai materiali concretamente conferiti nella stessa. La circostanza se una discarica autorizzata a ricevere materiali di matrice cementizia contenenti amianto abbia effettivamente ricevuto tali materiali risulta, dunque, irrilevante. Diversamente opinando, del resto, la proroga dell’autorizzazione verrebbe fatta dipendere da un fattore estraneo al contenuto dell’autorizzazione stessa e di difficile accertamento, in quanto dipendente esclusivamente dal comportamento in concreto tenuto dal gestore della discarica.

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