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Sez. 3, Sentenza n. 29248 del 15/06/2005 Ud. (dep. 03/08/2005 ) Rv. 231821
Presidente: Savignano G. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Pagano. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Nocera Inferiore, 29 Gennaio 2004)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - ACCERTAMENTO - Analisi - Diritto alla revisione - Comunicazione del risultato delle analisi - Con l'avviso di conclusione delle indagini - Possibilità - Fondamento.

In tema di alimenti, la comunicazione del risultato delle analisi, prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962 n. 283, non richiede specifiche forme, atteso che la stessa ha il solo scopo di mettere l'interessato nella condizione di esercitare il proprio diritto di richiedere la revisione delle analisi. Conseguentemente la stessa può avvenire anche con l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., dal cui ricevimento decorrerà il termine di giorni quindici previsto, ex art. 1, comma quarto, legge 283 del 1962, per avanzare la richiesta di revisione. (Fonte CED cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 15/06/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01310
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 003534/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PAGANO GERARDO, N. IL 14/03/1978;
avverso SENTENZA del 29/01/2004 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 gennaio 2004 il tribunale di Nocera Inferiore condannava Pagano Gerardo alla pena di euro 1800,00 di multa (rectius, ammenda) avendolo riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. h) della legge 283 del 1962 per avere posto in commercio insalata tipo Romana contenente presidi fitosanitari, per l'esattezza Dieldrin, in quantità superiore alla norma.
L'accertamento dell'infrazione ed il conseguente sequestro del prodotto erano avvenuti presso uno stand del mercato ortofrutticolo di Pagani ma il processo si era svolto nei confronti della ditta produttrice il cui legale rappresentante era stato individuato nella persona dell'imputato. Rilevava il giudicante che nessun avviso era stato dato all'interessato del giorno e dell'ora in cui si erano svolte le analisi ma ciò era avvenuto perché nella specie, per questo tipo di analisi, è prevista la revisione.
Peraltro all'imputato neppure era stato comunicato l'esito ma ciò doveva considerarsi rilevante solo agli effetti della decorrenza del termine per proporre l'istanza di revisione. Allo stesso era stato dato tuttavia avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e quindi era stato messo in grado, a quel punto, di conoscere l'esito delle analisi e di avanzare istanza di revisione.
Nel merito il giudicante considerava che la presenza nel prodotto di un antiparassitario denotava chiaramente che l'infrazione era stata opera del produttore e non del commerciante che aveva esposto la merce nello stand del mercato ortofrutticolo.
A mezzo del proprio difensore propone ricorso per Cassazione l'imputato rilevando in primo luogo che solo dalla deposizione del biologo era emerso che nella specie si dovesse procedere al giudizio di revisione.
Censura poi la decisione per avere omesso di considerare che i campioni della merce erano stati lasciati presso il titolare dello stand in cui era stato operato il sequestro, quindi presso chi non era titolate del diritto di chiedere la revisione.
Rileva inoltre che l'avviso di conclusione delle indagini era stato fatto sei mesi dopo il prelevamento dei campioni mentre l'analisi di revisione a mente dell'art. 1 della legge 283 del 1962 deve essere effettuata nel termine massimo di due mesi.
Peraltro trattandosi di merce deteriorabile doveva considerarsi necessario l'avviso di inizio delle operazioni peritali ed altresì che questa loro qualità rendeva impossibile la reiterazione del controllo.
Infine non si era considerato che l'attività sanzionata è la messa in commercio del prodotto ed altri nella specie si era reso responsabile di tale attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Rappresenta il ricorrente che solo dalla deposizione del biologo funzionario del laboratorio provinciale emergerebbe che nella specie si dovesse procedere alla revisione delle analisi, con la conseguenza, a suo parere, che non avendo egli ricevuto l'avviso della esecuzione dell'unica analisi in questa materia prevista il giudizio innanzi al tribunale e la sentenza che lo ha definito dovrebbero considerarsi affetti da nullità.
La tesi non è condivisibile. È pur vero infatti che l'art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, dedicato alla disciplina delle analisi di campioni e delle garanzie per l'interessato, prende in considerazione entrambe le ipotesi, delle analisi con revisione e di quelle senza, ma è certo che nella disciplina contenuta nella legge 283 del 1962, pacificamente applicabile al caso di specie, la prevista analisi delle sostanze destinate all'alimentazione è sempre seguita dalla revisione della stessa, come risulta dal contenuto dell'art. 1.
Quanto poi alle prescrizioni concernenti il relativo procedimento esse sono dislocate parte nello stesso art. 223, comma 2 (che si occupa del termine per comparire innanzi all'organo incaricato della revisione, del contenuto dell'avviso e delle garanzie di difesa dell'interessato) parte nello stesso art. 1 della legge 283 (che tratta invece del termine e delle modalità di presentazione dell'istanza di revisione).
Ciò posto è fuori discussione che nella specie è mancata la comunicazione diretta all'interessato, quella prevista da quest'ultima norma, da parte del laboratorio provinciale dell'esito delle analisi. Non è comunque mancata una comunicazione sia pure formalmente diversa, che il tribunale considera tuttavia equipollente e rinviene nell'avviso spedito all'imputato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., della conclusione delle indagini preliminari. La tesi del tribunale è condivisibile e non merita le censure formulate dal ricorrente. In primo luogo infatti la forma della comunicazione dell'esito delle analisi stabilita dal comma 3 del più volte citato art. 1 non è prevista a pena di nullità. In secondo luogo ove si consideri che tale comunicazione ha lo scopo di mettere l'interessato nella condizione di esercitare il suo diritto di chiedere la revisione delle analisi ben si comprende come l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. consegua compiutamente lo stesso risultato. Esso contiene infatti tra le altre notizie, come si legge nel comma 2, la sommaria enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme che si assumono violate nonché l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate si trova depositata nella segreteria del PM. Al comma 3 è previsto che l'indagato possa produrre memorie, depositare documenti, chiedere il compimento di atti di indagine ed altresì di essere interrogato. È pertanto certo che ricevuto tale avviso l'imputato era nelle condizioni di conoscere l'esito delle analisi e quindi di valutare l'opportunità di chiedere la revisione avendo a disposizione 15 giorni, come previsto dal comma 4 dell'art. 1, per esercitare questo suo diritto, con decorrenza del termine, ovviamente, dal ricevimento dell'avviso ex art. 415 bis. Nè a tale conclusione può validamente opporsi come invece fa il ricorrente l'osservazione formulata sulla base dell'art. 1 comma 5 della legge 283 in forza del quale le analisi di revisione vengono effettuate presso l'Istituto superiore di Sanità entro il termine massimo di due mesi. Il termine in questione infatti non è quello intercorrente fra l'accertamento della infrazione ed il momento in cui si procede alla revisione bensì quello che separa il momento in cui perviene la richiesta di revisione e quello in cui questa viene eseguita.
Trattasi peraltro di termine chiaramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna nullità d'ordine processuale ne' invalida il risultato delle analisi effettuate oltre il termine stesso (secondo quanto ha statuito questa Corte Suprema con la sentenza n. 1600 del 17 marzo 1972 della 6^ sezione).
È vero invece, come adombra il ricorrente, che il trascorrere del tempo potrebbe in taluni casi alterare l'oggetto delle analisi modificando il contenuto del prodotto rispetto al momento del sequestro con il risultato di vanificare l'accertamento tecnico. Trattasi peraltro di una mera eventualità, da accertarsi caso per caso, che comunque non può in alcun modo giustificare l'inerzia dell'interessato nel chiedere la revisione e che una volta verificatasi, peraltro, non potrebbe che avere effetti benefici sulla posizione processuale dell'imputato.
Le censure del ricorrente si rivolgono infine al fatto che un campione della merce sequestrata sarebbe stato consegnato al commerciante presso il quale il sequestro era avvenuto ed al mancato coinvolgimento nel processo del commerciante medesimo, che il prodotto aveva posto in commercio.
Ma la prima osservazione è tanto irrilevante che nel ricorso neppure si abbozza un tentativo di spiegazione della sua concludenza in punto di responsabilità dell'imputato.
Quanto alla seconda ci si può limitare ad osservare che l'individuazione del responsabile nella persona del produttore - invece che del commerciante - è avvenuta sul rilievo - integrante peraltro una quaestio facti come tale insindacabile in cassazione - che si trattava di una confezione sigillata comportante una sicura responsabilità da collocare nella fase della produzione e confezionamento dell'alimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 15/06/2005 Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01310 Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 003534/2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) PAGANO GERARDO, N. IL 14/03/1978; avverso SENTENZA del 29/01/2004 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO; Udito il P.M. nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso: rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 gennaio 2004 il tribunale di Nocera Inferiore condannava Pagano Gerardo alla pena di euro 1800,00 di multa (rectius, ammenda) avendolo riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. h) della legge 283 del 1962 per avere posto in commercio insalata tipo Romana contenente presidi fitosanitari, per l'esattezza Dieldrin, in quantità superiore alla norma. L'accertamento dell'infrazione ed il conseguente sequestro del prodotto erano avvenuti presso uno stand del mercato ortofrutticolo di Pagani ma il processo si era svolto nei confronti della ditta produttrice il cui legale rappresentante era stato individuato nella persona dell'imputato. Rilevava il giudicante che nessun avviso era stato dato all'interessato del giorno e dell'ora in cui si erano svolte le analisi ma ciò era avvenuto perché nella specie, per questo tipo di analisi, è prevista la revisione. Peraltro all'imputato neppure era stato comunicato l'esito ma ciò doveva considerarsi rilevante solo agli effetti della decorrenza del termine per proporre l'istanza di revisione. Allo stesso era stato dato tuttavia avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e quindi era stato messo in grado, a quel punto, di conoscere l'esito delle analisi e di avanzare istanza di revisione. Nel merito il giudicante considerava che la presenza nel prodotto di un antiparassitario denotava chiaramente che l'infrazione era stata opera del produttore e non del commerciante che aveva esposto la merce nello stand del mercato ortofrutticolo. A mezzo del proprio difensore propone ricorso per Cassazione l'imputato rilevando in primo luogo che solo dalla deposizione del biologo era emerso che nella specie si dovesse procedere al giudizio di revisione. Censura poi la decisione per avere omesso di considerare che i campioni della merce erano stati lasciati presso il titolare dello stand in cui era stato operato il sequestro, quindi presso chi non era titolate del diritto di chiedere la revisione. Rileva inoltre che l'avviso di conclusione delle indagini era stato fatto sei mesi dopo il prelevamento dei campioni mentre l'analisi di revisione a mente dell'art. 1 della legge 283 del 1962 deve essere effettuata nel termine massimo di due mesi. Peraltro trattandosi di merce deteriorabile doveva considerarsi necessario l'avviso di inizio delle operazioni peritali ed altresì che questa loro qualità rendeva impossibile la reiterazione del controllo. Infine non si era considerato che l'attività sanzionata è la messa in commercio del prodotto ed altri nella specie si era reso responsabile di tale attività. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Rappresenta il ricorrente che solo dalla deposizione del biologo funzionario del laboratorio provinciale emergerebbe che nella specie si dovesse procedere alla revisione delle analisi, con la conseguenza, a suo parere, che non avendo egli ricevuto l'avviso della esecuzione dell'unica analisi in questa materia prevista il giudizio innanzi al tribunale e la sentenza che lo ha definito dovrebbero considerarsi affetti da nullità. La tesi non è condivisibile. È pur vero infatti che l'art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, dedicato alla disciplina delle analisi di campioni e delle garanzie per l'interessato, prende in considerazione entrambe le ipotesi, delle analisi con revisione e di quelle senza, ma è certo che nella disciplina contenuta nella legge 283 del 1962, pacificamente applicabile al caso di specie, la prevista analisi delle sostanze destinate all'alimentazione è sempre seguita dalla revisione della stessa, come risulta dal contenuto dell'art. 1. Quanto poi alle prescrizioni concernenti il relativo procedimento esse sono dislocate parte nello stesso art. 223, comma 2 (che si occupa del termine per comparire innanzi all'organo incaricato della revisione, del contenuto dell'avviso e delle garanzie di difesa dell'interessato) parte nello stesso art. 1 della legge 283 (che tratta invece del termine e delle modalità di presentazione dell'istanza di revisione). Ciò posto è fuori discussione che nella specie è mancata la comunicazione diretta all'interessato, quella prevista da quest'ultima norma, da parte del laboratorio provinciale dell'esito delle analisi. Non è comunque mancata una comunicazione sia pure formalmente diversa, che il tribunale considera tuttavia equipollente e rinviene nell'avviso spedito all'imputato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., della conclusione delle indagini preliminari. La tesi del tribunale è condivisibile e non merita le censure formulate dal ricorrente. In primo luogo infatti la forma della comunicazione dell'esito delle analisi stabilita dal comma 3 del più volte citato art. 1 non è prevista a pena di nullità. In secondo luogo ove si consideri che tale comunicazione ha lo scopo di mettere l'interessato nella condizione di esercitare il suo diritto di chiedere la revisione delle analisi ben si comprende come l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. consegua compiutamente lo stesso risultato. Esso contiene infatti tra le altre notizie, come si legge nel comma 2, la sommaria enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme che si assumono violate nonché l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate si trova depositata nella segreteria del PM. Al comma 3 è previsto che l'indagato possa produrre memorie, depositare documenti, chiedere il compimento di atti di indagine ed altresì di essere interrogato. È pertanto certo che ricevuto tale avviso l'imputato era nelle condizioni di conoscere l'esito delle analisi e quindi di valutare l'opportunità di chiedere la revisione avendo a disposizione 15 giorni, come previsto dal comma 4 dell'art. 1, per esercitare questo suo diritto, con decorrenza del termine, ovviamente, dal ricevimento dell'avviso ex art. 415 bis. Nè a tale conclusione può validamente opporsi come invece fa il ricorrente l'osservazione formulata sulla base dell'art. 1 comma 5 della legge 283 in forza del quale le analisi di revisione vengono effettuate presso l'Istituto superiore di Sanità entro il termine massimo di due mesi. Il termine in questione infatti non è quello intercorrente fra l'accertamento della infrazione ed il momento in cui si procede alla revisione bensì quello che separa il momento in cui perviene la richiesta di revisione e quello in cui questa viene eseguita. Trattasi peraltro di termine chiaramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna nullità d'ordine processuale ne' invalida il risultato delle analisi effettuate oltre il termine stesso (secondo quanto ha statuito questa Corte Suprema con la sentenza n. 1600 del 17 marzo 1972 della 6^ sezione). È vero invece, come adombra il ricorrente, che il trascorrere del tempo potrebbe in taluni casi alterare l'oggetto delle analisi modificando il contenuto del prodotto rispetto al momento del sequestro con il risultato di vanificare l'accertamento tecnico. Trattasi peraltro di una mera eventualità, da accertarsi caso per caso, che comunque non può in alcun modo giustificare l'inerzia dell'interessato nel chiedere la revisione e che una volta verificatasi, peraltro, non potrebbe che avere effetti benefici sulla posizione processuale dell'imputato. Le censure del ricorrente si rivolgono infine al fatto che un campione della merce sequestrata sarebbe stato consegnato al commerciante presso il quale il sequestro era avvenuto ed al mancato coinvolgimento nel processo del commerciante medesimo, che il prodotto aveva posto in commercio. Ma la prima osservazione è tanto irrilevante che nel ricorso neppure si abbozza un tentativo di spiegazione della sua concludenza in punto di responsabilità dell'imputato. Quanto alla seconda ci si può limitare ad osservare che l'individuazione del responsabile nella persona del produttore - invece che del commerciante - è avvenuta sul rilievo - integrante peraltro una quaestio facti come tale insindacabile in cassazione - che si trattava di una confezione sigillata comportante una sicura responsabilità da collocare nella fase della produzione e confezionamento dell'alimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2005