Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10225 del 01/03/2006 Ud. (dep. 23/03/2006 ) Rv. 234565
Presidente: Vitalone C. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Sacchi. P.M. Meloni VD. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Alba sez. dist. Bra, 25 febbraio 2004)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Reato di cui all'art. 5 lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti contenenti aflatossine in quantità superiori ai limiti indicati dal Ministero della Salute - Analisi - Modalità - Accertamento eseguito con metodi diversi da quelli indicati in disposizioni ministeriali - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 5, comma primo, lett. d, legge 30 aprile 1962 n. 283, la detenzione al fine di commercio di "granella di nocciole" alterata per la presenza di aflatossina b1 e aflatossine totali in quantità superiori a quelle indicate dal Ministero della Sanità, nonostante il "metodo di campionamento" utilizzato per l'accertamento dell'alterazione sia stato diverso da quello previsto da disposizioni ministeriali, le quali hanno natura ordinatoria e non prescrittiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni che stabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e le analisi hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 01/03/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 371
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 34409/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sacchi Umberto, nato a Premosello Chiovenda il 2.04.1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Alba in Bra in data 25.02.2004 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dr. Meloni Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Meineri Giovanni, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 25.02.2004 il Tribunale di Alba in Bra condannava Sacchi Umberto alla pena dell'ammenda per avere, quale procuratore speciale della ditta Life s.r.l, detenuto per la vendita e la distribuzione per il consumo "granella di nocciole" contenente anatossina b1 e aflatossine totali in quantità superiore ai limiti previsti dal ministero della sanità.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando inosservanza del decreto ministeriale 23.12.2000 secondo cui il numero dei campioni alimentari da prelevare dipende dal peso della partita, con un minimo di 4 ed un massimo di 100. Poiché, nella specie, erano stati prelevati da un unico cartone solo 4 campioni, il campionamento era radicalmente nullo;
illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato perché, essendo stato provato che l'azienda aveva adottato un adeguato piano di controllo, era irrilevante che non fosse stato controllato lo specifico lotto da cui era stato estratto il campione anche perché il fornitore del lotto, il quale aveva rilasciato un certificato di analisi datato 13.12.2001 attestante esito negativo della ricerca di aflatossina, si era sempre dimostrato affidabile. Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso non è puntuale. Premesso che è vietato alla Corte di Cassazione di procedere alla ricostruzione del fatto diversamente da quanto abbia fatto il Giudice di merito in presenza di concreti elementi, nonché di prendere in considerazione censure, sia pure specifiche, inidonee a dimostrare in modo incontrovertibile la difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenza che il Giudice di merito n'abbia tratto, è corretto il giudizio di alterazione della granella di nocciole detenuta per la vendita dalla ditta gestita dall'imputato per la presenza di afla accertata mediante analisi eseguite previo prelevamento di campioni, con una scelta del metodo incensurabile.
Infatti, le disposizioni che stabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e le analisi hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non da luogo a nullità delle analisi ne' esclude il loro valore probatorio.
Inoltre, non è prevista neppure alcuna sanzione di nullità per le analisi eseguite con metodi diversi da quelli descritti in disposizioni ministeriali alla luce del principio che nella scelta del metodo di campionamento sussiste discrezionalità tecnica. Pertanto, la scelta di effettuare l'analisi su un determinato numero di campioni ha carattere direttivo e non precettivo, e il risultato di tale scelta è incensurabile, anche se non siano osservate le direttive di riferimento, quando il campione prelevato sia ugualmente rappresentativo del prodotto da analizzare.
Nella specie, è stato correttamente ritenuta la reale rappresentatività dei quattro campioni invece di 10 prelevati perché la merce era confezionata e non sfusa; conservata in piccoli contenitori e già pronta per la vendita, sicché erano da escludere processi manipolativi attuati sulla stessa.
Sussiste quindi il reato previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. d), per l'accertata alterazione del prodotto, per la presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sè per un fenomeno di spontanea degenerazione. In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, non è esclusa la responsabilità del rappresentante della società r.l. per l'omesso controllo igienico dei generi alimentari perché la norma attiene ad ogni aspetto e modalità che abbia attinenza alla loro produzione, preparazione, confezionamento e commercio.
Ne consegue che la disposizione in questione si applica a chiunque svolga attività, anche elementare, di manipolazione nella specie:
confezionamento di sacchetti di granella di nocciole e di conservazione di siffatte sostanze che non si esaurisca nell'autoconsumo.
Corretta è pertanto l'affermazione di responsabilità in ordine alla messa in vendita del prodotto alterato sotto il profilo, ritenuto in sentenza, dell'inosservanza degli obblighi di diligenza richiesti al venditore: la capacità e la tempestività nell'adeguare le pratiche di controllo in relazione alle forniture della merce, poiché il lotto oggetto del campionamento in data 8.03.2002 non fu sottoposto ad alcun controllo batteriologico ciò risultando dalla lettera in data 15.06.2002 con la quale la ditta Life ha chiesto alla ditta fornitrice Italnocciole "copia delle analisi relative al prodotto incriminato".
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 1 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006