DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2005, n.242
Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.
Gazzetta Ufficiale N. 278 del 29 Novembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, recante
attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono
essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante
attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente
disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Vista la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio
2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono
essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare
l'allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 22 settembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Condizioni di utilizzabilita'
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di
prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente
decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia
emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella
fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003,
n. 31;
b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di
uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare commercializzati nella comunita' alla data del
10 febbraio 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,
cosi' recita:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.».
- Il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n.
47.
- La direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 febbraio 2001, n. L 52.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L 186 del 30 giugno 1989.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103.
- La direttiva 91/321/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L 175 del 4 luglio 1991.
- La direttiva 92/52/CEE e' pubblicata nella GUCE
1° luglio 1992, n. L 179.
- La direttiva 2004/6/CE e' pubblicata nella GUCE
22 gennaio 2004, n. L 15.
- L'allegato A del1a legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 95,
supplemento oridinario, cosi' recita:
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che
modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003,
recante modifica dell'allegato III della direttiva
1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca
assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri
nel settore delle imposte dirette e indirette .
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone
prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso
umano e ai medicinali per uso umano in fase di
sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che
deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire
l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni
di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti
per carrozzeria e recante modifica della direttiva
1999/13/CE.».
Note all'art. 1:
- L'art. 3, comma 1, de1 citato decreto legislativo
14 febbraio 2003, n. 31, cosi' recita:
«Art. 3 (Norme transitorie e finali). - 1. E'
consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi
al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.».
Art. 2.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e
le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.
Allegato
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI
AI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE.
Categoria 1. Vitamine.
Vitamina E:
succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000.
Categoria 2. Minerali.
BORO:
Acido borico;
Borato di sodio.
CALCIO:
Chelato di amminoacidi;
Pidolato.
CROMO:
Chelato di amminoacidi.
FERRO:
Idrossido ferroso;
Pidolato ferroso;
Chelato di amminoacidi.
SELENIO:
Lievito arricchito.
MAGNESIO:
Chelato di amminoacidi;
Pidolato.
MANGANESE:
Chelato di amminoacidi.
ZINCO:
Chelato di amminoacidi.