Cass. Sez. III n. 38371 del 18 settembre 2013 (Cc 25 giu 2013)
Pre.Fiale Est.Amoresano Ric. P.M. e P.G. in proc. Alescio.
Ambiente in genere.Demanio marittimo e modifica dell'art. 1161 Codice navigazione
Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1161 cod.nav. dall'art. 19 del D.Lgs. n. 96 del 2005, costituisce reato la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo senza la preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal capo del compartimento.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZAA PENALE
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 25/06/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1528
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 12924/2013
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Modica;
P.G. presso la Corte di Appello di Catania;
avverso la sentenza del 22.10.2012 del GIP del Tribunale di Modica;
nei confronti di:
1) Alescio Giorgio nato il 25.11.1957;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.10.2012 il GIP del Tribunale di Modica assolveva Alescio Giorgio dal reato di cui agli artt. 55 e 1161 c.n. (come da richiesta di decreto penale avanzata dal P.M. in data 25.3.2010) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Assumeva il GIP che l'art. 1161 c.n., come modificato dal D.Lgs. n. 96 del 2005, art. 19 e successivamente dal D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 3 non richiamava più, a differenza del testo previgente, l'art. 55 c.n..
Secondo il GIP la realizzazione di nuove opere nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, pur continuando ad essere disciplinata dall'art. 55 c.n., è ormai sanzionata amministrativamente a norma del medesimo art. 55, comma 5 che richiama l'art. 54.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Modica, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 55 e 1161 c.n., nonché la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.
La modifica apportata all'art. 1161 c.n. non ha comportato, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, la eliminazione della rilevanza penale della condotta prevista dall'art. 55 c.n.. La novella approvata a seguito delle polemiche insorte in relazione al cd. "Disastro di Linate" si proponeva, infatti, di rafforzare la tutela per le violazioni della disciplina dei vincoli al demanio e non certo di eliminare le sanzioni penali.
L'eliminazione del richiamo espresso all'art. 55 c.n. da parte dell'art. 1161 c.n., ha, piuttosto, determinato un ampliamento dell'ambito applicativo della norma medesima. Peraltro la depenalizzazione, ritenuta dal GIP, renderebbe la condotta della realizzazione di opere (senza autorizzazione) nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo priva di sanzione. Nè vale richiamare la sanzione accessoria della rimessione in pristino prevista dal medesimo art. 55, comma 5 che verrebbe sganciata da una precedente condanna.
3. Ricorre, a sua volta, per Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Catania, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
L'art. 1161 nel testo riformulato sanziona chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata.
Tale nuovo testo rappresenta un'estensione della tutela penale dell'interesse pubblico a che nella proprietà privata, contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione.
Il GIP, nell'evidenziare che l'art. 55 c.n., non assoggetta a vincolo di inedificabilità la proprietà privata all'interno delle fasce di rispetto, richiedendo una semplice autorizzazione amministrativa, ha escluso che la condotta ivi prevista rientri nella previsione dell'art. 1161 c.n.. Tale interpretazione restrittiva della norma non tiene però conto che essa non si riferisce soltanto ai vincoli di inedificabilità, ma a qualsiasi vincolo cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone demaniali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. L'art. 1161 c.n., come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19 e successivamente dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 3 prevede che "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave".
Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata disposizione, contestandosi all'imputato di aver realizzato, senza la prevista autorizzazione, un immobile su proprietà privata, ma ricadente "entro la fascia dei 30 trenta metri dal confine del demanio marittimo".
Si tratta quindi di stabilire se tale condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata", come recita l'art. 1161 cit. e sia quindi sanzionata penalmente.
È noto come i limiti alla proprietà privata (previsti dall'art. 42 Cost., comma 2) si distinguano a seconda che essi siano posti nell'interesse privato (vale a dire di altri proprietari) o nell'interesse pubblico. Tra questi ultimi rientrano i vincoli che determinano una restrizione della facoltà di utilizzazione o disposizione del bene per ragioni urbanistiche, storiche, paesistiche, forestali, e che generalmente possono essere rimossi attraverso un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
Tanto premesso, non c'è dubbio alcuno che l'art. 55 c.n. preveda un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le opere realizzate "entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare" l'autorizzazione del capo del compartimento.
È del tutto evidente, infatti, che la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non possa liberamente esplicarsi, ma sia subordinata alla valutazione della compatibilità dell'opera medesima con la tutela del demanio marittimo. La disposizione dell'art. 55 c.n. si propone invero di impedire che la condotta del privato, attraverso la realizzazione di opere nelle vicinanze del demanio marittimo, possa interferire con l'utilizzo del demanio medesimo, secondo la programmazione prevista dall'art. 30 c.n..
2.1. Non c'è dubbio quindi che, secondo il chiaro dettato normativo sopra richiamato, la violazione dell'art. 55 c.n., attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, dovendosi far rientrare, per le ragioni in precedenza esposte, nella mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata" sia sanzionata penalmente dall'art. 161 c.n.. Irrilevante, conseguentemente, è che la norma, come riformulata, non preveda più il riferimento espresso all'art. 55 c.n. (il testo previgente faceva riferimento alle "violazioni di cui agli artt. 55, 714 e 716").
Il dato testuale non equivoco (come si è visto) trova del resto conforto, come evidenziato anche dal P.M. ricorrente, nel "contesto storico" in cui venne approvata la modifica della norma. Il D.Lgs. n. 96 del 2005 venne, infatti, approvato a seguito del cd. "disastro di Linate" e si proponeva di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale.
Il legislatore invece di far riferimento a specifiche ipotesi (come previste dalla normativa precedente) volle, pertanto, apprestare tutela penale ad ogni vincolo "cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti". L'interpretazione letterale trova ulteriore conforto nella "ratio" della norma.
Si è visto, infatti, come il vincolo alla proprietà privata in relazione all'esecuzione di nuove opere nella fascia adiacente al demanio marittimo abbia lo scopo di impedire che esse possano interferire con l'uso del demanio marittimo e con le scelte programmatorie di cui all'art. 30 c.n..
E, contrariamente a quanto ritiene il GIP, in tale contesto, perfettamente comprensibile è la previsione di cui al medesimo art. 55, comma 4 che esclude la necessità dell'autorizzazione "quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima". In tal caso, infatti, le valutazioni dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sono state già espresse nell'approvazione della pianificazione territoriale.
Laddove, invece, tale valutazione "preventiva e generale" non vi sia stata, l'Autorità marittima deve accertare singolarmente che l'intervento che si intende eseguire non interferisca con l'uso del demanio marittimo ex art. 30 cit..
Ed in tal caso (e solo in tal caso) la mancanza dell'autorizzazione, risolvendosi nella violazione del vincolo alla proprietà privata, posto a tutela del demanio marittimo, è sanzionata penalmente dall'art. 1161 c.n..
Il richiamo fatto dal GIP alla sentenza di questa Corte (Sez. 3 n. 35210 del 23.6.2009) non è pertinente anche perché in detta decisione non si affrontava ex professo la questione della persistente illiceità penale della violazione dell'art. 55 c.n.. Peraltro, come si legge in motivazione, le conclusioni cui approdava la predetta decisione erano nel senso che l'art. 1161 c.n. "punisce infatti, senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti".
La giurisprudenza di questa Corte, successiva alla modifica dell'art. 1161 c.n. (con il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19) ha continuato a ritenere sanzionata penalmente la condotta prevista dall'art. 55 c.n.. (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n. 12039/2007).
2.2. Gli altri argomenti adoperati dal GIP per ritenere depenalizzata siffatta condotta, oltre che contrastare con i rilievi in precedenza evidenziati, non colgono nel segno, risultando o irrilevanti o non pertinenti.
Il GIP ritiene di rinvenire un conforto alla sua Interpretazione nella previsione dell'art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali o abbattimento di ostacoli), secondo cui "Chiunque non osserva gli ordini previsti negli artt. 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei Euro". Tale norma costituirebbe la conferma che la violazione dell'art. 714, prima sanzionata penalmente dall'art. 1161 c.n., a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151 del 2006, è stata depenalizzata.
Omette però di considerare che, mentre la condotta prevista dall'art. 55 c.n. rientra, in modo assolutamente non contestabile, nella previsione di cui all'art. 1161 c.n. trattandosi di mancata osservanza di vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, non la medesima cosa può dirsi per l'art. 714 che prevede un provvedimento di rimessione in pristino da parte dell'ENAC (la cui mancata osservanza è sanzionata amministrativamente dall'art. 1229).
Nè, peraltro, il GIP individua la norma che sanzioni
amministrativamente la violazione dell'art. 55 c.n.. Tale non può certamente ritenersi la previsione di cui allo stesso art. 55, comma 5 secondo cui "quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi dei presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente". Ma l'Ingiunzione di rimessione in pristino emessa dal Capo del Compartimento e di cui all'art. 54 costituisce palesemente sanzione accessoria, che necessariamente deve accedere ad una sanzione "principale" (che non viene però individuata).
Come del resto avviene in relazione ai medesimo art. 54, che sanziona penalmente (in modo non contestato) la condotta di occupazione di suolo demaniale.
L'interpretazione, data dal GIP, dell'art. 1161 porta, quindi, inevitabilmente a ritenere che la violazione dell'art. 55 c.n. non sia più sanzionata (neppure in via amministrativa). Pur non pervenendo esplicitamente a tali conclusioni, GIP fa riferimento al fatto che l'art. 55 c.n., comma 1 non assoggetta la proprietà privata ad alcun vincolo di inedificabilità, ma solo alla necessità di una preventiva autorizzazione (assimilabile al procedimento per il rilascio del permesso di costruire). La necessità del permesso di costruire, tutelando interessi diversi, non può, però, surrogare o assorbire la tutela dei vincoli a favore del demanio marittimo, la cui violazione non può che essere sanzionata autonomamente.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Modica perché provveda, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati, in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Modica.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013