Cass. Sez. III n. 8499 del 3 marzo 2021 (CC 26 nov 2020)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Corrente  
Beni ambientali.Abbattimento alberi

L'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio. Commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 cod.pen. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/05/2019, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 18/06/2018, con la quale Corrente Giorgio era stato dichiarato responsabile dei reati d cui agli artt. 181 comma 1 d.lgs 42/2004 e 734 cod.pen – perché in assenza di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta ad ulteriore vincolo apposto con DM 24/03/1976 faceva eseguire il taglio di un cedro deodara e di un cipresso, così alterando e distruggendo le bellezze naturali dei luoghi – e condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Corrente Giorgio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 181 d.lgs 42/2004 e correlato vizio di motivazione, argomentando che la Corte di appello aveva ritenuto configurato il reato contestato con argomentazioni non condivisibili, non potendosi ritenere che l’asportazione di alberi di alto fusto comprometta lo spettacolo delle bellezze naturali.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 734 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, argomentando che il predetto reato non era configurabile non essendosi verificato il deturpamento o la distruzione delle bellezze naturali.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 533 e 530, comma 2, cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provata la responsabilità dell’imputato, quale committente dei lavori di abbattimento.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen e correlato vizio di motivazione, argomentando che la pena base era superiore alla media edittale e che la Corte territoriale aveva supportato tale determinazione con affermazioni generiche ed illogiche.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 62 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza evidenziare gli elementi negativi rilevanti.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I primi tre motivi, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, hanno ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il taglio dei due alberi di alto fusto nel giardino della casa ubicata in Soiano di Lago – in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - integrava entrambi reati contestati in quanto tale condotta era idonea a compromettere i valori paesaggistici e ne aveva determinato anche l’effettiva compromissione: la presenza dei predetti alberi consentiva all’immobile di integrarsi nel paesaggio gardesano, mentre il taglio degli stessi aveva reso la casa visibile, così incidendo in modo apprezzabile sul quadro panoramico d’insieme. Ha, quindi, precisato che tale condotta era da ascrivere all’imputato, il quale, secondo le convergenti risultanze probatorie, aveva dato incarico a terzi di rimuovere le ramaglie dalla proprietà, chiarendo anche che era inverosimile la versione alternativa fornita dal predetto e, cioè, che tale attività era stata, invece, posta in essere dalle promittenti venditrici dell’immobile dopo la conclusione del contratto preliminare di vendita, atteso che già al momento della stipula erano state consegnate all’imputato (promissario acquirente dell’immobile) le chiavi dell’immobile.
La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che l'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio (Sez. 3, n. 16036 del 07/04/2006, Rv.234329 – 01) e che commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 cod.pen. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione (Sez.3,n.29483 del 28/05/2004, Rv.229495 – 01).
Il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma primo-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al pari della contravvenzione prevista dal comma primo della citata disposizione, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (Sez.3, n.11048 del 18/02/2015, Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez.3,n.34764 del 21/06/2011, Rv.251244 – 01).
Tale reato, formale e di pericolo, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., che presuppone, invece, l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione (Sez.3,n.37472 del 06/05/2014, Rv.259942 – 01; Sez.3,n.14746 del 28/03/2012, Rv.252625 – 01).
In particolare, è stato affermato che il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico (Sez.3,n.29508 del 04/04/2019, Rv.276359 – 02).
2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato l’intensità del dolo, la circostanza che gli alberi abbattuti non erano di proprietà dell’imputato, il tentativo del predetto di coinvolgere nella vicenda soggetti palesemente estranei all’illecito, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al fatto.
Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).
3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241).
Va, quindi, ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/11/2020