DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 2007
Misure per l'esecuzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12;
Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i
relativi Protocolli addizionali;
Considerata l'opportunita' di prevedere le modalita' organizzative
necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata
legge n. 12 del 2006;
Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari
regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina l'attivita' attribuita alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n.
12, da ora in poi definita «legge».
2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita «Corte», di cui alla
legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, da ora in poi definito «Dipartimento».
3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza
permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti
definita «Rappresentanza», comunica tempestivamente
all'Amministrazione interessata, se gia' non direttamente informata,
nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di
condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, da ora
in poi definita «Convenzione», a carico dell'Italia, al fine di
avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle
sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.
4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a
conformarsi ai principi convenzionali nonche' alle eventuali
statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso,
l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie;
coordina e favorisce, altresi', l'individuazione di misure idonee a
prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.
5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, puo'
favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e
secondo i parametri di equita' adottati dalla Corte, ogni opportuna
iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle
forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della
causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera c), della
Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e
39 della Convenzione. In tale attivita' puo' essere sentito il parere
dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere e' sempre richiesto
per le pratiche di particolare rilevanza.

Art. 2.
1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le
comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorita' italiana inerenti
al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'art. 1, comma 1,
e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo
telematico. Predispone altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno,
la relazione al Parlamento prevista dall'art. 5, comma 3, lettera
a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione
delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative
ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.
2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1,
le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione
delle attivita' svolte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. Il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni
di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri: Prodi

Il Ministro dell'economia e delle
finanze: Padoa Schioppa

Il Ministro della giustizia:
Mastella

Il Ministro degli affari esteri:
D'Alema

Il Ministro dell'interno: Amato

Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali:
Lanzillotta

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 61