TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 531, del 29 ottobre 2013
Ambiente in genere.Legittimità ordinanza comunale di porre in essere gli interventi necessari a riportare nei limiti di legge i parametri inquinanti

L'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, deve necessariamente tener conto del suo impatto sociale e quindi sull'ambiente. Ne consegue come l'attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. L’ordinanza comunale va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l'ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali. Invero il potere esercitato deriva dall’art 50 del D Lgs 267 del 2000, e si riferisce a dati sull’inquinamento atmosferico accertati da organismi tecnici del Centro interdipartimentale per la Gestione e il Recupero Ambientale (CIRGA), avvalorati dalla USL n 1. In altri termini, l'ordinanza in questione risulta conforme sia all'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, in quanto avente lo scopo di tutelare la salute pubblica, sia all'articolo 217 del regio decreto 1265 del 1934, richiamato dall'articolo 29 decies comma decimo del decreto legislativo 152 del 2006. Non vi è dubbio che il superamento dei limiti indicati costituisce un elemento da cui si può desumere un imminente pericolo di danno alla salute pubblica, per cui spetta al sindaco anche in via di urgenza indicare le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00531/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2007, proposto da: 
Servola Spa e Lucchini Spa, rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con domicilio eletto il primo, in Trieste, via S.Nicolo' 21;

contro

Il Comune di Trieste, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Serena Giraldi, domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7; 
Asl 101 - Triestina, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, Provincia Di Trieste, Regione Friuli-Venezia Giulia; 
Ministero Dell'Interno, Universita' Degli Studi Di Trieste Centro Interdipartimentale Di Gestione E Recupero Ambientale -C.I.G.R.A., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

-delle ordinanze del Comune di Trieste emesse dal Sindaco :

dd. 28 giugno 2007, prot. 07-/72/07/100;

dd. 12 luglio 2007, prot. corr. 07-29654/70/01/13, prot. gen. 119276;

dd. 19 luglio 29007, prot. cor. 07-30953/70/01/13, prot. gen123915;

delle note:

dd. 7 maggio 2007, prot. n. 2433/07/TS/TM/IA e degli annessi 38 verbali di sopralluogo e di campionamento;

dd. 14 giugno 2007 prot. n. 3246/07/TS/SA/PA/12 e della relativa nota accompagnatoria prot. n. 3280/07/TS/TM/IA dd. 18 giugno 2007;

nota integrativa dd. 18 luglio 2007 di A.R.P.A. F.V.G. di prot. n. 3855/07/TS/TM/IA;

nota del Comune di Trieste, dd. 20 giugno 2007, prot. n. 07- 26799/69/06/2;

nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" dd. 26 giugno 2007, prot. n. 29117/07/GEN-IV-1-D;

nota dell'A.S.S: n. 1, prot. 32928/GEN.1.0 dd. 19 luglio 2007;

relazione del Centro Interdipartimentale di dell'Università di Trieste dd. 10 aprile 2007 e della successiva relazione dd. 29 maggio 22007;

nota dell'A.S.S. n. 1, prot. 26355-07/GEN.1.0 dd. 11 giugno 2007;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e del Ministero Dell'Interno e di Ministero Dell'Ambiente e Della Tutela del Territorio e dell’Universita' Degli Studi di Trieste Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale -C.I.G.R.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le ricorrenti ditte impugnano una serie di ordinanze comunali, la prima del 28 giugno 2007 che ha ordinato alla Servola spa di porre in essere gli interventi necessari a riportare nei limiti di legge i parametri inquinanti, la seconda del 12 luglio 2007 che ha esteso l’ordinanza precedente al gestore Lucchini spa, la terza del 19 luglio 2007 che ha ordinato alle due ditte la cessazione delle emissioni inquinanti e infine una serie di note comunali e della ASL n 1 che costituiscono i presupposti delle ordinanze gravate.

Dopo aver ricostruito le vicende riguardanti lo stabilimento, le ditte deducono i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli articoli 278 e 279 del D Lgs 152 del 2006, violazione dell’art 50 del D Lgs 267 del 2000, sviamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il potere è esercitabile solo in ipotesi eccezionali, non ricorrenti nel caso.

2. Incompetenza, violazione artt 278 e 279 del D Lgs 152 del 2006, contraddittorietà tra atti e contraddittorietà della motivazione.

3. Violazione dell’art 3 della legge 241 del 1990, difetto di motivazione.

4. Violazione degli artt 269, 270 e 271 del D Lgs 152 del 2006, degli artt 7, 8 e 9 del dPR 203 del 1988 contraddittorietà, difetto di istruttoria e sviamento.

5. Difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di motivazione, violazione del decreto del Ministero dell’ambiente n. 60 del 2002 e articoli 50 e 54 del D Lgs 267 del 2000.

6. Violazione della direttiva 2004/107/Ce del 2004 e dell’art 2 D Lgs 152 del 2007, della direttiva 96/62/Ce e dell’art 2 del D Lgs 351 del 1999, difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento.

7. Violazione dell’art 1 legge 241 del 1990, del principio di efficienza, efficacia ed economicità, sviamento.

Il Ministero dell’ambiente, quello degli Interni e l’Università chiedono di essere estromessi dal giudizio, in quanto estranei ai provvedimenti gravati.

Il Comune di Trieste resiste in giudizio confutando tutte le censure di cui al ricorso.

Nel corso dell'udienza pubblica del 23 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso sono una serie di ordinanze comunali, la prima del 28 giugno 2007 che ha ordinato alla Servola spa di porre in essere gli interventi necessari a riportare nei limiti di legge i parametri inquinanti, la seconda del 12 luglio 2007 che ha esteso l’ordinanza precedente al gestore Lucchini spa, la terza del 19 luglio 2007 che ha ordinato alle due ditte la cessazione delle emissioni inquinanti e infine una serie di note comunali e della ASL n 1 che costituiscono i presupposti delle ordinanze gravate.

Vanno innanzi tutto estromessi dal ricorso il Ministero dell’Ambiente, il Ministero degli Interni e l’Università per carenza di legittimazione passiva, in quanto i provvedimenti gravati sono stati emessi dalle amministrazioni locali.

Si controverte su di un provvedimento basato su precisi accertamenti tecnici e che risulta dannoso per la società ricorrente unicamente ove non venga rispettato. A sua volta, l'autorizzazione, non contestata, appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell'ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice.

In questa luce, si sottolinea come l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, deve necessariamente tener conto del suo impatto sociale e quindi sull'ambiente. Ne consegue come l'attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. L’ordinanza in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l'ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.

Va poi rilevato come l'ordinanza del sindaco non sospende e nemmeno blocca l'attività delle ditte ricorrenti, limitandosi a chiedere loro il rispetto dei parametri previsti per le emissioni nell'atmosfera, con una lesività che nel bilanciamento tra i vari interessi in gioco, tra cui primario quello della salute, non appare certo gravosa per le ditte interessate.

Va poi rilevato come la richiamata nota dell'azienda sanitaria avesse manifestato con chiarezza che i dati degli inquinanti ambientali rilevati avevano evidenziato numerosi e continui superamenti dei limiti di norma per le emissioni in atmosfera.

Venendo al merito, la prima censura, con cui si deduce la mancanza di giustificazione del potere di ordinanza esercitato dal Comune, risulta infondata. Invero il potere esercitato deriva dall’art 50 del D Lgs 267 del 2000, e si riferisce a dati sull’inquinamento atmosferico accertati da organismi tecnici del Centro interdipartimentale per la Gestione e il Recupero Ambientale (CIRGA), avvalorati dalla USL n 1.

In altri termini, l'ordinanza in questione risulta conforme sia all'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, in quanto avente lo scopo di tutelare la salute pubblica, sia all'articolo 217 del regio decreto 1265 del 1934, richiamato dall'articolo 29 decies comma decimo del decreto legislativo 152 del 2006. Non vi è dubbio che il superamento dei limiti indicati costituisce un elemento da cui si può desumere un imminente pericolo di danno alla salute pubblica, per cui spetta al sindaco anche in via di urgenza indicare le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo.

Del resto il Sindaco si è limitato a ordinare alle ditte di conformare le emissioni ai limiti di legge, e pertanto non si vede quale significativa lesione ciò provochi alle stesse.

Il fatto, indiscusso, che le ditte siano in possesso delle prescritte autorizzazioni non comporta che esse non siano soggette ai controlli di legge e al rispetto dei limiti delle emissioni, per cui, qualora essi non vengono rispettati, il Sindaco a norma di legge può intervenire.

Infine, i dedotti difetti d’istruttoria e illogicità, nonché il difetto di motivazione, non sussistono, da un lato in quanto la nota dell'azienda sanitaria risulta frutto di accertamenti tecnici puntuali e ripetuti, che nemmeno le ditte ricorrenti pongono in dubbio nella loro esattezza tecnica, e infine in quanto i rilievi puntuali degli organismi tecnici preposti e dell'azienda sanitaria costituiscono un valido supporto motivazionale per il provvedimento del sindaco.

Quanto fin qui evidenziato risulta sufficiente per rigettare il ricorso, dopo aver estromessi i due Ministeri e l’Università.

Le spese secondo la regola codicistica seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le ditte ricorrenti alla rifusione a favore delle amministrazioni intimate delle spese di giudizio che liquida in € 1000 a favore del Ministero dell’ambiente, del Ministero degli Interni e dell’Università, estromessi, ed euro 4000 a favore del Comune, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)