LEGGE 15 dicembre 2005, n.279
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione
delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre
2003.
Gazzetta Ufficiale N. 4 del 5 Gennaio 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato
permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con
Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri
dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche'
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa
distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Decisione ed
all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto
dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in Euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.
3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla
variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo
al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1,
comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui
all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito
provvedimento legislativo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ter; LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3149):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 ottobre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente, il 28 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 13ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 novembre 2004;
23 febbraio 2005.
Relazione scritta presentata il 1° marzo 2005 (atto n.
3149-A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5859):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede
referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII
e XI.
Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 e il
7 luglio 2005.
Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il
13 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3149 B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione) in sede referente, in data 18 luglio 2005 con
il parere della commissione 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione l'11 ottobre 2005.
Relazione scritta presentata il 14 ottobre 2005 (atto
n. 3149-C - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
Allegati (fare riferimento al cartaceo)
Allegato 1
* pag. 5
* pag. 6
* pag. 7
Allegato 2
* pag. 8
* pag. 9
* pag. 10
* pag. 11
* pag. 12
Allegato 3
* pag. 13
* pag. 14
Allegato 4
* pag. 15
* pag. 16
Allegato 5
* pag. 17
* pag. 18
* pag. 19
* pag. 20
* pag. 21
* pag. 22
* pag. 23
* pag. 24
* pag. 25
* pag. 26
* pag. 27