Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
GU n. 303 del 30-12-2005
Decreto "Milleprororghe" con le sole disposizioni rilevanti in materia ambientale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale
attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche' per
corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
OMISSIS
Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti
relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per
le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 novembre 2004.
OMISSIS
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata
entro il 30 aprile 2006.
OMISSIS
Art. 22.
Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2006».
Art. 23.
Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007
ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi
almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un
anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e
motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' la facolta' di riscatto
anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista
nell'atto di affidamento o di concessione.
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze
finali dell'intervento.
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti
autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di
sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle
prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al
completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso,
risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi
sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del
rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.
OMISSIS
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli