Cass. Sez. III n. 2522 del 24 gennaio 2022 (Ud 12 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Ferraioli
Aria.Esercizio di impianto senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera e confisca

In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (fattispecie relativa al per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 15 giugno 2021 ha affermato la responsabilità penale di Raffaele Ferraioli, che ha condannato alla pena dell'ammenda, disponendo altresì la confisca dei macchinari utilizzati per commettere il reato, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 279, comma 1 d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 272, comma 2 del medesimo decreto, perché, secondo l’imputazione, quale proprietario di un immobile ed esercente l'attività di impresa artigiana, esercitava un impianto senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di falegnameria costituente attività industriale soggetta alla normativa speciale (in Torre del Greco, il 22 novembre 2017).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, rappresentando che le risultanze investigative e le emergenze processuali non sarebbero idonee a sostenere la sentenza di condanna, difettando la prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
Rappresenta, a tale proposito, che non sarebbe stato dimostrato che i macchinari fossero effettivamente in funzione, essendo soltanto collegati alla presa elettrica e che vi fossero lavoratori presenti.
Aggiunge che, come da consulenza tecnica di parte, in ragione della bassa potenza energetica che alimentava il locale, sarebbe stato impossibile l'utilizzo anche di due soli macchinari contestualmente.
Deduce, inoltre, l’illegittimità della confisca ordinata sui macchinari, rappresentando che difetterebbe un'adeguata motivazione sul punto, essendosi il giudice limitato a ritenere la mera correlazione tra il reato accertato e di beni confiscati.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Le censure in ordine alla responsabilità ed alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità della contravvenzione sono inammissibili perché articolate in fatto e sostanzialmente finalizzate a sollecitare una valutazione alternativa delle emergenze processuali non consentita nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale, peraltro, con argomentazioni giuridicamente corrette e con motivazione scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto l'imputato responsabile della contravvenzione contestata, dando conto di quanto accertato in sede di sopralluogo dalla polizia giudiziaria, delle condizioni dei locali all’atto del controllo, nonché delle deduzioni difensive alle quali ha fornito risposta, considerando anche l’ambito di applicazione delle disposizioni applicate e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza.

3. Risulta invece fondata la censura relativa alla confisca.
Il giudice si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare di disporre la misura ablativa ai sensi dell’art. 240, comma 1 cod. pen. dei “macchinari direttamente collegati alla commissione dell’illecito in parola”, senza ulteriori specificazioni.
Si tratta di motivazione meramente apparente.

4. Occorre a tale proposito richiamare una precedente decisione di questa Corte, menzionata anche in ricorso, nella quale, in un caso analogo, attinente ad un provvedimento di confisca per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrezzature, si è stabilito che, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 10091 del 16/1/2020, Marigliano, Rv. 278406).
Nella menzionata decisione, che il Collegio condivide, si ricorda come la consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (ex multis, Sez. 6, n. 6062 del 5/11/2014 (dep. 2015), Moro, RV. 263111), tanto che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato (ex multis, Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, S., Rv. 270324), necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare.
Alla luce delle considerazioni sopra testualmente riportate, si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi attenendosi ai richiamati principi. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

5. Ai sensi dell’art. 624, comma 1 cod. proc. pen. l’annullamento con rinvio finalizzato al vaglio del solo punto indicato comporta il passaggio in giudicato della sentenza quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato, nonché sui capi e punti non oggetto di annullamento. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non può ulteriormente decorrere il temine di prescrizione.   

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.  
Così deciso in data 12/1/2022