Nuova pagina 2

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 6 aprile 2005
Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
Gazzetta Ufficiale N. 127 del 2 Giugno 2005

Nuova pagina 1


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003,
recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e
in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003,
n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE
concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

Decreta:

Art. 1.
Modifica dell'allegato III

1. L'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 2003, n. 84 e' sostituito dal seguente:

«Allegato III
(previsto dall'art. 5, comma 1)
DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO
DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA
ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;
b) i dati contenuti devono essere di facile lettura.
2) Qualora venga utilizzato un display elettronico e le
informazioni vengano fornite su schermo, questo deve rispettare i
seguenti requisiti minimi:
a) una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17");
b) i dati contenuti potranno essere visualizzati mediante
tecniche di scorrimento.
3) I modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati
separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o
combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono
elencati in ordine crescente di emissioni di CO2 con il modello con
il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco.
4) Per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore
numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni
specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante e'
espresso come uno o piu' dei seguenti rapporti, indicati al primo
decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro
(km/1). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in
grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero piu'
vicino.
Tali valori possono essere espressi in unita' differenti qualora
siano compatibili con le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 e successive
modifiche ed integrazioni;

* Tabella (omissis)

5) Sul manifesto ovvero sul display relativo al risparmio di
carburante e alle emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo:
«E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida
relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2; che
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture».
Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione
elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.
6) Sul manifesto ovvero sul display deve figurare il seguente
testo:
«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri
fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di
carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di
carbonio e' il gas ad effetto serra principalmente responsabile del
riscaldamento terrestre».
Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione
elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.
7) il manifesto ovvero il display deve essere integralmente
aggiornato almeno ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display
elettronico, i dati devono essere aggiornati almeno su base
trimestrale.
8) il manifesto ovvero il display puo' essere sostituito in modo
completo e permanente da uno schermo di visualizzazione elettronico.
In tale caso lo schermo di visualizzazione elettronico dovra' essere
presentato in modo tale da sollecitare la sensibilita' del
consumatore con un grado di intensita' almeno pari rispetto al
manifesto ovvero al display.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 aprile 2005
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 8