TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 1323 del 19 aprile 2022
Aria.Traffico veicolare e competenze

L'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992 assegna alla competenza della Giunta comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Diversamente, solo le misure “ordinarie”, di disciplina e controllo della circolazione stradale, ai sensi dello stesso art. 7, già assegnate al Sindaco, sono oggi da ricomprendere nella competenza della dirigenza amministrativa.

Pubblicato il 19/04/2022

N. 01323/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02797/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2797 del 2016, proposto da
Antonino Cassata, Salvatore Cassata e Maria Concetta Marsiglia, rappresentati e difesi dall'avvocato Mimmo Scimeca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta', 171;

contro

Comune di Sciara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza sindacale n. 07 del 31/08/2016, avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione stradale all' interno del centro urbano;

2) della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016;

3) di tutti gli atti ad esso preordinati, conseguenziali e, comunque, connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 1350/2016;

Vista l’ordinanza n. 3531/2021;

Vista la memoria di parte ricorrente del giorno 01/02/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti Cassata Antonino, Cassata Salvatore e Marsiglia Maria Concetta hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti con cui il Sindaco del Comune di Sciara, in relazione alla proposta consiliare, ha regolamentato la circolazione stradale all’interno del centro urbano. Costituisce altresì oggetto di impugnazione la Delibera C.C. n. 18 del 28/04/2016.

Premettono di avere una rivendita di tabacchi e bar sita in Corso Umberto I con accesso dalla stessa via e dalla Piazza Castelreale n. 24.

Evidenziano di aver presentato istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati (rappresentando che a tale nota l’Ente dava esecuzione parziale relativamente alla domanda di rendere nuovamente a doppio senso di circolazione la via Principe di Sciara).

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1)- violazione art. 5 e 7 c.d.s. in relazione all’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000: contesta l’incompetenza del sindaco in quanto la relativa attribuzione apparterebbe al Funzionario del IV settore.

2)- violazione di legge per violazione degli art.t 5, 6 e 7 D.Lgs. c.d.s. anche in riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990

3)- illegittimità per violazione di legge in relazione all’art. 7 comma 8 D.Lgs. 285/1992 in relazione anche agli art. 37 e 157 commi 4 e 5 del Codice della Strada;

4)- illegittimità per difetto di istruttoria,

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 3531/2021 sono stati disposti incombenti istruttori volti a conoscere lo stato attuale dell’Ordinanza.

L’Amministrazione comunale non ha riscontrato l’odine istruttorio.

Con memoria del giorno 1/2/2022 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento.

All’udienza pubblica di trattazione del giorno 8 marzo 2022, presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.

Quanto alla prima censura, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 17/05/2021, n. 355; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/08/2018, n. 1192; T.A.R. Potenza, 05/03/2007, n. 146; T.A.R. Umbria, Sez. I, 17/05/2021, n. 355) l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992 assegna alla competenza della Giunta comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Diversamente, solo le misure “ordinarie”, di disciplina e controllo della circolazione stradale, ai sensi dello stesso art. 7, già assegnate al Sindaco, sono oggi da ricomprendere nella competenza della dirigenza amministrativa.

Nel caso in esame, come per altro già precisato dallo stesso Ministero dell’Interno con parere del Dipartimento Affari Interni del 2005, il provvedimento impugnato assume valenza di atto regolamentare e non anche di semplice gestione, posto che è stato adottato su delibera dell’organo assembleare (n. 18 del 28/04/2016, con cui l’organo consiliare, in sede di “Atto di indirizzo sul riassetto della mobilità urbana”, ha dato mandato al Sindaco di attuare gli interventi di modifica dell’attuale assetto della viabilità urbana rappresentati nella planimetria allegata allo stesso provvedimento).

Anche la seconda censura e la quarta doglianza, qui contestualmente scrutinate per omogeneità, sono da disattendere.

Il Collegio evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che a fronte di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, non sono censurabili nel merito, da parte del Giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell'Amministrazione, purché le stesse siano state prese secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un'adeguata istruttoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 07/04/2021, n. 898). In specie, dalla documentazione versata in atti, il provvedimento risulta debitamente motivato e dotato di sufficiente istruttoria tenuto conto che nella stessa (proposta di) delibera del Consiglio comunale n. 18/2016 si dà atto che “gli interventi previsti sono stati illustrati e discussi nell’ambito di assemblee pubbliche tenutesi in data 09/01/2012, dai cui verbali emerge ampia condivisione”.

Quanto alla terza censura, il Collegio ritiene che il provvedimento gravato, che non impone un divieto di accesso generalizzato all’interno del Comune quanto, piuttosto, una regolamentazione della circolazione dei mezzi, non sia affetto da illegittimità, quanto piuttosto di mera irregolarità, dalla mera mancata acquisizione del parere del proprietario dell’arteria stradale.

Alla stregua di quanto precede, il ricorso va quindi rigettato in quanto infondato.

Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore