La Cassazione torna sull'obbligo dell'autorizzazione sismica nelle zone 3 e 4
(Commento a Cassazione, Sez. III penale, n. 51600 depositata il 15.11.2017)

di Massimo GRISANTI


A distanza di undici mesi esatti la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale (Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci), con la sentenza n. 51600 depositata il 15 novembre 2018 torna ad esprimersi in ordine alla classificazione di bassa sismicità ai sensi e per gli effetti degli articoli 83 e 94 del Testo unico dell’edilizia.
Nella sentenza qui in commento il Collegio ha innanzi tutto voluto pienamente condividere gli approdi a cui era giunto il Collegio giudicante (Pres. Fiale, Rel. Liberati) nella antesignana pronuncia n. 56040/2017, allorquando fu affermato che all’indomani della OPCM 3274/2003, in assenza di definizioni legislative (ovviamente statali), solo la zona sismica 4 poteva essere qualificata a bassa sismicità.
La novità di questa sentenza risiede nell’aver stabilito che (non solo nella 3, ma) anche nella zona sismica 4 può necessitare l’autorizzazione preventiva qualora la regione abbia introdotto anche in queste aree l’obbligo di progettazione antisismica.
La decisione è decisamente magnanima, atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2006, avendo prima equiparato il deposito progetto ex art. 93 TUE alla denuncia di inizio attività, per poi statuire che all’indomani della legge 80/2005, riformatrice della DIA (oggi SCIA), il legislatore non consente più di operare nelle zone sismiche con procedure semplificate, ha chiaramente sgombrato il campo da ogni possibilità di iniziare un’attività edilizia in ogni zona sismica senza la preventiva autorizzazione ex art. 94 TUE.
A ben vedere non è stato finora adeguatamente valorizzato l’inciso “… all’uopo indicate …” contenuto nell’eccezione (perciò di stretta interpretazione) alla regola di munirsi di autorizzazione preventiva in tutte le zone sismiche.
Invero, il legislatore ha stabilito – con norma espressa, perciò non obliterabile – come non sia sufficiente la qualificazione di zona a bassa sismicità (quindi zona 4) per potervi iniziare opere senza la preventiva autorizzazione, essendo necessario che il decreto di classificazione sismica contenga un’espressa disposizione derogatoria (concertata tra Ministeri e Regione) alla regola generale.
Ecco, così, che la decisione della Corte costituzionale n. 182/2006 trova coerenza con la non dichiarata abrogazione implicita in parte qua, per effetto dell’entrata in vigore della legge 80/2005, della disposizione eccezionale ex art. 94 TUE.
Da qui l’irrilevanza che la regione abbia introdotto l’obbligo di progettazione tecnica antisismica per poter considerare necessaria l’autorizzazione sismica anche in zona 4, atteso che il legislatore, a mezzo dell’OPCM 3274/2003, ha attribuito all’Ufficio regionale del Genio Civile ogni valutazione tecnica in ordine alla rispondenza del progetto alle norme tecniche costruttive ex artt. 52 e 83 TUE (sia quelle generali, sia quelle contenenti particolari prescrizioni di calcolo antisismico).
In sostanza, procedendo a riclassificare interamente il territorio nazionale, così eliminando le zone sismicamente non classificate, unitamente a confermare l’obbligo del deposito progetto ex art. 93 TUE in tutte le zone sismiche (come ha ribadito la sentenza qui in commento), il legislatore ha trasferito dai Comuni agli Uffici regionali del Genio Civile l’onere di verificare (nelle zone in precedenza non qualificate sismiche) il rispetto delle norme tecniche ex art. 52 TUE, quelle generali, anche nelle zone 4 (siano esse assoggettate, o meno, dalle regioni all’obbligo di osservanza delle NTC).
Un trasferimento di funzione obbligato, atteso che i Comuni, in ispecie quelli di minime dimensioni, non hanno a capo dell’Ufficio un tecnico legalmente competente (ingegnere o architetto) che poteva dare al cittadino quell’idonea garanzia sull’effettivo rispetto delle NTC ovverosia che la costruzione che l’ente locale andava ad acconsentire non fosse pericolosa per la pubblica incolumità (v. Cons. Stato, n. 3505/2011). Sia consentito rimandare a http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/184-dottrina184/7311-urbanistica-statica-e-sicurezza-delle-costruzioni.html.
Per questi motivi è auspicabile che la Suprema Corte di Cassazione, qualora ritorni sull’argomento, esamini funditus l’eccezionale disposizione derogatoria ex art. 94 DPR 380/2010. E ciò anche perché in zona sismica, come detto più volte dalla giurisprudenza, lo speciale titolo abilitativo sismico è condizione d’efficacia di quello comunale, in difetto del quale le opere realizzate sono abusive e incommerciabili.