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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 48118 del 04/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004 ) Rv. 230483
Presidente: Savignano G. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Cani. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Rigetta, App. Cagliari, 31 Gennaio 2003)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Nozione di bosco - Macchia mediterranea - Vi rientra - Condizioni e limiti - Individuazione.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di tutela del paesaggio, alla nozione di bosco non può essere ricondotta ogni diversa tipologia della cosiddetta macchia mediterranea, atteso che solo quella interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze arbustive ad elevato sviluppo, qualificata quale macchia alta, rientra in senso naturalistico nel concetto di bosco, con esclusione di quelle altre forme di macchia qualificate quali macchia bassa o macchia rada.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 4/11/2004
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Renato - Consigliere - N. 2070
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 12769/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cani Salvatore, nato a Santadi il 9.09.1930;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 31.01.2003 con cui, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è stato condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per il reato di cui all'art. 163 d. lgs. n. 490/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto che il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 31.01.2003 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava Cani Salvatore alla pena dell'arresto e dell'ammenda quale responsabile di avere eseguito, senza la prescritta autorizzazione, una pista di metri 450, larga mediamente metri 3, in zona vincolata sottoposta a vincolo ambientale (superficie boscata).
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- violazione dell'art. 42 cod. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità non sussistendo l'elemento psicologico del reato. Specificava di essere stato autorizzato a ripristinare un vecchio stradello di cui, per buona parte, non era visibile il tracciato perché ricoperto da arbusti senza la previa determinazione della lunghezza e la larghezza, sicché non era possibile stabilire se il vecchio tracciato fosse stato o no allargato;
- erronea applicazione della circolare 16210 del 2.07.1986 poiché l'intervento era stato eseguito in una zona in cui era presente macchia mediterranea che non rientra nel concetto di "bosco", sicché non era configurabile il reato contestato;
- violazione degli art. 12 e 14 disposizioni della legge in generale e 1 e 25 Cost. poiché arbitrariamente era stato esteso in via analogica a terreni ricoperti da macchia mediterranea la normativa relativa ai terreni boscati.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Non merita censura l'affermazione di responsabilità. I giudici di merito hanno accertato, in fatto, che il Corpo forestale ha espresso favorevole al ripristino dello stradello a condizione che non fossero realizzate piste di servizio alternative e che la soppressione della vegetazione fosse strettamente limitata alle esigenze dei lavori; che, invece, l'imputato ha realizzato sul terreno, originariamente percorso da sentieri e carrarecce, diverse piste alternative che consentivano il transito di automezzi (erano larghe 3 metri e lunghe 45 metri, mentre secondo il teste Porcu la pista originaria era lunga 250 metri e larga 2 metri) ed ha sradicato lungo il percorso della pista viabile piante rimaste ammucchiate in cataste.
Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente relativamente alla modifica dello stato dei luoghi ed alla consistenza delle piante abbattute (di notevole sviluppo in altezza, come dai rilievi fotografici in atti) sono avulse dalla realtà processuale e manifestamente infondate, mentre la decisione impugnata ha correttamente ritenuto, sulla base di dati obiettivamente rilevati, sussistente il reato contestato avendo l'intervento comportato un'apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, non essendo richiesto un pregiudizio del bene protetto.
Infatti, "la contravvenzione di cui all'art. 163 decreto legislativo n, 490/1999 costituisce un reato di pericolo, la cui offensività consiste nell'attitudine dell'opera, alla stregua di una valutazione ex ante, di porre in pericolo il bene protetto" (Cass. Sez. 3^, n. 12863/2003, RV 224896).
Anche gli altri motivi sono infondati.
La nozione di "territori coperti di... boschi", beni rientranti tra quelli sottoposti a vincolo paesaggistico dall'art. 146 comma 1^ lett. g) decreto legislativo n. 490/1999, non può avere una portata riduttiva si da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico. In materia di tutela paesaggistica, questa Corte ha affermato che "i territori coperti da boschi e foreste e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento sono assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate" (Cass. Sez. 3^, 6.04.1993, RV. 193637).
La Corte ha pure puntualizzato che "la nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica e in particolare nella legge Galasso, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della ratio della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva del bosco" (Cass. Sez. 3^, 2.07.1994, RV. 198385; Sez. 3^, 26.03.1997, Lui). I giudici di merito hanno correttamente qualificato l'area sulla quale ha operato l'imputato come "territorio coperto da bosco" alla stregua del suddetto criterio, conforme peraltro all'indirizzo di questa Corte secondo cui "in materia di protezione delle bellezze naturali, alla nozione di territorio coperto da bosco di cui alla legge n. 431 del 1985 può essere ricondotta solo una parte della c.d. macchia mediterranea, e in particolare quella con caratteristiche di macchia alta, cioè interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto (quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastro esimili) o di essenze arbustive di elevato sviluppo (quali corbezzoli, alterni, filliree e simili) con esclusione di quelle altre forme di associazione vegetale che vanno sotto il nome di macchia bassa e di macchia rada o ganga" (Cass. Sez. 3^, a 6011/2001, RV. 221164). Ne consegue che la vegetazione sradicata, comprensiva di lecci e sugheri ed avente notevole sviluppo in altezza tanto da superare l'altezza di un uomo fotografato, certamente rientra nella macchia mediterranea alta.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 4 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004