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TAR Lombradia Sez. II sent. 630 del 21 marzo 2006
Rifiuti - Autorizzazione - Diniego per incompatibilità urbanistica e non necessità dell'impianto al fabbisogno provinciale

Si ringrazia Alan VALENTINO per la segnalazione

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sezione 2^

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 182 del 2006 proposto da

GIADA s.r.l.

con sede in Ravanusa (AG), in persona del legale rappresentante signor Paolo Vivacqua, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Lo Re e Ignazio Valenza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Salerno in Milano, viale Montenero 70

contro

PROVINCIA di MILANO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Luciano Fiori, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmiti e Nadia Marina Gabigliani, presso di loro elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio 1

nei confronti

- del COMUNE di CARATE BRIANZA, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21

- dell’A.R.P.A. - Agenzia regionale di protezione dell’ambiente, non costituita in giudizio

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale 24 ottobre 2005 n. 469/2005 (raccolta generale n. 11073/2005), con cui il direttore del Settore rifiuti e bonifiche della Provincia ha negato l’autorizzazione ex artt. 27 e 28 d.lgs. 22/1997 per la realizzazione di un impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.

Visto il ricorso, notificato il 16-17-18, depositato il 21 gennaio 2006;

Viste le memorie di costituzione e difesa del Comune e della Provincia;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Valenza, Bartolomeo e Grella;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la Società ricorrente ha chiesto alla Provincia l’approvazione del progetto e l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

- la conferenza di servizi appositamente convocata ha registrato il parere negativo del Comune di Carate Brianza, secondo cui l’intervento proposto contrasterebbe con le previsioni urbanistiche, “sia per gli edifici previsti, che per la rilevante pavimentazione dell’area”: ciò in quanto l’impianto è localizzato in zona destinata dal piano regolatore generale a “fascia di rispetto stradale e sedi viarie” (nuove strade, ampliamenti, parcheggi pubblici);

- con l’impugnato provvedimento dirigenziale del 24 ottobre 2005 la Provincia, menzionati il parere negativo del Comune e le controdeduzioni svolte, in fase procedimentale, dalla Società ricorrente, ha negato l’autorizzazione su un duplice ordine di motivi: per un verso (a) condividendo “gli aspetti di problematicità legati al contesto territoriale di siffatta tipologia di impianto”; e per altro verso (b) valutando che “la tipologia dell’impianto proposto non è fondamentale al fine dell’attuale situazione di smaltimento rifiuti della Provincia, in quanto esistono sul territorio impianti simili, sufficienti al fabbisogno provinciale”;

Ciò premesso e considerato:

- che le censure svolte in ricorso investono esclusivamente il motivo sub a), e cioè la condizione urbanistica dell’area; al riguardo la ricorrente sostiene che i vincoli di piano regolatore preordinati alla realizzazione di opere viarie sono divenuti inefficaci per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, che le costruzioni in progetto non ricadono nella fascia di rispetto della SP 11 (strada provinciale esistente) e che sono contenute entro i limiti di edificabilità previsti per le c.d. zone bianche dall’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 [ora art. 9, primo comma, lett. b), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380];

- che, sebbene tali doglianze non appaiano prive di fumus boni juris, è assorbente il rilievo che nessuna censura investe il provvedimento relativamente al motivo sub b), che respinge la richiesta di autorizzazione muovendo da una valutazione di non necessità dell’impianto in relazione al fabbisogno provinciale;

Considerato che si tratta di ragione autonoma, di per sé suscettibile di supportare il diniego, non impugnato in parte qua;

Richiamato il principio se­condo cui l'atto amministrativo basato su una pluralità di motivi indipendenti resiste ad una impugnativa che non lo investa integralmente quando i profili non censurati siano astrattamente idonei a supportarlo (Ad. Plen. 20.5.80 n. 18);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, restando l’onere delle spese di causa regolato dal criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano nella somma di € 1.500,oo (Euro millecinquecento), oltre IVA e CPA, a favore di ciascuna delle Amministrazioni costituite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006, con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi presidente

Carmine Spadavecchia consigliere, estensore

Daniele Dongiovanni referendario