Cass. Sez. III n.37271 del 1 ottobre 2008 (Ud. 11 giu. 2008)
Pres. De Maio Rel. Onorato Ric. Quattrocchi
Beni Ambientali. Causa estintiva della remissione in pristino (onere della prova)

L’articolo 181 quinquies del D.Lv. 42/2004 ha introdotto una speciale causa di estinzione della contravvenzione ambientale di cui all'art. 181, comma 1, consistente nella rimessione in pristino dello stato del luogo sottoposto a vincolo, quando essa avvenga spontaneamente per opera del trasgressore prima che sia disposta d'ufficio dalla competente autorità amministrativa, e comunque prima che sia pronunciata condanna dal giudice penale. Trattandosi di causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, il relativo onere probatorio incombe all'imputato.

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