Nuova pagina 1

Nota a TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA- Ordinanza 16 Luglio 1999 di Maurizio BALLETTA

Tutela del Paesaggio - Riduzione in pristino

 

Corte di Cassazione

TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA-ORDINANZA EMESSA IN SEDE DI INCIDENTE DI ESECUZIONE DELL’ORDINE DI REMISSIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI CONTENUTO NELLA SENTENZA n. 150/94 DI CONDANNA PER IL REATO DI CUI ALL’ART. 1 SEXIES DELLA LEGGE 8/8/1985, n. 431.

Il Giudice dott.ssa Silvana Clemente ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di incidente di esecuzione, proposta dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Benevento, in merito all’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposto dal Pretore di Airola, con la sentenza n.15O/94 (divenuta irrevocabile), . con la quale veniva . applicata agli imputati Izzo Carmelo ed Izzo Vincenzo la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con atto dell’ 9/8/99 e Pubblico Ministero presso la Pretura di Benevento avanzava al Pretore  di Airola, nella qualità di giudice  dell’esecuzione, istanza  di fissazione di udienza per.stabilire  le modalità ed i  tempi, per la esecuzione dell’ordine di ripristino disposto con la sentenza  n. 150/94.

Produceva, a corredo della domanda,:

- la richiesta di accertamenti, trasmessa alla Stazione Carabinieri di Airola, in ordine all’adempimento dell’ordine impartito dall’autorità giudiziaria;

-la missiva, trasmessa dai Carabinieri, nella quale si dava atto della mancata ottemperanza all’ordine detto, da parte dell’Izzo;

-la richiesta , inviata dall’Izzo al Comandante della Stazione CC, al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione dei lavori detti, dal momento che i progetti depositati erano stati oggetto di esame da parte della Provincia, la quale li aveva autorizzati, mentre non erano stati ancora approvati dall’Ufficio del Genio Civile;

-la diffida , intimata all’Izzo dal Procuratore della Repubblica, in data 24/3/1998, a provvedere nel termine di giorni sessanta, all’immediato ripristino dello stato dei luoghi;

-la successiva istanza, avanzata in data 11/5/98, da parte dell’Izzi, alla Procura, al fine di ottenere la concessione di un termine  di due anni per la esecuzione dei lavori. con pedissequo decreto di autorizzazione;

-la segnalazione del 15/6/98 dei Carabinieri  di Arpaia, relativa all’esecuzione di lavori, da parte dell’Izzo, rappresentati da un ulteriore scavo a monte, che deturpa ulteriormente lo stato dei luoghi;

Il Pretore fissava udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 666 c.p.p. e ne faceva dare avviso alle parti e ai difensori.

All’udienza del 14/10/98, su istanza del difensore di fiducia degli imputati, il quale rappresentava di essere impedito, sentito il parere favorevole del P.M., che nulla opponeva, il Pretore rinviava all’udienza del 17/11/98;

in tale data il P.M. rilevava che, nonostante la concessa proroga, l’Izzo non aveva ancora dato inizio ai lavori necessari per eseguire l’ordine di remissione in pristino;

Il difensore chiedeva che fosse confermata la proroga concessa dal P.M.; chiedeva inoltre che fosse disposta la consulenza tecnica di ufficio, al fine di verificare se il progetto, depositato dall’Izzo, fosse idoneo ad eseguire i lavori detti;

Il Pretore accoglieva l’istanza e nominava quale perito l’Ing. Cacciola Gennaro, fissando, per il conferimento dell’incarico, l’udienza del 16/12/98;

In tale data veniva affidato l’incarico all’ingegnere nominato (mediante la formulazione dei quesiti di cui al verbale d’udienza) il quale dichiarava di avvalersi dell’opera di un esperto di geologia e indicava il prof. Damiano Stanzione dell’Università degli Studi di Napoli.

Il 28/1/99, in accoglimento della richiesta di proroga, avanzata avanzata dal perito, di deposito della relazione, il • Pretore  rinviava all’udienza del 23/3/99; in tale data, il difensore produceva nuovo progetto esecutivo delle opere di ripristino dello stato dei luoghi ed il Pretore, ritenuta la opportunità di affidare ai periti, ad integrazione dei precedenti, altri quesiti, rinviava al’udienza  dell’8/6/99, che di ufficio, veniva ,poi,  da questo Giudice, fissata per il 29/6/99.

All’udienza detta, non compariva il difensore di fiducia, benchè regolarmente avvisato; il Pubblico Ministero chiedeva che fosse recepita la relazione stilata dal perito, il Giudice su richiesta del difensore, nominato di ufficio, si riservava di decidere, concedendo il termine di dieci giorni per il deposito di note illustrative.

Veniva quindi acquisita la memoria, scritta nell’interesse di Izzo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che ci occupa riguarda l’ordine di remissione in pristino della cava sita in Arpaia , disposta dal Pretore di airola con la sentenza n. 150/94, in seguito alla condanna inflitta all’Izzo.

Il problema, sollevato dal P.M., è quello relativo alle modalità di esecuzione dell’ordine predetto, dal momento che il giudice penale si è limitato a condannare l’Izzo al ripristino dello “status quo ante”, senza fornire alcuna indicazione circa le opere da eseguire.

Lo espletamento della perizia ( con il relativo supplemento) nel corso del procedimento di esecuzione, disposta al fine di ottenere una valutazione tecnica in ordine alla idoneità del progetto, presentato dall’Izzo, ad assicurare il ripristino in relazione allo stato dei luoghi, l’affidamento di un successivo incarico agli stessi periti, allo scopo di esaminare un secondo progetto presentato dal condannato, hanno consentito di ottenere una visione completa della vicenda in esame.

Ritiene questo Giudice che le risultanze, cui è pervenuto il perito, sono pienamente attendibili e vanno, quindi, condivise; le due relazioni scritte dal tecnico, il quale si è avvalso anche del contributo di un geologo, appaiono immuni da censure e prive di vizi, tenuto conto delle normative richiamate e dello stato di fatto della cava.

Ed invero , così come evidenziato dal perito, la situazione dei luoghi, nel momento della redazione della seconda perizia, ha subìto modifiche morfologiche tali, rispetto allo “status2 riscontrato all’epoca della prma relazione, da impedire la realizzazione del primo progetto presentato.

“Il sito, infatti, non risulta più compatibile con il modellamento del versante in gradonate ed il nuovo progetto di recupero ambientale, presentato dall’Izzo, in realtà è finalizzato allo sfruttamento dell’area, con asportazione di volumi di roccia pari a 2.000.000 mc.

Quindi a causa di quanto appena evidenziato, il primo progetto, pur valutato positivamente dai tecnici nella prima relazione, non è più attuabile.

In relazione al secondo progetto, depositato dall’Izzo, si ritiene che esso non possa essere accolto, dal momento che mira, come riferito dai periti, al recupero ed allo sfruttamento della cava e comporta, quindi, un ulteriore deturpamento dell’ambiente, che subirebbe, in caso di esecuzione di quel progetto, una modifica “in peius”, per essere esso finalizzato allo sfruttamento della cava.

Va quindi recepita la relazione, stilata dal perito nel secondo progetto depositato, negli allegati “d” ed “e”, anche nella parte in cui prevede l’utilizzo di materiale esplosivo per la realizzazione dei lavori.

La proposta predisposta dai periti è condivisa da questo giudice, perché mira a salvaguardare lo stato dei luoghi, evitando ulteriori sfruttamenti della montagna, che ha subito già ingenti danni, e ad assicurare una idonea piantumazione, che garantisce lo sviluppo della flora.

La proposta detta sarà eseguita dall’Izzo , a sua cura e spese, mediante lo sviluppo dei calcoli necessari per la realizzazione, nella osservanza delle altezze e delle misurazioni evidenziate, nello schema progettualeagli atti ( cfr. allegati d ed e)

P.Q.M.

 Il Giudice dichiara che l’Izzo dovrà eseguire i lavori relativi all’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, mediante l’attuazione della proposta progettuale elaborata dal perito nella perizia depositata in data 29/6/99, nel rispetto della indicata cubatura e dello schema planimetrico riportato negli allegati D ed E, ai quali il condannato dovrà scrupolosamente attenersi.

Fissa il termine di mesi sei, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la ultimazione dei lavori indicati.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento al P.M., alle parti ed al difensore di fiducia.

Delega i Carabinieri di Airola per lo svolgimento dei dovuti controlli.

Airola 16/7/99.

 

IL GIUDICE

SILVANA CLEMENTE

 

NOTA:

L’ordinanza  pubblicata è innanzitutto importante per la tutela di un luogo sacro  per la storia del mondo: il valico delle Forche Caudine, nei Comuni di Arpaia ed Airola,in Provincia di Benevento, luogo in cui avvenne lo storico scontro tra Romani e Sanniti del 321 A.C.., posto tra i neoistituiti parchi naturali regionali del Taburno Camposauro e del Partenio, scempiato da un’enorme cava calcarea che  ha illecitamente sconvolto l’ambiente del “Monte Tairano”.

Con sentenza 150/94 il Pretore applicava agli imputati la pena concordata ex art. 444 c.p.p. disponendo, ai sensi dell’art. 1 sexies della Legge 8/8/85, n. 431 ( c.d. “Legge  Galasso”)  la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Il 24/12/97 il WWF regionale segnalava alla Procura Circondariale la mancata esecuzione dell’ordine predetto da parte del condannato, invitando il Procuratore ad avviare l’esecuzione ex art. 666 c.p.p.

Dal  testo del provvedimento  scaturiscono  varie considerazioni in ordine alla:

1)       lentezza con la quale nel nostro Paese vengono eseguiti ( se vengono sempre eseguiti !!) i provvedimenti giudiziari di ripristino ambientale;

2)       estrema complessità con la quale lo stesso giudice, che pure è titolare di un potere  ripristinatorio ex art. 1 sexies della Legge 431/85 - potere qualificabile come esclusivo ed  autonomo rispetto a quello della P.A. ex art. 15 della Legge 29/6/39, n. 1497-  riesce ad assicurarne l’osservanza, dovendo spesso avvalersi di supporti tecnici specialistici. Ciò perché tale ordine, a differenza di quello impartito in materia di abusivismo edilizio ex art. 7 della legge 28/2/1985, n. 47, non è a contenuto tipico e predeterminato ( la demolizione dell’immobile realizzato illegalmente), ma  dev’essere concretamente puntualizzato al fine di  assicurare il ripristino dell’ambiente e, perciò, può avere, caso per caso,  il contenuto più vario ( ad es. piantumazione di alberi nel caso di un taglio boschivo illegale), fino a opere complessissime consistenti nel ripristino di un’intera montagna e di quasi tutti i suoi elementi naturali ( substrato geologico, suolo e flora) come nell’ordinanza pubblicata,.

3)       possibile continuazione dell’alterazione ambientale che può  essere causata, nelle more dell’esecuzione penale, sia dall’inosservanza dell’ordine di ripristino da parte del condannato, sia da comportamenti positivi  attuati dallo stesso, come nel caso in esame (“ulteriore scavo a monte, che deturpa ulteriormente lo stato dei luoghi “) ,  che dovrebbero dar luogo a nuovi procedimenti penali;

Questo caso dimostra che nell’Italia zeppa di “Mostri del Fuenti”, forse, è giunto finalmente il momento di garantire agli  ordini di ripristino  ambientale certezza e rapidità, in assenza delle quali ai reati ambientali – già puniti con sanzioni più che blande-  non potrà essere attribuita alcuna funzione preventiva generale e speciale.

 

Maurizio Balletta - Responsabile settore legale WWF Campania