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Sez. 3, Sentenza n. 3725 del 13/01/2005 Ud. (dep. 03/02/2005 ) Rv. 230679
Presidente: Savignano G. Estensore: Zumbo A. Relatore: Zumbo A. Imputato: Boscacci. P.M. Izzo G. (Diff.)
(Rigetta in parte, App. Milano, 12 Maggio 2003)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Trasformazione di mulattiera in strada sterrata - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 41 del 2004 - Configurabilità - Fondamento.

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di tutela dei beni paesaggistici, configura la violazione dell'art. 163 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, la trasformazione di un preesistente sentiero mulattiera in una strada sterrata, atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall'altro integra una immutazione stabile dello stato dei luoghi. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/01/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 35
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 30890/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSCACCI FABIO, n. Caiolo 16.11.1949;
avverso la sentenza Corte Appello Milano in data 12 maggio 2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12 maggio 2003, la Corte di Appello di Milano condannava Boscacci Fabio alla pena di giorni 5 di arresto ed euro 10.400 di ammenda per i reati di cui agli art. 20, lettera c), legge 47/85, 146, 151, 163 D.L. 490/99.
L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo: 1) che non era stata operata una trasformazione del territorio ma solo posto in essere un'attività temporanea finalizzata ad eseguire lavori autorizzati; 2) che la norma incriminatrice era stata abrogata e che quanto realizzato non richiedeva il permesso di costruire; 3) che non vi era stato pericolo di lesione del bene protetto; 4) che era possibile convertire la pena detentiva in quella pecuniaria. Sub 1.
L'opera oggetto di imputazione è la trasformazione dell'originario sentiero mulattiera in una strada sterrata larga m. 3 per la lunghezza di m. 550= nel taglio di 20 alberi e nell'allargamento di un ponticello in legno.
La trasformazione della mulattiera in strada sterrata ha provocato una rilevante e non temporanea modificazione del territorio e per la sua natura ed entità non può ritenersi opera accessoria dell'intervento autorizzato; come tale richiedeva la concessione edilizia, oltre all'autorizzazione ambientale.
Sub 2.
"In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 19 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla legge 433 del 2001 (c.d. legge obiettivo), sino al 30 giugno 2002 (data successivamente differita fino al 30 giugno 2003) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la proroga disposta dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463".
La condotta del Bescacci integra gli estremi non solo dell'art. 20 della L. 47/1985, ma anche quelli dell'art. 44 del D.P.R. 380/2001, potenzialmente più favorevole.
Sia l'opera appaltata sia la creazione della strada richiedevano l'autorizzazione ambientale, che infatti per la prima è stata rilasciata (N. 607 del 10.3.2000).
Come si è detto l'intervento ha modificato in modo rilevante il territorio e ha avuto un notevole impatto ambientale; non si trattava di un'opera precaria, ma d'altra parte ai fini ambientali devono essere autorizzati anche gli interventi temporanei. Come si evince dalla descrizione dell'opera, la trasformazione di una mulattiera in una strada sterrata tale da consentire il passaggio di mezzi meccanici non può essere ritenuta una attività di manutenzione ne' essere definitiva intervento agro-silvo-pastorale e, comunque, ha certamente immutato lo stato dei luoghi. Sub 3.
In materia di beni ambientali, il reato di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431 (successivamente trasfuso nell'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e, a decorrere dal 1 maggio 2004, nell'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass. Sezione 3^, sentenza 28 settembre 2004 n. 43875).
Sub 4.
L'art. 4 della legge 12 giugno 2003 n. 134 ha abrogato l'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, pertanto, le pene sostitutive si possono applicare anche ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica.
E, considerato che l'art. 5 della citata legge dispone che la Corte di Cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive, appare opportuno, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 C.P. già positivamente valutati essendo state concesse le attenuanti generiche, e la sospensione condizionale della pena, sostituire la pena detentiva inflitta.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione sostituisce la pena detentiva di giorni 5 di arresto inflitta a Boscacci Fabio con quella di euro 190 di ammenda. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005