Cass. Sez. III n. 13226 del 28 marzo 2008 (Cc 5 feb. 2008)
Pres. Lupo Est. Sensini Ric. Blengino
Urbanistica. Lavori soggetti a d.i.a. e confisca

In tema di edilizia, la misura di sicurezza della confisca, prevista dall\'art.44, comma secondo, del d.P.R. n. 380 del 2001, si applica al solo reato di lottizzazione abusiva e non anche ai casi di interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia di inizio di attività.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00158
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 038514/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BLENGINO MASSIMO, N. IL 25/09/1960;
avverso ORDINANZA del 25/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio Daniele, che ha concluso per l\'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. RICCI Emilio, sost. proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In data 16/6/2007 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona convalidava il sequestro preventivo eseguito in via d\'urgenza dalla polizia giudiziaria il precedente 12/6/2007, avente ad oggetto il piano sottotetto dell\'immobile sito in Laigueglia, via Dante n. 29, che la società proprietaria dell\'immobile - della quale risultava legale rappresentante Blengino Massimo - intendeva adibire ad uso abitativo. In relazione a tale immobile erano state anche presentate al Comune due istanze di sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, aventi ad oggetto il mutamento della destinazione d\'uso dei volumi sottotetto, da locale di sgombero a civile abitazione.
2 - Avverso l\'ordinanza di convalida del G.I.P. veniva proposta istanza di Riesame, rigettata dal Tribunale di Savona con provvedimento in data 25/7/2007, oggi impugnato. Nell\'ordinanza del Tribunale si dava atto che l\'intervento edilizio in oggetto era stato intrapreso tramite semplice d.i.a. ed era sfociato in un primo accertamento da parte dell\'ufficio tecnico, a seguito del quale, peraltro, i lavori erano stati interrotti ed era stata presentata domanda di "condono edilizio". Osservava il Collegio che, sebbene all\'atto del sopralluogo in data 12/6/2007, i locali si trovassero nella identica situazione preesistente, come poteva agevolmente ricavarsi dalle foto allegate alle istanze di condono, era, però, evidente, stante la presenza dell\'arrivo delle utenze elettriche, del gas e della colonna di scarico, della destinazione d\'uso che si voleva imprimere agli stessi. Nel contempo, giammai i suddetti interventi avrebbero potuto essere sanati, difettando il requisito oggettivo per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, vale a dire l\'"ultimazione" dell\'opera alla data del 31/3/2003, non essendo stato raggiunto il completamento delle opere funzionali interne:
motivo per cui le istanze di sanatoria erano state respinte. Il Tribunale, pertanto, rilevava che si era in presenza di un intervento edilizio in assoluto non sanabile, rispetto al quale era prevista per legge l\'obbligatorietà della confisca "atteso che se il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 bis equipara, sotto tale profilo, ai casi di lottizzazione abusiva quelli suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio di attività ai sensi dell\'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o totale difformità dalla stessa, a maggior ragione sussiste per il giudice penale l\'obbligo di disporre la confisca per casi, come nella specie, di intervento edilizio eseguito in assenza di permesso di costruire". "Confisca obbligatoria in tutti i casi in cui si accerti con sentenza definitiva un abuso edilizio, indipendentemente dalla pronuncia di condanna, potendo conseguire anche ad una declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione".
3 - Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Blengino a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, commi 2 e 2 bis, avendo il Tribunale ritenuto, in relazione alla presente condotta antigiuridica (abusivo mutamento di destinazione d\'uso di immobile), un\'ipotesi di confisca obbligatoria, con conseguente fondatezza del sequestro. Tale assunto, tuttavia - osservava il ricorrente - era il frutto di una inesatta lettura dell\'art. 44 del T.U. sull\'edilizia, che prevede la confisca obbligatoria unicamente nell\'ipotesi di condotta configurante lottizzazione abusiva. Si chiedeva, pertanto, l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la motivazione dell\'ordinanza poggia esclusivamente sulla predetta erronea enunciazione, come stigmatizzata dal ricorrente, avendo il Tribunale ritenuto che la circostanza che si fosse "in presenza di opere passibili di confisca obbligatoria" giustificava "il mantenimento del sequestro preventivo ai sensi dell\'art. 321 c.p.p., comma 2".
Invero, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 (che riproduce testualmente la L. n. 47 del 1985, art. 19), con l\'affermare che "la sentenza definitiva del Giudice penale, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite", impone al Giudicante l\'obbligo di disporre la confisca dei suddetti terreni nonché delle opere eventualmente realizzate sugli stessi, non solo a seguito di pronuncia di condanna, ma in ogni caso in cui venga accertata l\'esistenza di una lottizzazione abusiva. L\'art. 44, comma 2 bis, aggiunto dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. r) (che ha dato attuazione alla delega di adeguamento del D.P.R. n. 380 del 2001 alle previsioni in materia edilizia introdotte dalla Legge n. 443/2001, conferita al Governo dalla L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 14), ha semplicemente esplicitato che le sanzioni penali di cui all\'art. 44 del ridetto D.P.R. sono applicabili anche nel caso di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia di inizio attività. Infatti, l\'art. 44 D.P.R. citato, dopo aver richiamato "l\'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire" (lett. a), "l\'esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l\'ordine di sospensione" (lett. b), dopo aver ancora richiamato i casi di lottizzazione abusiva, cui sono equiparati - quoad poenam - "gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso" (lett. c), aggiunge un\'ulteriore categoria di interventi passibili di sanzioni penali, vale a dire gli interventi suscettibili di realizzazione mediante d.i.a., ai sensi dell\'art. 22, comma 3 (interventi soggetti a denuncia di inizio attività o, in base alla scelta discrezionale dell\'interessato, a permesso di costruire), allorché tali interventi siano stati eseguiti in assenza ovvero in totale difformità dalla stessa. Nel caso, infatti, di opera edilizia per la quale l\'interessato abbia optato per la denuncia di inizio attività anziché per la richiesta del permesso di costruire, un eventuale intervento attuato in mancanza o in totale difformità dalla d.i.a., in difetto di tale disposizione, sarebbe rimasto privo di sanzione penale.
È, dunque, errata la lettura del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 esplicitata nell\'ordinanza impugnata, avendo i Giudici del Riesame effettuato un\'indebita traslazione della misura ablativa prevista al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, limitatamente ai casi di lottizzazione abusiva, agli interventi previsti dal successivo comma 2 bis. Nè l\'obbligatorietà della confisca potrebbe essere ritenuta ai sensi dell\'art. 240 c.p., giacché la norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all\'art. 31, commi 9 e 9 bis del D.P.R. citato, il quale prevede per i reati di cui all\'art. 44 e per gli interventi di cui all\'art. 22, comma 3, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all\'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune) o, in via subordinata, all\'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell\'autorità comunale). Invero, la confisca giudiziaria ex art. 240 c.p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l\'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui al citato art. 31 (già L. n. 47 del 1985, art. 7), che affida, invece, all\'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del Comune, in considerazione di prevalenti interessi pubblici (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 591 del 2007, Teti).
5 - L\'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona perché valuti, sotto altro profilo, se permangano, nella specie, le condizioni per il mantenimento della misura cautelare reale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008