Cass. Sez. III n. 36040 del 20 settembre 2012 (Ud. 18 lug. 2012)
Pres. Fiale Est. Fiale Ric. Mileo
Beni ambientali. Applicazione principio di offensività

Il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi da! novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Reato di pericolo è anche la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 394/1991 ed il principio di’ offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/MILEO.pdf|590|800}