Cass. Sez. III n. 30130 del 15 giugno 2017 (Ud.30 mar 2017)
Presidente Savani Estensore Andreazza Imputato Dinnella ed altro
Beni ambientali.Reato ex art. 181 D. Lgs. n. 42 del 2004 e momento consumativo

Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione di manufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicchè lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dal quale decorre il termine di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dinnella Davide e Reho Mafalda  hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 07/04/2016 di conferma della sentenza del Tribunale di Matera quanto alla condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di nulla osta, un vano a pianta rettangolare sul lastrico solare sovrastante la propria abitazione.

2. Con un unico motivo lamentano violazione di legge censurando in particolare che la sentenza abbia ritenuto di individuare la consumazione del reato di cui all'art. 181 cit. non nel momento di cessazione della costruzione (come per il reato edilizio di cui è stata dichiarata infatti l'estinzione per prescrizione) ma al momento della cessazione degli effetti pregiudizievoli della condotta stessa, così individuando il giorno di decorrenza del termine di prescrizione dalla data della sentenza di primo grado. Deducono che tale affermazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte di legittimità circa l'esaurimento totale dell'attività o la cessazione della condotta per qualsiasi motivo quale momento di consumazione. Invocano dunque la intervenuta maturazione della prescrizione prima della sentenza impugnata e la conseguente revoca dell'ordine di demolizione.

3. Il motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice del merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (Sez. Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819).

Ciò posto, la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto, con riferimento alla contravvenzione edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), essere maturato alla data del 05/02/2015 il termine di prescrizione decorrente dal 05/02/2010 quale data di completamento del manufatto abusivo, ha invece escluso, disattendendo la relativa richiesta, detta maturazione con riguardo all'ulteriore reato di cui all'art. 181 cit. (sempre inerente il medesimo manufatto) sul presupposto della protrazione della permanenza fino alla data della sentenza di primo grado "in assenza di spontanea rimozione dell'intervento abusivo".

La differenziazione così operata dalla sentenza si basa tuttavia su un erroneo presupposto.

Va infatti rammentato che la permanenza del reato di cui all'art. 181 cit. non è collegata, come parrebbe intendere la Corte territoriale, al fatto "statico" della permanenza del manufatto o dell'opera realizzata, di talchè, fino a quando la stessa non venga rimossa o eliminata, il reato si protrarrebbe, bensì alla protrazione dell'attività "dinamica" di realizzazione dell'opera, sì che, come più volte affermato da questa Corte, il reato in oggetto si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (tra le altre, Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, dep. 27/04/2010, Cavallo, Rv. 246758; Sez. 3, n. 28338 del 30/04/2003, dep. 02/07/2003, Grilli, Rv. 225385).

Ne consegue che, poichè, nella specie, la condotta è stata ultimata il 05/02/2010, come risultante dalla stessa sentenza laddove si è espressamente menzionato come avvenuto in tale data il "completamento" del manufatto, il termine di prescrizione è maturato, alla pari di quanto avvenuto per il reato edilizio (la cui permanenza si protrae infatti, allo stesso modo, sino alla cessazione o sospensione dei lavori abusivi, o, in caso di lavori ancora in corso, al più tardi, al momento della emissione della sentenza di primo grado: vedi, tra le tante, Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498), in data 05/02/2015.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.