Cass. Sez. III n. 18509 del 11 maggio 2011 (UD.23 mar.2011)
Pres. De Maio Est.Petti Ric.Fiodo
Beni Ambientali. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'originaria contestazione della contravvenzione paesaggistica, prevista dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (esecuzione, senza
autorizzazione, di lavori eseguiti su beni paesaggistici), sia stata mutata nel delitto paesaggistico previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo, che punisce l'esecuzione, senza autorizzazione, di lavori eseguiti su aree o beni dichiarati di notevole interesse pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 625
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 30765/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Fiodo Enrico, nato a Sorrento il 30 aprile del 1936;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 aprile del 2010;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Esposito Francesco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Napoli,con sentenza del 7 aprile del 2010,confermava quella resa dal tribunale di Torre Annunziata il 27 febbraio del 2009, con cui Fiodo Enrico era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile dei seguenti reati. a) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere quale proprietario e committente, senza il permesso di costruire, effettuato lavori di completamento ad un fabbricato per il quale pendeva domanda di condono;
c) del reato di cui agli artt. 83 e 95 del citato D.P.R. per avere eseguito i lavori anzidetti in zona sismica senza preventivamente depositare un progetto all'Ufficio del Genio civile;
d) del reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, così qualificata l'originaria imputazione D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181 per avere eseguito le opere anzidette in un'area e su un bene sottoposto a vincolo ambientale in assenza di autorizzazione;
e) del reato di cui all'art. 734 c.p. per avere con le opere innanzi descritte alterato le bellezze naturali dei luoghi. Fatti accertati in S. Agnello il 20 giugno del 2005.
Dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71 e 72 originariamente contestato al capo b) l'imputato è stato assolto per l'insussistenza del fatto. Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il Fiodo, su un fabbricato di sua proprietà, oggetto di una domanda di condono edilizio in base alla L. n. 47 del 1985,non ancora evasa dal Comune destinatario, aveva effettuato lavori costituiti da intonacatura esterna, posa in opera di infissi interni ed esterni, da lavori interni da consolidamento delle strutture, da sbancamento e livellamento dell'area circostante. Il 18 marzo del 2005 il Fiodo aveva presentato all'ufficio comunale denuncia di inizio attività per improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto della domanda di condono Con nota del 12 aprile del 2005, spedita con raccomandata ritirata dal destinatario il successivo 4 giugno l'ufficio tecnico aveva comunicato al richiedente che non era stata ancora prodotta la documentazione integrativa dell'istanza di condono già richiesta con nota del 25 novembre del 2007 e che il termine di legge per l'istruttoria della DIA sarebbe decorso dalla data di completa integrazione della pratica.
Il prevenuto si era difeso asserendo che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, aveva ritenuto di avere conseguito il titolo edilizio per il silenzio assenso della pubblica amministrazione.
La tesi è stata respinta prima dal tribunale e successivamente dalla Corte d'appello.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art 22, L. n. 47 del 1985, artt. 35 e 14 per avere i giudici del merito omesso di apprezzare adeguatamente la circostanza che per i lavori di completamento era stata presentata denuncia di inizio attività la quale solo 50 giorni dopo la sua presentazione era stata riscontrata dal Comune con la richiesta di domanda integrativa: quindi egli aveva agito con la convinzione che i lavori fossero stati assentiti;
2) la violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione, relativamente al reato contestato al capo d), tra fatto imputato e fatto ritenuto in sentenza in quanto nel capo d'imputazione si era contestata l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 mentre la condanna è stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis;
3) illegittimità dell'ordine di demolizione poiché i lavori di completamento non avevano creato nuovi volumi e comunque trattasi di lavori di completamento sanzionagli con la demolizione solo dopo che il Comune si sarà pronunciato sulla sanatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare è l'esame del secondo motivo perché,qualora fosse fondato,determinerebbe la declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti gli altri reati.
Esso è fondato.
All'imputato era stata contestata la violazione di cui all'art. 181 del cit. D.Lgs. per avere realizzato le opere indicate al capo A) in area e su bene sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale in assenza di autorizzazione. Nella sentenza è stata invece affermata la responsabilità per il delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis del citato D.Lgs.. Non si tratta di una mera qualificazione del medesimo fatto, ma di fatti diversi.
L'ipotesi di cui al comma 1 configura una contravvenzione che si realizza quando i lavori vengono effettuati, senza autorizzazione, su beni paesaggistici. Quella di cui al comma 1 bis, inserito con la L. n. 308 del 2004, configura un delitto e si realizza quando l'opera viene eseguita,senza alcuna autorizzazione, non su un qualsiasi bene paesaggistico, ma su aree o beni che per le loro caratteristiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. Si tratta quindi di beni che hanno formato oggetto di un peculiare e più puntuale apprezzamento della valenza paesaggistica dello specifico bene,ritenuta assolutamente intangibile. Per la ritualità della contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), nel capo d'imputazione, si deve precisare che non si tratta di un mero vincolo paesaggistico ma di area o bene di notevole interesse pubblico e si deve citare il provvedimento che lo ha dichiarato tale. In mancanza di tali precisazioni l'imputato può legittimamente ritenere che sia stata contestata l'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma dell'art. 181.
Pertanto relativamente a tale reato vanno annullate sia la sentenza impugnata che quella di primo grado con rinvio al tribunale di Sorrento sezione distaccata di Torre Annunziata.
Tutti gli altri reati si sono estinti per prescrizione: per quelli di cui ai capi C) ed E) la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata essendo decorso alla data del 30 febbraio del 2009 il termine prescrizionale prorogato di anni tre, secondo la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n 251 del 2005, avuto pure riguardo al periodo pari a mesi 8 e gg. 10 e precisamente dal 21 settembre del 2006 al 31 maggio del 2007 durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore; per quello di cui alla lettera a) la prescrizione è maturata alla data del 30 agosto del 2010 essendo decorso a tale data il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei avuto anche riguardo al periodo di sospensione dianzi indicato. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
Copia di questa sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della regione Campania per gli adempimenti ex art. 100, T.U.. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati sub a), c) ed e), perché estinti per prescrizione e con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in relazione al reato di cui al capo d), relativamente al quale annulla anche la sentenza di primo grado.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all'Ufficio Tecnico della regione Campania.
Così deciso in Roma, il 23 marzo del 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011