Cass. Sez. III n. 51387 del 19 dicembre 2013 (C.C. 24 ott. 2013)
Pres. Fiale Est. Graziosi Ric. La Nuova immobiliare
Urbanistica. Lottizzazione abusiva terzo acquirente e giudice dell'esecuzione

Pur se resta estraneo al procedimento penale per lottizzazione abusiva, l'acquirente degli immobili in cui questa si è concretata non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all'attività criminosa, vale a dire non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative si comporti in modo imprudente e negligente, con tale imprudente e negligente condotta l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita per la quale norma incriminante, contravvenzionale, è sufficiente l’elemento soggettivo della colpa - motivo per cui l'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non può dirsi terzo realmente estraneo al reato di lottizzazione abusiva se non prova di avere agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'operazione illecita dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza in relazione al contenuto specifico dell'attività di compravendita immobiliare da lui posta in essere: adempimento la cui valutazione spetta naturalmente al giudice di merito, il quale - trattandosi di soggetto rimasto estraneo al processo per lottizzazione abusiva - non può non essere il giudice dell'esecuzione.

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