TAR Lazio (RM) Sez. I-ter n. 7722 del 5 luglio 2016
Beni ambientali.Perimetrazione di una riserva naturale  

La perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecamente ed immediatamente “rilevanti” sotto i profili della tutela e della gestione dei valori naturali


N. 07722/2016 REG.PROV.COLL.

N. 12339/2015 REG.RIC.

N. 02260/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12339 del 2015, proposto da:
Immobiliare Montespaccato S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Lavitola ed Emiliano Trombetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lavitola in Roma, Via Costabella, 23;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Angela Mariani, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27, presso la sede della Avvocatura della Regione;
Roma Natura Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso la sede della Avvocatura del Comune;


sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2016, proposto da:
Immobiliare Montespaccato S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Lavitola ed Emiliano Trombetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lavitola in Roma, Via Costabella, 23;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso la sede della Avvocatura del Comune;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 12339 del 2015:

- di tutti gli atti mediante i quali la Regione Lazio e Roma Natura hanno approvato il Piano della Riserva Naturale della Valle dei Casali e precisamente:

- della deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 2015, n. 5, recante approvazione del “Piano della Riserva naturale della Valle dei Casali – Roma di cui all’art. 26 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 – Supplemento n. 1 del 2 luglio 2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse, per quanto possa occorrere, la deliberazione del Consiglio direttivo di Roma Natura n. 23 del 1 luglio 2002 di adozione del Piano di Assetto, nonché la deliberazione n. 5 del 16 febbraio 2004, con la quale il Consiglio direttivo di Roma Natura ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini.

- quanto al ricorso n. 2260 del 2016:

- per il risarcimento dei danni per ritardato rilascio del permesso di costruire n. 252/15.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Roma Natura Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Nat.Protette Nel Comune di Roma e di Roma Capitale e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 2015, n. 5, recante approvazione del “Piano della Riserva naturale della Valle dei Casali – Roma di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29” pubblicata sul BURL n. 53 del 2 luglio 2015.

Deduce la ricorrente che con rogito per notaio Marco Papi in Roma del 26 marzo 2015, la Immobiliare Montespaccato S.r.l. ha acquistato alcune porzioni immobiliari e, precisamente:

- un corpo di fabbrica adibito a magazzino, con annessa corte pertinenziale, della superficie utile di mq. 62,34, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma nel Foglio 438, particella 804 sub 507;

- un’area urbana della superficie catastale di mq 1.283, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma nel Foglio 438, particella 806, sub 7;

- un’area urbana della superficie catastale di mq 2.669, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma nel Foglio 438, particella 806, sub 501;

- un’area urbana della superficie catastale di mq 172, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma nel Foglio 438, particella 806, sub 508.

Evidenzia la ricorrente che, con riferimento alla particella n. 804, in risposta ad una richiesta di verifica presentata dall’allora società proprietaria, Roma Natura – Ente di gestione del Parco ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. j), L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 – evidenziava che tale proprietà era esterna al perimetro istitutivo della Riserva e con determinazione dirigenziale Rep. N. QI/53/2015 del 9 gennaio 2015, Roma Capitale ha rilasciato alla società interessata l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’intervento conforme alla normativa paesaggistica e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona.

L’odierna ricorrente, quindi, divenuta proprietaria dei terreni indicati, richiedeva un permesso di costruire (prot. n. 156815 in data 16 ottobre 2014) per la realizzazione, ai sensi del cd. Piano Casa di cui alla L.R. Lazio n. 21/2009, di un intervento di demolizione e ricostruzione con spostamento all’interno del lotto e cambio d’uso.

In data 2 luglio 2015, tuttavia, veniva pubblicata sul B.U.R.L. la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 2015, n. 5, di approvazione del Piano della Riserva Naturale della Valle dei Casali, nel quale il fabbricato ed i lotti di proprietà rientravano nella perimetrazione stessa.

Deduce la ricorrente o l’errore materiale del Piano ovvero la illegittimità della impugnata Delibera per non avere motivato in merito alla inclusione dei terreni nell’ambito del Piano anche in considerazione del fatto che tale inclusione risulta palesemente contrastante con lo stato dei luoghi che rende ingiustificata tale scelta.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio deducendo la differenza tra perimetrazione provvisoria e perimetrazione definitiva e sostenendo, in ogni caso, che già nella perimetrazione provvisoria (del 2002) la particella rientrava nel perimetro dell’area naturale protetta.

Alla udienza del 1 giugno 2016 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione dal Collegio.

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe in considerazione della sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Quanto al merito della controversia il Collegio ritiene fondate le censure proposte dalla parte ricorrente avverso la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 2015, n. 5, recante approvazione del “Piano della Riserva naturale della Valle dei Casali – Roma di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29” pubblicata sul BURL n. 53 del 2 luglio 2015, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Sotto tale profilo, infatti, occorre in via preliminare osservare come il rilievo della Regione Lazio in merito alla avvenuta inclusione della intera particella 142 Foglio catastale 438 (dal frazionamento della quale sono scaturite le particelle 804 e sub ed 806 e sub) nella originaria perimetrazione dell’area naturale protetta risulti ambiguo e non provato documentalmente, mentre l’unico dato certo risulta essere la intervenuta comunicazione nel 2012 ad opera dell’Ente Regionale Roma Natura in merito alla mancata inclusione della particella 804 nel perimetro istitutivo della Riserva naturale della Valle dei Casali.

La incertezza in merito alla originaria inclusione della intera particella 142 nell’ambito del perimetro originario, dunque, determina la illegittimità del provvedimento impugnato in assenza di alcuna ragionevole giustificazione della inclusione della particella in oggetto nell’ambito del perimetro definitivo (Cfr. anche TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 9178/2011).

Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare che:

- è comprovato che si tratta di un’area ubicata in una posizione assolutamente marginale nell’ambito del detto perimetro;

- si tratta di un’area su cui insistono costruzioni, ossia di un’area definibile “antropizzata”;

- a fronte di tali rilievi, la documentazione agli atti si rivela inidonea a dimostrare che l’area de qua è specificamente connotata nei termini definibili di “rilevanza” ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In altre parole, non consente di ravvisare circostanze utili per qualificare tale area come interessata da specie naturalisticamente rilevanti della flora o della fauna, ovvero necessaria per la tutela di diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche;

- secondo il dettato della normativa che regolamenta la materia, la perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecamente ed immediatamente “rilevanti” sotto i profili della tutela e della gestione dei valori naturali;

- nel caso di specie, la giustificazione de qua non è ravvisabile e/o comunque non risultano addotti dall’Amministrazione elementi idonei a darne conto.

Per i motivi esposti il ricorso R.G. n. 12339/2015 è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.

La fondatezza del ricorso avente ad oggetto l’annullamento della Delibera del Consiglio Regionale del Lazio 11 marzo 2015, n. 5, recante approvazione del “Piano della Riserva naturale della Valle dei Casali – Roma di cui all’art. 26 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, determina, così come evidenziato dalla parte ricorrete, la improcedibilità del ricorso R.G. n. 2260/2016 per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che, come indicato nella memoria di parte ricorrente depositata in data 11 maggio 2016, il lamentato danno “esisterebbe nel momento in cui dovesse essere confermata la legittimità dell’inclusione dell’area nel perimetro del Parco di che trattasi”.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo e dispone la compensazione delle spese con riguardo al Comune di Roma, in considerazione della sussistenza di giusti motivi determinati dalla posizione marginale assunta da tale Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così decide:

- accoglie il ricorso R.G. n. 12339/2015 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della parte ricorrente;

- dichiara la improcedibilità del ricorso R.G. n. 2260/2016, per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la Regione Lazio al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Compensa le spese di giudizio con riferimento al Comune di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)