TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 790, del 5 dicembre 2013
Beni Ambientali.Legittimità annullamento autorizzazione ex art. 151 D.Lgs. 490/1999, per 2 vasche idromassaggio all’interno di stabilimento balneare

E’ legittimo l’annullamento del Soprintendente dell'autorizzazione del Comune di Rimini ex art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, per l'installazione di 2 vasche idromassaggio completamente interrate con pedana in legno all’interno di stabilimento balneare. Rileva la Soprintendenza, che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione comunale era nella circostanza priva di indicazioni puntuali circa l’impatto dell’intervento edilizio sull’area vincolata e circa la tollerabilità di una simile trasformazione del territorio rispetto alla salvaguardia dell’integrità dei valori ambientali oggetto di tutela, e, pertanto, legittimamente ha annullato il provvedimento abilitativo sottoposto al suo controllo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00790/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2003, proposto da: 
Bagno Sessantadue Soc. Snc di Vanni Mauro & C., rappresentata e difesa dall'avv. Simona Priolo, con domicilio eletto presso Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio N.39;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Arch.ci di Ra.Fe.Fo., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

del decreto del 13 maggio 2003 con il quale il Soprintendente ha annullato l'autorizzazione prot. n. 47424 del 13 marzo 2003, rilasciata dal Dirigente del Settore urbanistico/edilizio del Comune di Rimini ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999, per l'installazione di n. 2 vasche idromassaggio completamente interrate con pedana in legno, presso lo Stabilimento balneare n. 62 di Rimini sud.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Arch.ci di Ra.Fe.Fo., nonchè del Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con nota prot. n. 1155BN del 13/5/2013 la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Ravenna annullava l’autorizzazione che era stata rilasciata dal Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 490/99, concernente l’installazione di due vasche idromassaggio, complete di pavimentazione in legno, presso il bagno 62 di Rimini Sud.

Avverso la determinazione in tal modo assunta ha proposto impugnativa l’interessata società, deducendone l’illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame, nonché il comune di Rimini.

All’odierna udienza la causa è passata in decisione.

2.Il ricorso è infondato.

In linea di diritto va osservato che, quanto alla motivazione che deve assistere l’autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ha ripetutamente osservato come, anche in caso di provvedimento positivo, l’Amministrazione sia tenuta ad esplicitare le ragioni della ritenuta effettiva compatibilità dell’intervento con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi, e debba per questo fornire tutti gli elementi utili al riscontro dell’idoneità dell’istruttoria, dell’apprezzamento delle varie circostanze di fatto rilevanti nel singolo caso e della non manifesta irragionevolezza del giudizio formulato circa la prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria, di modo che l’insufficienza della motivazione, costituendo un vizio di legittimità dell’atto, ne giustifica per ciò solo l’annullamento da parte dell’Autorità statale investita della verifica in sede di controllo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2007 n. 1362). Se, poi, l’annullamento è fondato su più vizi dell’autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento dell’Autorità statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio di motivazione dell’atto annullato senza necessità di vagliare le altre irregolarità rilevate, alla luce del consolidato principio per cui, quando il provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la fondatezza anche di una sola di esse perché l’atto rimanga legittimo (v. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 29 luglio 2008 n. 2195).

3. Nel caso concreto l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune ha ritenuto che l’intervento sia compatibile con il piano territoriale di coordinamento provinciale; che non è ancora in vigore uno specifico programma pianificatorio “piano dell’arenile”, a cui rimanda il PRG, che regolamenti la localizzazione e le caratteristiche di volumi analoghi al caso in esame nell’ambito territoriale di specie; che l’area sulla quale si interviene è situata nella fascia di arenile tradizionalmente riservata ai servizi, a ridosso della strada litoranea e quindi più arretrata rispetto alla linea di battigia; che l’intervento in oggetto si configura come installazione di strutture precarie, amovibili e temporanee; che la struttura presenta dimensioni e caratteristiche tali da non precludere ulteriormente la permeabilità visuale tra la spiaggia e l’abitato retrostante; che per l’installazione delle strutture di cui si tratta, non si prevede una impermeabilizzazione aggiuntiva dei suoli.

4. Orbene, venendo al caso di specie, la Soprintendenza, nel lamentare che l’intervento edilizio risulta incoerente con la percezione armonica del paesaggio, - tenuto conto che “la spiaggia per il suo rapporto fra l’interno e la battigia rappresenta un’area in cui le visuali prospettiche dall’entroterra verso il mare e da un punto all’altro della costa si sommano e si concentrano in modo tale da esprimere con grande intensità i valori paesaggistici dell’ambiente del mare “e che gli interventi in parola “addensano l’aggregato della spiaggia, alterano in tal modo lo spazio circostante pertinente l’intero sistema della costa, ormai abbondantemente compresso anche dalle costruzioni degli anni passati”-, pone a fondamento delle proprie conclusioni critiche anche un inadeguato esercizio delle funzioni di pertinenza dell’Amministrazione comunale, cui sostanzialmente rimprovera di avere omesso di “…verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con la salvaguardia dei valori paesistici protetti dal vincolo …” giacché non è “…concesso in sede autorizzatoria di derogare all’accertamento di detti valori contenuto nel relativo provvedimento …”; appare, insomma, lampante che tra le censure mosse all’ente locale, allorché denuncia che il “…provvedimento … è viziato da eccesso di potere …”, l’Autorità statale abbia inteso riferirsi ad un difetto di motivazione, per non avere l’ente dato rigorosamente conto delle valutazioni operate e delle logiche seguite al fine di approdare alla scelta di ammissibilità di un intervento preordinato all’attuazione di valori diversi da quello tutelato in via primaria.

In sostanza, rileva la Soprintendenza, con argomentazione condivisa da questo T.A.R., che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione comunale era nella circostanza priva di indicazioni puntuali circa l’impatto dell’intervento edilizio sull’area vincolata e circa la tollerabilità di una simile trasformazione del territorio rispetto alla salvaguardia dell’integrità dei valori ambientali oggetto di tutela, e, pertanto, legittimamente ha annullato il provvedimento abilitativo sottoposto al suo controllo.

Né, d’altra parte, persuade l’assunto secondo cui, a ben vedere, una più approfondita motivazione sul punto non sarebbe stata necessaria – a fronte della preesistenza di un piano particolareggiato che avrebbe già a suo tempo accertato la conformità degli interventi in loco rispetto al piano territoriale paesistico regionale e al piano territoriale di coordinamento provinciale –, in quanto, ad avviso del Collegio, in una pianificazione attuativa, sia paesistica che urbanistica, per quanto minuziosa, non sono certamente definite in concreto le dettagliate caratteristiche delle opere edilizie che si possono realizzare, essendo questo livello di specificazione proprio della successiva fase di progettazione delle opere stesse e non potendo la compatibilità ambientale ovviamente prescindere da ciò che in realtà dovrà essere edificato.

5. Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento innanzi alla Soprintendenza, si deve osservare che costituisce un orientamento consolidato di questo Tribunale quello della non necessità di un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde. Ciò sia con riferimento alla legge n. 241 del1990 che disciplina la generalità dei procedimenti amministrativi, sia con riferimento allo speciale procedimento oggetto di causa (vedi tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2009, n. 7756; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2007, n. 533; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 8 gennaio 2010, n. 19; T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 344 del 10/3/2004, T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 148 del 26/2/2013).

5.1.Nel caso concreto il provvedimento di autorizzazione comunale specifica che il Ministero dei beni Culturali può annullarlo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, il che dà notizia del fatto che l’amministrazione avrebbe trasmesso copia del provvedimento stesso al Ministero.

In tale contesto i ricorrenti conoscevano la pendenza del procedimento davanti alla Soprintendenza; pertanto le esigenze partecipative cui è preordinato l’articolo 7 della legge 241 del '90 citata sono state, nel caso concreto, soddisfatte.

5.2. Va, inoltre, osservato che, a fronte di un vizio – carenza di motivazione in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – che per le sue caratteristiche si sottrae ad apporti del privato suscettibili di colmare la lacuna, in alcun modo la partecipazione della ricorrente avrebbe potuto nella fattispecie dare luogo ad un differente esito dell’attività di riscontro della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, sicché è legittimo invocare il disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”(cfr. T.A.R. per l’Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, n. 13 del 10/1/2013).

6. Resta a questo punto il Collegio esonerato dall’occuparsi degli altri profili di censura denunciati (quanto, in particolare, alle specifiche ragioni di incompatibilità dell’intervento con i valori paesistici tutelati), per risultare articolata la decisione in un complesso di rilievi, e tra essi quello inerente il difetto di motivazione, il quale reca obiettivamente un’autonoma capacità di incidere sul risultato del controllo, giustificandone da solo l’esito negativo.

7.Va, comunque rilevato che nessuna disparità di trattamento è ravvisabile con riferimento ad eventuali autorizzazione rilasciate, trattandosi di interventi collocati in aree diverse ponendosi, semmai, un problema di legittimità di detti titoli, (questione comunque estranea al presente giudizio) e non sussistendo alcun travisamento dei presupposti di fatto da parte della Soprintendenza che ha sostanzialmente evidenziato le lacune delle valutazioni effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

8. Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.

9.La peculiarità della vicenda dedotta in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna - (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)