TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 105 del 7 aprile 2009
Elettrosmog. Localizzazione impianti

L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio
N. 00105/2009 REG.SEN.

N. 00096/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 96 del 2008 proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante Nadia Francesca Cipriano, difesa e rappresentata dall’avv. Giuseppe De Vergottini ed elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio n. 1, presso lo studio dell’avv. Elena Tedeschi;


contro

il Comune di Albinea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario Ramis;


per l\'annullamento

del provvedimento prot. n. 0000387 del 16 gennaio 2008, a firma del Responsabile dell’Area “Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente”, con cui il Comune di Albinea ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile denominato “Albinea Paese”;

del «regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile» approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 26 novembre 2007, ed in particolare dell’art. 8, comma 5;

di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione, ed in particolare del parere espresso in data 13 dicembre 2007 dal Responsabile dell’Area “Urbanistica - Edilizia privata - Attività produttive”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albinea;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Presentata dalla società ricorrente la rituale richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile denominato “Albinea Paese”, il Comune di Albinea rigettava l’istanza con provvedimento prot. n. 0000387 del 16 gennaio 2008, a firma del Responsabile dell’Area “Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente”. In particolare, il diniego era motivato con la circostanza che il sito prescelto rientrava nel «perimetro del territorio urbanizzato», e quindi in un ambito per il quale l’art. 8, comma 5, dell’apposito regolamento comunale vieta la localizzazione di simili attrezzature.

Avverso il provvedimento di diniego, il regolamento comunale e il parere negativo del Responsabile dell’Area “Urbanistica - Edilizia privata - Attività produttive” (in data 13 dicembre 2007) ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo l’illegittimità dei divieti generalizzati di installazione degli impianti di telefonia – dalla legge assimilati alle opere di urbanizzazione primaria –, la sostanziale indebita introduzione di limiti che si risolvono nella sostituzione di quelli di esclusiva pertinenza statale, la previsione di vincoli che impediscono ai gestori la doverosa copertura territoriale del servizio in ambito comunale, l’inammissibile fissazione di criteri di localizzazione preordinati a finalità estranee alla normativa in materia. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Albinea, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 (ord. n. 64/08), ma poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 26 agosto 2008 n. 4692).

All’udienza del 24 marzo 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come è stato rilevato in giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006 n. 3332), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1431).

Ora, e venendo al caso di specie, a fronte di una norma del «regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile» secondo cui “ … è vietata la previsione e l’installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sulle aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato, come individuato nella tav. n. 14” del PRG …” (art. 8, comma 5), la società ricorrente non ha fornito un principio di prova in ordine all’asserita inidoneità di tale disciplina ad assicurare in concreto la necessaria copertura del servizio in ambito locale (circa la sussistenza di un simile onere probatorio in capo al gestore v. Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008 n. 2287); in realtà, la relazione tecnica esibita in giudizio (v. doc. n. 9) dà conto dell’esigenza di installazione di un nuovo impianto per conseguire l’adeguatezza del servizio nella zona sud dell’abitato di Albinea, ma lascia indimostrata la circostanza – niente affatto scontata – che l’ubicazione del medesimo impianto all’esterno del comparto vietato, in una collocazione diversa da quella degli impianti già in uso e più prossima all’area priva di copertura, non consentirebbe il raggiungimento del medesimo risultato (il Collegio non può evidentemente tenere conto di eventuali prove documentali introdotte nel solo giudizio cautelare d’appello). Occorre considerare che nei comuni di ridotte dimensioni, attesa la minore estensione delle aree in cui va garantita la capillare ed effettiva erogazione del servizio, il potere di pianificazione urbanistica incontra vincoli meno stringenti quanto alla determinazione degli ambiti territoriali abilitati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile; pertanto, se le scelte operate non pregiudicano in concreto l’interesse dei gestori a che venga realizzata una rete completa, si riducono significativamente i margini di sindacato giurisdizionale in ordine alle misure di governo del territorio adottate dalle Amministrazioni locali. Nella fattispecie, in particolare, la norma regolamentare censurata pone a suo fondamento obiettivi di carattere tipicamente urbanistico (“Nell’ambito di una razionale pianificazione urbanistica che consenta in futuro, in previsione di una crescita del fabbisogno di servizi sanitari, assistenziali e scolastici, la diversa allocazione e/o il nuovo insediamento sul territorio urbanizzato degli edifici …, in considerazione delle difficoltà di ampliare l’area urbanizzata esistente, già estremamente ridotta, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio, nonché della presenza di numerose aree potenzialmente idonee al soddisfacimento delle esigenze di installazione degli impianti in prossimità e/o adiacenza del territorio urbanizzato …”), in quanto, stante l’incompatibilità con gli impianti di telefonia mobile delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche (v. art. 9 della legge reg. n. 30/2000), si è inteso preservare un determinato ambito territoriale, in ragione delle sue peculiarità, dalla presenza di strutture che avrebbero poi potuto interferire con il corretto sviluppo dell’aggregato urbano; e tanto nell’esercizio, non manifestamente illogico, di funzioni di governo del territorio.

In conclusione, dagli atti di causa non risulta in concreto sacrificata l’esigenza di copertura territoriale del servizio di telefonia mobile, né emerge sia stata posta in essere una competenza estranea alle attribuzioni dell’Amministrazione resistente. Donde il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:



Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario







L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO