DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Testo aggiornato al 2008 con le modifche apportate dai decreti legislativi n. 62 e 63 del 2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
PARTE PRIMA
Disposizioni generali

                               Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del
paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal
Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Articolo 1 (7)
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro
attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del
loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale ((, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la
conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.
                             Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati
all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.
                             Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata
attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
                             Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di
tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni
stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita
direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite
forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e
4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi
dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali
di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
          Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
                       Articolo 5 (4) (5) (8)
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le
province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale
delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128
compete al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di tutela . . . su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie,
pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del presente codice ((, in modo che sia sempre
assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse
finalita' perseguite )).
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi
dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di
indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di
perdurante inerzia o inadempienza.
                     Articolo 6 (4) (5) (7) (8)
Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche
da parte delle persone diversamente abili, ))al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
(( In riferimento al paesaggio, ))la valorizzazione comprende
altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei
soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
                             Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali
principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.
                         Articolo 7-bis (7)
(( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

(( 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita'
culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del
presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per
l'applicabilita' dell'articolo 10. ))
                             Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le
potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
                             Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni
religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le
rispettive autorita'.
2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione.
          Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,
nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti
concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli
archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due
Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle
catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli
eventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedere
agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica
italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione
straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze».
PARTE SECONDA
Beni culturali

TITOLO I
Tutela

Capo I
Oggetto della tutela
                         Articolo 10 (4) (7)
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, )) che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni
altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte (( che
assolvono alle funzioni )) delle biblioteche indicate all'articolo
47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 ((. . . . . )) .
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte (( , della scienza, della tecnica, dell'industria ))e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti,
((che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e )) che,
per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica, ((rivestano)) come complesso un eccezionale
interesse . . . .
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3,
lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca,
alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di
riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio(( . . .)) ;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere
di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi
carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico
od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
                         Articolo 11 (4) (7)
((Cose)) oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. (( Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate
le seguenti tipologie di cose: ))
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, (( a termini degli articoli 64 e 65, comma 4
));
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, (( a termini dell'articolo 37 ));
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, (( a
termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 ));
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, (( a termini
dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.
(( 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13,
qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti
dall'articolo 10. ))
                         Articolo 12 (4)(7)
Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della
presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai
relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di
redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto
con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e
della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri
soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo
13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il
provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio
informatico (( , conservato presso il Ministero e )) accessibile al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta.
                             Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica.
                         Articolo 14 (4)(7)
Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la
comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo. )).
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal
Ministero.
                           Articolo 15 (7)
Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o
mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su
richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo.
((2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico. ))
                           Articolo 16 (4)
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso (( il provvedimento conclusivo della verifica di cui
all'articolo 12 o )) la dichiarazione di cui all'articolo 13 e'
ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
                           Articolo 17 (4)
Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,
scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle
universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,
curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali (( in ogni sua articolazione )).
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
                           Articolo 18 (7)
Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali (( , sulle cose di cui
all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, ))
compete al Ministero.
(( 2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di
coordinamento con le regioni medesime. ))
                           Articolo 19 (7)
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso
non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato (( di
conservazione o di custodia )) dei beni culturali.
(( 1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti
possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45. ))
Capo III
Protezione e conservazione

Sezione I
Misure di protezione
                         Articolo 20 (4) (7)
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,
)) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono
essere smembrati.
                         Articolo 21 (4) (7)
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali; ))
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili
)), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10,
comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi
organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13 .
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione ((, ma
comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di
cui all'articolo 18 )).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di
cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e
puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione
al mutare delle tecniche di conservazione.
                           Articolo 22 (4)
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. (( Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al
richiedente ed )) il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e
comunque per non piu' di trenta giorni.
(( 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'
diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. ))
                             Articolo 23
Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21
necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e'
possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi
previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della
denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.
                             Articolo 24
Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da
parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'
essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il
soggetto pubblico interessato.
                           Articolo 25 (7)
Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni
culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, (( l'assenso
espresso ))in quella sede dal competente organo del Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e
contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione
del progetto ((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione
di cui all'articolo 21 )).
(( 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo. ))
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole
adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
                           Articolo 26 (7)
Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal
Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita'
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini
della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1
risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze
di protezione dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al (( Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare )). In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti
con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da
porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela,
il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
                             Articolo 27
Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli
interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
                           Articolo 28 (4)
Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose
indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione (( di lavori pubblici )) ricadenti in
aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente puo'
richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente (( . . . )).
Sezione II
Misure di conservazione
                         Articolo 29 (4)(7)
Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e
con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli
interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via
esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro
dell'universita' e della ricerca )), . . . sono definiti i criteri ed
i livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il ((
Ministro dell'universita' e della ricerca )), . . . sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita'
della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e
avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un
rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma
di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del
corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi . . . il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici
e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare
attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni
culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'
attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                         Articolo 30 (4)(7)
Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private
senza fine di lucro (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, ))fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare
i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti
medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. )) ((Agli
stessi obblighi di conservazione e inventariazione )) sono
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei
relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al
Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
                             Articolo 31
Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a
richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai
contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
                             Articolo 32
Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare
la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 4.
                           Articolo 33 (7)
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di
avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del
bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione
diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio
dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso
dalla soprintendenza (( al comune e alla citta' metropolitana )), che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con
l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
                             Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a
carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare
dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione
all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il
Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario,
possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
                             Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario, possessore o detentore del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi
sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero
ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi
sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti
benefici fiscali.
                             Articolo 36
Erogazione del contributo

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti
percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
                         Articolo 37 (4)(7)
Contributo in conto interessi

1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui (( o altre forme di finanziamento )) accordati da istituti di
credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni culturali . . . per la realizzazione degli interventi
conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato ((. . . )).
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero
all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con
convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui
il (( Ministero )) abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.
                         Articolo 38 (4)(7)
(( Accessibilita' al
pubblico dei beni culturali ))
oggetto di interventi conservativi

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella
spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita'
fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi (( degli articoli 35 e 37 )).
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del soprintendente, (( al comune e alla citta' metropolitana )) nel
cui territorio si trovano gli immobili.
                           Articolo 39 (7)
Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni
culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1((. . .)) sono assunte
dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la
competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto
ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio
dei lavori (( al comune e alla citta' metropolitana )).
                             Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono
disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono
lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'
altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.
                           Articolo 41 (7)
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento ((, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i
responsabili delle amministrazioni versanti )).
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti
pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
Commissioni ((di sorveglianza )), delle quali fanno parte (( il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti
)) del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla
corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare
alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli
atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle
commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro ((. .
. .)) di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
Ministero (( degli affari esteri )) non si applicano altresi' agli
stati maggiori (( della difesa, )) dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica (( , nonche' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, )) per quanto attiene la documentazione di carattere
militare e operativo.
                           Art. 42 (3)(7)
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
3-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 ))
                           Articolo 43 (7)
Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente
custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi
dell'articolo 29.
(( 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli
archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di
cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne
sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
                         Articolo 44 (4)(7)
Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,
archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la
fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di
particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni
delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico
del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'
assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'
articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti
depositanti ((, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese
medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in
ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi
di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica )).
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione
                             Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo
l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
                         Articolo 46 (4)(7)
Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici
territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le
prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente
gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento
mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile
in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea
immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero (( ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo )).
                             Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo
16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
                             Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie
indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati
all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti
allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata
al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della
manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere
in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata
all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I
criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per
il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua
congruita' da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'
e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.
                           Articolo 49 (7)
Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
(( Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal
soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la
pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa,
a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ))
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni
indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa
in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e
sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla
compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di
pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente,
valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o
storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a
fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per
l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non
superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.
                           Articolo 50 (4)
Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli (( ed altri elementi decorativi di edifici
)), esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.
                             Articolo 51
Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi
d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme
ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di
interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
2. E' altresi' vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
                           Articolo 52 (7)
Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi
valore archeologico, storico, artistico e (( paesaggistico )) nelle
quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
                           Articolo 53 (7)
Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie
indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e
con le modalita )) previsti dal presente codice.
                         Articolo 54 (4) (7)
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i (( beni del demanio culturale )) di seguito
indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
(( b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della
normativa all'epoca vigente;))
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi. (( d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. ))
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla
conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;
b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ))
e) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ))
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali. (( Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al
Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al
Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. ))
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti
dal Titolo II della presente Parte.
                         Articolo 55 (4)(7)
Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non rientranti tra quelli elencati (( nell'articolo 54, comma 1, ))
non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
(( 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la
conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si
intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in
rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di
conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene,
tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti
destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi
previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione
indicati nella richiesta. ))
(( 3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la
destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non compatibile con il carattere storico e artistico del bene
medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il
soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a
scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e'
corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al
presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5. ))
                         Articolo 55-bis (7)
(( (Clausola risolutiva) ))

(( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del
quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del
codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione. ))
                           Articolo 56 (7)
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da
quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, (( ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
(( 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e
l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione. ))
(( 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla
pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali
ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo
periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'articolo
54, comma 1, lettera d-ter).))
                         Articolo 57 (4) (7)
(( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) )).

(( 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a
favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. ))
                         Articolo 57-bis (7)
(( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in
uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui
al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel
contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del
soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte
del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta
delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla
risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))
                             Articolo 58
Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli
articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.
                           Articolo 59 (4)
Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di
alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione
dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti
uffici tributari; per il legatario, il termine decorre (( dalla
comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice
civile)), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice
civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle
medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
                         Articolo 60 (4) (7)
Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione o (( gli altri enti pubblici territoriali interessati )),
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali
alienati a titolo oneroso o conferiti in societa',
rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di
conferimento .
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e'
determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai
sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione
effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e'
stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e
dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si
accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione
qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare
l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle
parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato
concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.
                             Articolo 61
Condizioni della prelazione

1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata
nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di
prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di
alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della
cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo
Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte
delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal
contratto.
                         Articolo 62 (4)(7)
Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli
altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi
di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera
e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una
proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo
competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la
necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le
specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene .
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo
impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo
notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene
passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data
dell'ultima notifica.
(( 4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al
comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3,
primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e
centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero
ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4. ))
Sezione III
Commercio
                           Articolo 63 (7)
Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima,
presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo ((, di seguito indicato come "Allegato A")).
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro
prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, (( effettuate
anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio
culturale, da lui delegati )). La verifica e' svolta da funzionari
della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica
sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari
delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente
l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro novanta giorni (( dalle comunicazioni di cui al presente comma
)) dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento
di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
                           Articolo 64 (7)
Attestati di autenticita' e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di
oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione (( che ne
attesti)) l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la
provenienza (( delle opere medesime )) ovvero, in mancanza, di
rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale

Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
                         Articolo 64-bis (7)
(( (Controllo sulla circolazione) ))

(( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato
a preservare l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue
componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle
norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci. ))
                           Articolo 65 (7)
Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle
caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
presentino interesse culturale;
c) (( delle cose ))rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia
l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le
cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
                             Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni

1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,
mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che
ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o
biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
                             Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che
ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni
comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che
comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un
periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari
all'estero;
e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali
con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere,
comunque, superiore a quattro anni.

2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi piu' di
settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13.
                           Articolo 68 (7)
Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica (( le cose indicate )) nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e (( presentarle )) al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per (( ciascuna di esse
)), il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera
circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione della cosa ((. . . )), ne da' notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci
giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base
delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione,
dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa ((. . . )).
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di libera circolazione gli uffici di esportazione (( accertano se le
cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione )) si attengono a indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti
d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma 2, e (( le cose sono sottoposte )) alla disposizione di cui al
comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose ((. . . )) di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere
della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e'
vincolante.
                           Articolo 69 (7)
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino
alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di
dichiarazione e' sospeso, ma (( le cose rimangono assoggettate ))alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti
all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei
successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
                         Articolo 70 (4)(7)
Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al
diniego dell'attestato di libera circolazione,)) puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo (( della cosa per la quale )) e'
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara
altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato
e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . ))
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto
e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La
regione ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di
quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3 . . . . Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
                           Articolo 71 (7)
Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al
fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e
dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di
diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'articolo 69.
3. (( Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che
rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, )) contestualmente
alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi
indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati
dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui
all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o
dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non
puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore
indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti
pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'
per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e'
garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza
fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio
dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove
gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di
uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
                           Articolo 72 (7)
Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea
o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi
sono stati, rispettivamente, spediti o importati.(( Ai fini del
rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte
degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni
sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. ))
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,
modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della
cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
                           Articolo 73 (7)
Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si
intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal ((
regolamento (CE) n. 974/2001 )) del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001;
e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.
                           Articolo 74 (7)
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea
(( degli oggetti )) indicati nell'allegato A ((. . .)) e'
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
(( 2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli
uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco
di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunita'
europee; segnala, altresi', ogni eventuale modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida
per sei mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso
ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente
all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di
esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza di
esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validita' della licenza medesima.))
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea
                           Articolo 75 (7)
Restituzione

(( 1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali
quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno
Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, nella versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che
rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a)
dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette
categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta'
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno
Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del
regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni
medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.))
5. Si considerano illecitamente usciti (( anche )) i beni dei
quali sia stata autorizzata (( la spedizione temporanea )) qualora
siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento (( di
autorizzazione )).
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
                           Articolo 76 (7)
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell'Unione europea

1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla
localizzazione del bene ((. . . )) e alla identificazione di chi
lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su
domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene ((. . . )) la cui illecita uscita
da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano
effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la
verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura
necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene ((. . . . )),
di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine,
tenuto conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene,
il Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.
                             Articolo 77
Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio,
gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di
restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo
quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
qualita' di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.

4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al
detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere
annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.
          Nota all'art. 77:
- L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato
con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del
28 ottobre 1940, come modificato dall'art. 7 della legge
14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950
e dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto e'
una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o
un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o
la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha
la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative
conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti».
Nota all'art. 84:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, si veda in nota all'art. 73.
                           Articolo 78 (7)
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di
un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a
qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 75, comma 3, (( lettere a) e b). ))
                             Articolo 79
Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto
interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto
dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle
circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
                             Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo
verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di
funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa
copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
                             Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'
quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la
restituzione.
                             Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice
dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.
                             Articolo 83
Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato
delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al demanio
dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un
museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro
ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela
e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.
                             Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee
delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della
direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo,
predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al
comma 1 . La relazione e' trasmessa al Parlamento.
                             Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti, secondo modalita' stabilite con
decreto ministeriale.
                             Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore
conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione
europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le
corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
                           Articolo 87 (7)
(( (Convenzione UNIDROIT) ))

(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione
dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni
indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. ))
                         Articolo 87-bis (7)
(( (Convenzione UNESCO) ))

(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO
sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni
culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati
nella Convenzione medesima. ))
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte

Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
                             Articolo 88
Attivita' di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il
ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli
immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma
1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per
l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a
richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
                             Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o
privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto
di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni
imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero
ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e'
revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero
intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In
tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose
rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro
ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente
disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la
custodia delle cose medesime.
                           Articolo 90 (7)
Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate
nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
(( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente,
anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ))
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1
e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.
                             Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico
alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono
comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano
l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo
ogni patto contrario.
          Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda
in nota all'art. 53.
- L'art. 826 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1942, dispone:
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
ai comuni, i quali non siano della specie di quelli
indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose di interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio».
                           Articolo 92 (7)
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, (( di cui
all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i
suoi scopi istituzionali o statutari;))
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha
diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
                             Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante
agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose
ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e'
corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un
quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,
designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e'
effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
                           Articolo 94 (7)
(( Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ))

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della
zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno
del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ((regole relative
agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, )) allegate alla
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII
Espropriazione
                             Articolo 95
Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione
risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal
caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di
persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
                           Articolo 96 (7)
Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
(( beni culturali immobili )), assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
                             Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al
fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
                             Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilita'

1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilita'.
                             Articolo 99
Indennita' di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95
l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una
libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
                            Articolo 100
Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione

Capo I
Fruizione dei beni culturali

Sezione I
Principi generali
                          Articolo 101 (7)
Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga, ))
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie (( , cataloga
)) e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e
ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori
storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo
all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.
                            Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base
della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione
relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito
e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui
ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo'
altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,
al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni
ivi presenti.
                            Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura
puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per
coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per
finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del
relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera
c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso
terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in
modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
                          Articolo 104 (7)
Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1,
lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente, che ne da' comunicazione (( al comune e alla citta'
metropolitana )) nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
                            Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle
rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e
godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni
soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
                          Articolo 106 (4)
Uso individuale di beni culturali

1. (( Lo Stato )), le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano
in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione
culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
(( 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la
concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
))
                         Articolo 107 (4)(7)
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e
precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
(( 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni
siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti
nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale. ))
                            Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni
d'uso;
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via
anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da
privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti
pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni
determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei
canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e
la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento
dell'amministrazione concedente.
                            Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni
culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
codice.
                            Articolo 110
Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformita' alle rispettive
disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in
consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante
versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria
medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun
responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non
oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme
affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati
dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la
conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche'
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante
esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri
soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
                            Articolo 111
Attivita' di valorizzazione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti,
continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e
trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita'
socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'
sociale.
                        Articolo 112 (4) (7)
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera
direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto
delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in
base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati
proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di
valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di
lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano
oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che
l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla
legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi possono essere anche istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. (( Per le stesse
finalita' di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici
territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti
costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto
finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali. )) All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                            Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare
del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da
stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche
concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104,
comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
                          Articolo 114 (4)
Livelli di qualita' della valorizzazione

(( 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i
livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
))
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il
rispetto dei livelli adottati.
                        Articolo 115 (4) (7)
Forme di gestione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime
possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile
pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi
delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui (( i beni pertengono ))
o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma
5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non
possono comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior
livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante
valutazione comparativa in termini di sostenibilita'
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112,
comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono
determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i
livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di
servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo
112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della
valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata
anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. (( L'inadempimento
)) , da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei
soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento
in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6,
gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere
collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato
d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                          Articolo 116 (4)
(( Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela
non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici
indicati all'articolo 112, comma 5. ))
                          Articolo 117 (7)
(( Servizi per il pubblico ))

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme
previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti
ai sensi dell'articolo 110.
                            Articolo 118
Promozione di attivita' di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica
dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di
cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le
regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale
o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del
patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di
altri soggetti pubblici e privati.
                          Articolo 119 (7)
(( (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale) ))

(( 1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per
l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di
aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la
predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai
docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'. ))
                          Articolo 120 (7)
Sponsorizzazione di beni culturali

(( 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprieta'. La verifica della compatibilita' di
dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme
compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il
decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
                            Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche
congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di
cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del
gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita'
sociale nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al
fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle
risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo'
concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il
perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
                        Articolo 122 (4) (7)
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'
di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente
consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi
dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi
a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i
documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede ((. .
.)) l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento
o del deposito (( , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze )).
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli
archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi
medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o
legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita
dal comma 1, (( lettera b), )) non opera nei riguardi dei
depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona
da essi designata; detta limitazione e' altresi' inoperante nei
confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori,
quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
                          Articolo 123 (7)
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le
questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio
riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo'
autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima
della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni
richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non
possono essere (( ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la
relativa autorizzazione )).
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la
consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente
archivistico.
                            Articolo 124
Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la
consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di
deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e
di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti
dal Ministero.
                            Articolo 125
Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non
liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
                            Articolo 126
Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i
diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il
trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e
consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, puo' essere disposto il
blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse
pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti
dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
                            Articolo 127
Consultabilita' degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi
dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico,
la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i
privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico
dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati
di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo
122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non
dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
                          Articolo 128 (7)
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
(( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli
articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo'
rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o
detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
                            Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
          Note all'art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla
Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni
transitorie per l'attuazione del Codice civile», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno
1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la
conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre
collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che
approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della
legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge
8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante
provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni
d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
                            Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal
presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre
1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
          Note all'art. 130:
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
«Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il
«Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.
364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle
arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 1913.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione

Capo I
Disposizioni generali
                         Articolo 131 (5)(8)
(( (Paesaggio) ))

(( 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di
identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori
culturali.
3. Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori
culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi
aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo
sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche
promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza,
apposite attivita' di conoscenza, informazione e formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonche' tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai
principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita'
e sostenibilita'.))
                          Articolo 132 (8)
(( (Convenzioni internazionali ) ))
(( 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di
cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali
in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e'
stabilita in conformita' ai principi costituzionali, anche con
riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio,
adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di
ratifica ed esecuzione.))
                          Articolo 133 (8)
(( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))

((1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche
per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni
regione con le medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di
pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti
interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati
all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,
i detti indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro
attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al
comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))
                        Articolo 134 (5) (8)
Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree (( di cui )) all'articolo 136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree (( di cui )) all'articolo 142;
c) (( gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini dell'articolo 136 e )) sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
                          Articolo 135 (8)
(( (Pianificazione paesaggistica) ))

(( 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in
ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani
paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari,
nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono
specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli
131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle
morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori
paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori
paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
                         Articolo 136 (5)(8)
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
d) le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
                         Articolo 137 (5)(8)
Commissioni regionali

1. (( Le regioni istituiscono apposite commissioni, ))con il
compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d)
del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, (( nonche' due responsabili )) preposti agli uffici
regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in
numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita'
ed esperienza nella tutela del paesaggio, (( di norma )) scelti
nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita'
aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto
finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi (( individuate ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi
in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali
)). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai
sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze
analoghe.
                         Articolo 138 (5)(8)
(( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico) ))

(( 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei
componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di
altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici
regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche',
ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del
notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli
immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali,
naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro
valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e
contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di
iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o
l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo'
formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente, previo parere della regione interessata che deve
essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136. ))
                         Articolo 139 (5)(8)
(( Procedimento ))di dichiarazione
di notevole interesse pubblico

1. (( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala
idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che
ne costituiscono oggetto, )) e' pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata
alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)).
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza
indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
. )) interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e
sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da
assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla
commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, )) e gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori
del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
                         Articolo 140 (5)(8)
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro ((. . . )) sessanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5,
emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole
interesse pubblico ((. . .)) ((degli immobili e delle aree indicati,
rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 136 )).
(( 2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la
specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio
considerato. Essa costituisce parte integrante del piano
paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel
corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad
oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136,
comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore,
depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della
regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
))
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 ))
                         Articolo 141 (5)(8)
(( (Provvedimenti ministeriali) ))

(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,
ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente,
provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1,
mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai
sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole
interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al
suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte
di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e'
adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere
dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta
di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma
1.))
                        Articolo 141-bis (8)
(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico) ))

(( 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate
con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita'
stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))
                         Articolo 142 (5)(8)
Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
2. (( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e), g), h), l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (( come zone
territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle
parti di esse ricomprese )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in parte )) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in
apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il
Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e'
sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
                         Articolo 143 (5)(8)
(( (Piano paesaggistico) ))

(( 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione,
mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse
dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto
di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di
notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai
fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della
tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la
definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1,
terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto
di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo
stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la
revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e
141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo
accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4,
lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle
previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida
prioritarie per progetti di conservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali,
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono
consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative
previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))
                         Articolo 144 (5)(8)
Pubblicita' e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei
soggetti interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi
diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A
tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))
2. Fatto salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)), il
piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
                         Articolo 145 (5)(8)
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione

1. (( La individuazione, da parte del Ministero, delle )) linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto
riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
)).
2. I piani paesaggistici (( possono prevedere)) misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 (( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
(( 4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti
gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle
previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste
dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
indennizzo. ))
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
                         Articolo 146 (5)(8)
(( (Autorizzazione) ))

(( 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il
parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del
Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria
non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a
forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero
a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra
attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al
comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli
accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando
comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi
delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento
amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni
dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma
8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi,
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere
scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di
snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del
rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e'
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere
incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8
luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si
applicano alle autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca
ed estrazione. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si
pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                         Articolo 147 (5)(8)
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una (( conferenza di
servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo. ))
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto ambientale a norma (( delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale )) e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ((I progetti sono
corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo
146. ))
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con
le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le
modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.
                         Articolo 148 (5)(8)
Commissioni locali per il paesaggio

1. (( Le regioni ))promuovono l'istituzione e disciplinano il
funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, (( comma
6)).
2. Le commissioni((. . . )) sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio.
3. Le commissioni esprimono (( pareri nel corso dei procedimenti
autorizzatori previsti ))dagli articoli 146, ((comma 7, )) 147 e 159.
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 ))
                         Articolo 149 (5)(8)
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, (( comma 4)),
lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.
                         Articolo 150 (5)(8)
Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione
prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero
((hanno)) facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. ((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del
comma 1)) cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta
giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio
della proposta (( di dichiarazione di notevole interesse pubblico ))
. . . di cui all'articolo 138 o . . . all'articolo 141, ovvero non
sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista
dall'articolo 139, comma 3.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63))
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.
                           Articolo 151(8)
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. (( Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della
preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a),
la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo'
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della
notificata sospensione. )) Le opere gia' eseguite sono demolite a
spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.
                         Articolo 152 (5)(8)
Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte
per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in
vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'
articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, ((
l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il
Ministero, tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia'
realizzate o da realizzare, ((hanno)) facolta' di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. ))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))
                          Articolo 153 (8)
Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo 134 (( e' vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
dell'amministrazione competente (( , che provvede su parere
vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo 146. ))
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati nel comma 1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o
altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi
della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'
sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole (( del
soprintendente )) sulla compatibilita' della collocazione o della
tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
                        Articolo 154 (5) (8)
(( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))

(( 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti
nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma
1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta
all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle
disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a),
l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il
Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di
cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle
prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente
codice.))
                         Articolo 155 (5)(8)
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero .
((2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei
vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che
ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.))
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
                         Articolo 156 (5)(8)
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro il (( 31 dicembre 2009 )), le regioni che hanno redatto ((
piani paesaggistici)) verificano la conformita' tra le disposizioni
dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai
necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato
il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le
regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e
delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito ((
dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo
143, comma 2, )) per disciplinare lo svolgimento congiunto della
verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e'
stabilito il termine entro il quale devono essere completati la
verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la
regione approva il piano adeguato. (( Il piano adeguato e' oggetto di
accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione
vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da
parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano
medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. ))
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero
ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano
adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5
dell'articolo 143.
                         Articolo 157 (5)(8)
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. (( Conservano efficacia a tutti gli effetti: ))
a) ((le dichiarazioni)) di importante interesse pubblico delle
bellezze naturali o panoramiche, (( notificate )) in base alla legge
11 giugno 1922,n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
c) (( le dichiarazioni )) di notevole interesse pubblico
((notificate)) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
(( d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ))
e) (( le dichiarazioni ))di notevole interesse pubblico ((
notificate )) ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli
immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse
archeologico.
                            Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di
attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
          Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il
«Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939,
n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1940.
                         Articolo 159 (5)(8)
(( (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica) ))

(( 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai
procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla
data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con
l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale
data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti
delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando
le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione
delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto
prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle
deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via
transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in
vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica
redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini
dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.))
PARTE QUARTA
Sanzioni

TITOLO I
Sanzioni amministrative

Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
                            Articolo 160
Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana
o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del
comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
                            Articolo 161
Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi
cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli
obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
                            Articolo 162
Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le
sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
          Nota all'art. 162:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
                          Articolo 163 (4)
Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V
(( del Titolo I della Parte seconda )), il bene culturale non sia
piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in
solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.
                            Articolo 164
Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,
compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I
della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e
modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
                            Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni
indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui
alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 77,50 a euro 465.
                            Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori
del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non
rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 103,50 a euro 620.
          Note all'art. 166:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del
30 marzo 1993, recante «Disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo
all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 39 del
20 maggio 1993; e' stato modificato dal regolamento (CE) n.
1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 87 del
5 novembre 1998.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
                      Articolo 167 (1) (5) (8)
Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla
rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda
d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta
autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, ((
procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio
tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita)) previste
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere
stipulata d'intesa tra il (( Ministero )) e il Ministero della
difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'
paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al
comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione
demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della
compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5,
nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1),
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche
per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per
l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.
                            Articolo 168
Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con
le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
          Nota all'art. 168:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
TITOLO II
Sanzioni penali

Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
                            Articolo 169
Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica,
restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni
culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i
progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di
inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
                            Articolo 170
Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali
indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita'.
                            Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di
loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare
notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni
culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non
subiscano danno dal trasporto.
                            Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di
cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
                          Articolo 173 (4)
Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro
1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni
culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento
della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a (( . . . ))
prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del
termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
                            Articolo 174
Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza
di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o
con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.
                            Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310
a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10
rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
                            Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto
la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
                            Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e
176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una
collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
                            Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e
con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un
oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse
storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti,
indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita'
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e'
pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36,
comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma
1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
                          Articolo 179 (4)
Casi di non punibilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie (( od
imitazioni )) di oggetti di antichita' o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera
o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito
in modo determinante l'opera originale.
                            Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla
tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
          Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del
26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita). - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila».
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
                       Articolo 181 (1) (5)(8)
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'
punito con le pene previste (( dall'articolo 44, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 )).
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i
lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, . . . per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca
antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti
superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato
una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
. . . pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita'
amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui
al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima
che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui
al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
                     Art. 182 (4) (5) (6) (7)(8)
Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro
statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima
della data del (( 31 gennaio 2006 ));
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio
e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei
beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno
otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei
beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di
stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'universita' e della ricerca, entro il (( 30 ottobre 2008 )):
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari
a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro
presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno
triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del (( 31 gennaio 2006 ));
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola
di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
del (( 31 gennaio 2006 ));
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del (( 31
gennaio 2006 )).
(( d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies,
lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di
beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e
in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368. ))
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e ((
1-bis, lettere a) ed d-bis) )):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di
consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di
cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data
certa ((. . . )) emanati, ricevuti o comunque custoditi
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano
agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni
dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai
commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento
dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10,
ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie
di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data (( del 1° maggio 2004 )), abbia svolto lavori
di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in
proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e'
dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la
prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato
non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire
la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in
attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del
medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la
Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare,
in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo
29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso,
sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui
all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, ((comma 4,
secondo periodo )), sono conclusi dall'autorita' competente alla
gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro
il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore
del presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e'
obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.
                        Articolo 183 (4) (5)
Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,
e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione (( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater
e 2, )) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente
codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle
facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti
degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di
spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione (( degli articoli
44, comma 4 e )) dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso
di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai
principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
                          Articolo 184 (7)
(( Norme abrogate e interpretative ))

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e
22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma
5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237
e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli
articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive
modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente
all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
(( 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi
o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui
all'articolo 117. ))

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI
                              Allegato A (2) (4)
(( Integrativo della disciplina di cui agli )) artt. 63, comma 1;
74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:


1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie
4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e
copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
(( b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico. ))
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):

1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione.

(1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI