Cass. Sez. III n. 56067 del 15 dicembre 2017 (Ud 19 set 2017)
Presidente: Savani Estensore: Andreazza Imputato: Calvo
Urbanistica. Opere in cemento armato e struttura metallica
L'assunto secondo cui rientrebbero nella sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 (capi b) e c) dell'imputazione) unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, confligge con l'interpretazione implicita che la Corte ha da sempre dato di dette fattispecie; invero, ove una tale prospettiva fosse corretta, nessun senso potrebbe avere il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica posto che una tale componente è già necessariamente presente in quelle a cemento armato, essendo dunque evidente che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; del resto, anche sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica vengano adottate.
RITENUTO IN FATTO
1. Calvo Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 03/02/2017 di conferma della sentenza del Tribunale di Siracusa di condanna per i reati di cui agli artt. 44, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 nonché 94 e 95 dello stesso d.P.R. in relazione alla realizzazione, senza permesso di costruire, di una platea di fondazione in calcestruzzo e rete elettrosaldata sormontata da una struttura in ferro zincato parzialmente tamponata con blocchi di cemento armato.
2. Con un primo motivo lamenta l'erronea applicazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Deduce in particolare che per la sussistenza di tutti gli addebiti contestati, ivi compreso quello di cui all'art. 44 cit., è necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi del cemento armato e della struttura metallica; ne consegue l'erroneità dell'interpretazione della Corte d'appello che ha invece ritenuto che la contestazione avrebbe avuto ad oggetto solo opere in struttura metallica, avendo inoltre nella specie l'istruzione dibattimentale dimostrato che non vi erano opere in cemento armato.
3. Con un secondo motivo lamenta, con riferimento a tutti i reati addebitati, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di assoluzione avendo la stessa, limitandosi ad affermare che le opere contestate erano opere in struttura metallica, omesso alcuna valutazione sul motivo di cui alla mancanza, nella specie, dell'elemento del cemento armato.
4. Con un terzo motivo lamenta, con riferimento ai reati di cui agli artt. 93 e 95, nonché 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste. In particolare la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che, avendo la struttura metallica una funzione portante, la stessa è soggetta alla normativa antisismica senza alcun riferimento alle dimensioni, all'impatto dal punto di vista sismico (mai accertato in sopralluogo dall'ufficio del genio civile) e al fatto che le norme dettate per le costruzioni in zona sismica non si riferiscono a qualsiasi manufatto ma alle opere edili in senso stretto.
5. Con un quarto motivo, infine, lamenta la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 essendo stati dalla sentenza erroneamente calcolati, per tutti i reati contestati, complessivi otto mesi e sette giorni di sospensione, quando invece, la sospensione dal 02/07/2013 al 06/11/2013 in attesa del rilascio del titolo edilizio in sanatoria poteva essere considerata solo con riguardo al reato di cui all'art. 44 cit..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e secondo motivo, congiuntamente esaminabili, perché relativi, sia pure da visuali diverse, al medesimo punto, sono manifestamente infondati.
Esclusa in limine ogni possibile implicazione della censura svolta con riguardo al reato edilizio di cui all'art. 44 (per il quale la norma non richiede particolari componenti costruttive), l'assunto secondo cui rientrebbero nella sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 (capi b) e c) dell'imputazione) unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, confligge con l'interpretazione implicita che questa Corte ha da sempre dato di dette fattispecie; invero, ove una tale prospettiva fosse corretta, nessun senso potrebbe avere il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica posto che una tale componente è già necessariamente presente in quelle a cemento armato, essendo dunque evidente che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; del resto, anche sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica vengano adottate.
Ne consegue che nella specie, il riferimento della sentenza impugnata alla caratteristiche dell'opera realizzata come di opera a struttura metallica è del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione.
2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato : premesso che, come costantemente ripetuto da questa Corte, le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, dep. 17/06/1997, Petroni, Rv. 208299 e Sez. 3 n. 41617 del 02/10/2007, dep. 13/11/2007, Iovine, Rv.238007), è in effetti esatto, come affermato in ricorso, che le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate (Sez. 3, n. 28514 del 29/05/2007, dep. 18/07/2007, Libonati, Rv. 237656).
Non si comprende, tuttavia, il senso della rievocazione di un tal principio atteso che nella specie, relativa alla realizzazione di platea di fondazione in calcestruzzo e rete elettrosaldata con struttura in ferro zincato parzialmente tamponata con blocchi in cemento armato per la formazione di tre box da adibire a stalla e ricovero per cavalli, non pare potersi dubitare (né sono state mosse censure in tal senso) della natura edilizia dell'opera.
3. Con riguardo infine al quarto motivo, va considerato che in particolare i reati attinenti alla disciplina antisismica non si sono prescritti, come dedotto dall'imputato, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Risulta dai verbali di udienza che il processo ha subito rinvii dal 02/07/2013 al 06/11/13 in attesa del rilascio di concessione in sanatoria, dal 20/05/2014 al 09/07/2014 per legittimo impedimento dell'imputato, dal 09/07/2014 al 27/01/2015 in attesa del rilascio di concessione in sanatoria e dal 20/01/2017 al 03/02/2017 per legittimo impedimento del difensore.
Non contestata in ricorso la non maturata prescrizione con riguardo al reato di cui all'art. 44 cit., posto che, assumendosi come dies a quo quello del 02/11/2011 e calcolando dunque complessivi giorni trecentonovantatre (id est anni uno e giorni ventotto) di complessiva sospensione, il termine verrebbe a maturazione il 30/11/2017, in ricorso si assume che, con riguardo agli altri reati contestati, del rinvio dal 02/07/2013 al 06/11/13 non si sarebbe dovuto tenere conto giacché espressamente circoscritto, come da verbale stenotipico, dal giudice al solo reato urbanistico (a differenza del generalizzato rinvio dal 09/07/2014 al 27/01/2015, operato invece dal giudice senza distinzioni di sorta, come da relativo verbale); anche così, tuttavia, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 28/07/2017, ovvero dopo la sentenza impugnata, posto che la sospensione complessiva di cui tenere conto sarebbe, nella specie, pari a duecentosessantasei giorni.
Ne consegue l'impossibilità di tenere conto in ogni caso della prescrizione, a fronte dell'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2017