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Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)»

(GUCE C128 del 29 maggio 2003)

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IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)» (COM(2002) 404 def. — 2002/ 0146 (COD));

vista la decisione del Consiglio, del 26 luglio 2002, di consultarlo in merito, conformemente al disposto dell’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE;

vista la decisione del Presidente, del 23 settembre 2002, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di predisporre un parere in materia;

vista la risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea (1);

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 31 gennaio 1997, sulla strategia forestale dell’Unione europea (2);

viste le raccomandazioni formulate nel suo parere sul tema «Utilizzazione, gestione e protezione delle foreste nell’Unione europea» (CdR 268/97 fin) (3);

visto il suo parere del 18 novembre 1999 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia forestale dell’Unione europea» (CdR 184/1999 fin) (4);

visto il progetto di parere adottato dalla commissione Sviluppo sostenibile il 12 dicembre 2002 (CdR 345/2002 riv.) (relatore: Durnwalder, presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, Trentino-Alto Adige, I/PPE), ha adottato il seguente parere nel corso della 48a sessione plenaria del 12 e 13 febbraio 2003 (seduta del 12 febbraio).

Introduzione

Il Comitato delle regioni

1. si compiace dell’intenzione della Commissione di creare un nuovo sistema coordinato a livello comunitario per il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità, che sviluppa ulteriormente ed estende gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3528/86;

2. rileva tuttavia che un progetto esauriente di monitoraggio a lungo termine per controllare le condizioni degli ecosistemi forestali dovrebbe imperativamente tener conto di tutte le possibili cause dei danni, vale a dire, oltre ai fattori antropici (inquinamento atmosferico), anche di quelli di origine naturale (aggressioni di parassiti, malattie, condizioni meteorologiche);

(1) GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

(2) GU C 55 del 24.2.1997, pag. 22.

(3) GU C 64 del 27.2.1998, pag. 25.

(4) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 96.

3. osserva che gli enti che forniscono i dati, vale a dire gli Stati membri e gli enti locali e regionali, devono disporre di un certo potere di controllo riguardo alla loro utilizzazione e diffusione;

4. sottolinea la necessità di utilizzare standard equivalenti consolidati a livello internazionale per effettuare un monitoraggio efficace che consenta una valutazione scientifica;

5. critica il fatto che la definizione di «ecosistemi forestali» di cui nella proposta di regolamento (art. 3, par. 1, lettera a)) non sia compatibile con gli obiettivi fondamentali del documento stesso;

6. sottolinea che, per il nuovo sistema di monitoraggio, una durata limitata a 6 anni potrebbe essere insufficiente ai fini di un monitoraggio a lungo termine efficiente ed efficace, e propone invece una durata di 12 anni (cfr. anche il punto 13);

7. ribadisce che il nuovo sistema prevede studi laboriosi che comportano ulteriori ingenti costi per gli investimenti nelle aree di campionamento, cui si deve far fronte mediante risorse sufficienti; parte dal presupposto che la dotazione finanziaria figurante nella proposta di regolamento tenga esplicitamente conto di tale aspetto;

8. esorta a coinvolgere a fondo nell’attuazione e nell’applicazione del sistema di monitoraggio gli enti territoriali responsabili a livello locale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento delle aree di osservazione in loco; la loro partecipazione andrebbe definita in modo chiaro, conformemente al principio di sussidiarietà.

Raccomandazioni

Il Comitato delle regioni

9. raccomanda di completare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), nel modo seguente: «a) monitoraggio e protezione delle foreste dall’inquinamento atmosferico e dai fattori nocivi di origine naturale (infestazione di parassiti, malattie, condizioni meteorologiche ecc.)»;

10. raccomanda di completare l’articolo 2, paragrafo 2, nel modo seguente: «2. Le azioni di cui al paragrafo 1 completano i programmi comunitari di ricerca nel rispetto degli standard internazionali consolidati»;

11. raccomanda, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nel nodo seguente: «di distinguere, nella definizione, tra (a) le "foreste" e (b) gli "ecosistemi forestali", tenendo presente che l’elemento caratterizzante di un ecosistema forestale è la presenza di una superficie boschiva riconoscibile»;

12. raccomanda di modificare nel modo seguente il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a): «b) continua e sviluppa ulteriormente una rete sistematica di punti di osservazione, integrandovi i punti di osservazione conformi (key plots) già esistenti creati nel quadro di vari programmi di ricerca europei (ICP Forests, ICP–IM, Carboeurope), per la realizzazione di inventari periodici volti a ottenere informazioni rappresentative sulle condizioni degli ecosistemi forestali;»

13. raccomanda, all’articolo 4, paragrafo 2, che i criteri preferenziali relativi alla scelta dei punti di osservazione della rete di monitoraggio intensivo, che verranno stabiliti nelle modalità di applicazione, tengano conto anche delle aree per le quali è disponibile un maggior numero di dati sui vari parametri chimici e fisici fondamentali quali il clima, l’immissione di sostanze nocive, le variabili legate all’ubicazione ecc., e che venga garantita un’assistenza a lungo termine (garanzia delle risorse finanziarie e supporto logistico) da parte dei pertinenti enti locali o amministrazioni regionali;

14. disapprova il disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, che impone agli Stati membri di presentare una valutazione ex ante alla Commissione;

15. raccomanda, all’articolo 12, paragrafo 1, di fissare ad almeno 10 anni la durata del sistema, ai fini di un monitoraggio a lungo termine;

16. esorta, con riferimento all’articolo 13, ad aumentare le risorse finanziarie previste per un approccio a lungo termine del programma; in questo contesto anche le spese per gli investimenti andrebbero considerate spese ammissibili al cofinanziamento;

17. esorta la Commissione, con riferimento agli articoli 8 e 14, a prevedere, nella proposta di regolamento, che gli Stati membri siano tenuti ad associare in modo più stretto i pertinenti enti locali e regionali;

18. raccomanda di riformulare come segue la prima frase dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 1: «Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, lettera d), gli Stati membri e la Commissione conducono, in accordo con gli enti locali e regionali (...)»;

19. esorta ad inserire nella colonna «target demografico» di cui al punto 5.2 dell’allegato anche le comunità regionali con problematiche analoghe (studi sovraregionali, progetti di dimostrazione ed esperimenti);

20. raccomanda, in relazione all’articolo 17, paragrafo 1, della proposta di regolamento della Commissione, che le raccomandazioni della Commissione europea in tema di monitoraggio forestale vengano concordate con il Comitato permanente foreste.