LEGGE 20 ottobre 2006, n.271
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse.
Gazzetta Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2006


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti,
sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico
riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione
centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di
affidamento;
f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le
disfunzioni accertate, anche attraverso la sollecitazione al
recepimento di normative previste in direttive comunitarie non
introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
codice penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.».
«Art. 416-bis (Associazione di tipo
mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione
a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di
presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari.
3. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale
maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio e' proclamato
eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di
parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Art. 3.
Testimonianze
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice
penale.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 366 e 384-bis del
codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente
dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria
perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a
sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
«Art. 384-bis (Punibilita' dei fatti commessi in
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367,
368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
all'estero, si considerano commessi nel territorio dello
Stato e sono puniti secondo la legge italiana.».
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' acquisire copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal
segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il
mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorita' giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.

Nota all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice
penale vedi note all'art. 1.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto di cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del
procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice
penale.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2006 e di 150.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con
determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 17):
Presentato dall'on. Realacci il 28 aprile 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 6 giugno 2006 con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VIII commissione il 13 e 14 giugno
2006.
Esaminato in aula il 27 giugno 2006 e approvato il
6 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 768):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 7 luglio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla commissione l'11 luglio 2006.
Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato, con
modificazioni, il 19 luglio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 17-B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
lavori pubblici), in sede referente, il 20 luglio 2006 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla VIII commissione il 25 luglio 2006.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il
27 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 768-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 13ª commissione il 26 settembre 2006.
Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
Nuovamente assegnato alla 13ª commissione, in sede
deliberante, l'11 ottobre 2006 con pareri delle commissioni
1ª e 2ª.
Esaminato in commissione, in sede deliberante e
approvato con modificazioni, l'11 ottobre 2006.
Camera dei deputati (atto n. 17-D):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con
il parere delle commissioni I e II.
Esaminato dalla VIII commissione il 17 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il
18 ottobre 2006.