Cass. Sez. III n. 9927 del 10 marzo 2016 (Ud 7 mag 2015)
Pres. Fiale Est. Grillo Ric. Sarullo
Beni culturali.Condotte previste dagli articoli 175 e 176 d.lgs. 42-2004

La condotta prevista dall'art. 175 del D. Lgs. 42/04 (già art. 124 del D.Lgs. n. 490/99) si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti e concorre con il reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico, attesa la diversità delle due fattispecie, in quanto è chiamato a rispondere ugualmente di tale reato anche chi sia munito della concessione per effettuare ricerche archeologiche: mentre, in quest'ultimo caso, la condotta penalmente rilevante riguarda l'apprensione di beni di interesse archeologico, nel primo caso la rilevanza penale deriva dall'assenza di permesso per la ricerca archeologica che, per incidens, non è necessario che avvenga in siti archeologici appositamente individuati da un provvedimento amministrativo. Con riguardo, invece, alla ipotesi contemplata dall'art. 176 del D. Lgs. 42/04 ai fini della integrazione della fattispecie non è richiesta la preesistenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa che qualifichi il bene come culturale, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria

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