Cass. Sez. III n. 41070 del 11 novembre 2011 (Ud. 7 lug. 2011)
Pres. Ferrua Est. Amoresano Ric. Saccone ed altro
Beni Culturali. Impossessamento e detenzione da parte dei privati

Per |'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest'ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/07/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1609
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 50687/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Saccone Francesco nato il 5.4.1938;
2) Leanza Vittorio nato il 2.9.1956;
avverso la sentenza del 29.6.2010 della Corte di Appello di Caltanisetta;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G. dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 29.6.2010 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, del 16.10.2008, con la quale Leanza Vittorio e Saccone Francesco erano stati condannati il primo alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00 di multa ed il secondo alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 120,00 di multa per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 c.p.p.. Premetteva la Corte che, in data 16.4.2002, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, a seguito di perquisizioni domiciliari, avevano rinvenuto nell'abitazione del Leanza due "unguentari", oltre che frammenti di altri unguentari, e nell'abitazione del Saccone diciassette monete non autentiche, riproducenti antiche monete greche e puniche, un oggetto di metallo ossidato di presumibile antica fattura. A seguito di una consulenza tecnica da parte della dr.ssa Greco della Sovrintendenza di Enna era stato accertato che la medaglietta rinvenuta nell'abitazione del Saccone e gli unguentari trovati nell'abitazione del Leanza erano di interesse archeologico.
Tanto premesso, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, rilevava che, essendo stato accertato l'interesse archeologico, era irrilevante, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la emissione di un provvedimento amministrativo. Essendo stato accertato l'interesse archeologico, non era necessario, poi, disporre perizia tecnica. Infine, non era stata data alcuna prova della legittima provenienza dei beni archeologici rinvenuti e del loro possesso ultratrentennale.
2) Ricorre per cassazione Saccone Francesco, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza è nulla per violazione del principio di correlazione tra contestazione (art. 648 c.p.) e condanna (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176), trattandosi di due condotte e/o fatti storici completamente diversi.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale per la configurabilità del reato di cui all'art. 176 è necessario che i beni siano qualificati come di interesse da un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, le incertezze mostrate dal consulente, dr.ssa Greco, rendevano insussistente la prova dell'interesse archeologico del reperto rinvenuto nell'abitazione del ricorrente, per cui risultava necessaria una perizia tecnica (richiesta ma, immotivatamente, non disposta).
La prova, poi, della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico non può che essere a carico della pubblica accusa, per cui anche sotto tale profilo si imponeva l'assoluzione quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p..
Infine, il reato ascritto doveva essere dichiarato estinto per amnistia o per prescrizione. In particolare, secondo il giudice di primo grado, i periodi di sospensione per anni 1, mesi 4 e 23 giorni impedivano la declaratoria di estinzione. Con l'atto di appello veniva evidenziato che era stato considerato anche un periodo (dal 27.1.2005 al 2.2.2006) in cui la sospensione non era stata disposta dal giudice del dibattimento.
Su tale rilevo la Corte ha omesso di pronunciarsi.
2.1) Ricorre per cassazione anche Leanza Vittorio, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 3, non risultando un provvedimento amministrativo di accertamento del rilevante interesse archeologico. In ogni caso non vi è prova che i reperti rinvenuti avessero tale interesse.
Denuncia, altresì, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, non essendo stata fornita la prova (incombente sulla pubblica accusa) della illecita provenienza dei reperti. Deduce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato, avendo il Giudice di primo grado indebitamente tenuto conto della sospensione, non disposta in dibattimento, dal 27.1.2005 al 2.2.2006. 3) I ricorsi sono manifestamente infondati.
3.1) Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176 sanziona penalmente chiunque si impossessi di beni culturali indicati nell'art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91.
È vero che l'art. 10, comma 3 richiamato dall'art. 176 definisce beni culturali altresì le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico archeologico....particolarmente importante..., appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (vale a dire Stato, Regioni ed altri Enti pubblici o persone giuridiche). Risulta però, chiaramente, dal testo normativo che è richiesto un qualificato interesse archeologico, culturale, storico soltanto per i beni appartenenti a privati, ma non per quelli appartenenti allo Stato.
Per la configurabilità quindi del reato di cui all'art. 176, trattandosi di beni per legge appartenenti allo Stato, non è necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, ne' che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all'art. 13, medesimo D.Lgs.. Va ribadito, quindi, l'indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Cass. sez. 3 200347922, Petroni, RV226870;
sez. 3, 200145814, Cricelli, RV 220742; cass. sez. 3 200142291, Ucciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass. sez. 3 n. 39109 del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest'ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene. 3.2) Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (salvo qualche decisione isolata) di questa Corte, dal momento che il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l'onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 43, 44 e 46 (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 12087 del 27.6.1995 - Dal Lago).
3.3) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato che la "culturalità" dei beni sequestrati è stata acclarata in modo certo dalla consulenza della dr.ssa Greco (cfr. pag. 4 sent.), per cui assolutamente inutile era disporre l'invocata perizia tecnica.
3.4) Non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza. La contestazione originaria faceva, invero, riferimento alla illegittima detenzione degli oggetti di interesse archeologico, meglio descritti nel verbale di sequestro, appartenenti fin dal loro rinvenimento al patrimonio indisponibile dello Stato, e quindi a tutti gli elementi costitutivi dei reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176.
3.4) Infondata, infine, era l'eccezione di prescrizione sollevata con i motivi di appello. A parte il fatto che tale eccezione era stata formulata in modo del tutto generico e che la questione della non computabilità del rinvio disposto il 27.1.2005 viene sollevata soltanto con i motivi di ricorso, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti tale rinvio venne disposto in udienza per impedimento del difensore avv. Bonomo.
3.5) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 3.5.1) L'inammissibilità dei ricorsi preclude, poi, ogni possibilità di far valere e rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata. Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 - Bracale). L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi, invero, "in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011