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Consiglio di Stato Sez. V sent. 3434 del 28 maggio 2004

Beni culturali. Vincolo archeologico.

Consiglio di Stato Sez

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E
sul ricorso n. 7623/1996, proposto dalla società DERA S.a.s. di Communod & C., rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Quagliolo e dall'avv. Giuseppe Bozzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni 268/A;
contro
la Regione Autonoma Valle D'Aosta in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Montanaro e dall'avv. Gustavo Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria n. 5 per delega in margine;
e, nei confronti
del Comune di Aosta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Contaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta 20 maggio 1996, n. 103, che ha respinto i ricorsi avverso:
1) il diniego 16.9.1994 di concessione edilizia del Sindaco di Aosta; 2) la nota 6.9. 1994 prot. n. 02284/94 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; 3) l'alt.. 9 delle N.T.A. della "Variante 10" del P.R.G.C. approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 6.4.1994, n. 2036 nella parte in cui impone che la costituzione delle autorimesse interrate venga estesa alla intera unità di intervento; 4) il "Piano Urbano dei Parcheggi" nella parte in cui prevede analoga imposizione; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti e udito, altresì L'avv. G.F. Romanelli per delega dell'avv. G. Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Alla società DERA S.a.s. di Communod & C. è stato opposto dal parte del Comune di Aosta il diniego alla domanda di concessione edilizia presentata ai sensi dell'art. 9 della L. 24.3.1989, n. 122, per la realizzazione di un parcheggio interrato. Il diniego richiama il parere contrario espresso dalla Soprintendenza il 6.9.1994 e la previsione del Piano urbano dei parcheggi nella parte in cui impone che la costruzione delle autorimesse interrate sia estesa alla intera unità di intervento Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
A) con riferimento al diniego sindacale: perplessità e violazione di legge in quanto il Comune si sarebbe espresso in un primo tempo favorevolmente (parere della commissione edilizia del 3.5.1994);. 2) eccesso di potere e violazione di legge, in quanto l'art.. 9 della legge 122/89, consente la realizzazione di parcheggi anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; B) con riferimento all'art. 9 delle N. T.A.: eccesso di potere ed illogicità in quanto non può essere imposto al proprietario che intende costruire una autorimessa l'estensione dell'intervento all'intera zona; C) con riferimento al parere della Soprintendenza: incongrua motivazione ed eccesso di potere per manifesta illogicità: la società ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire lo scavo preventivo a salvaguardia delle su esigenze di natura archeologica.
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Valle D'Aosta ha respinto il ricorso richiamata la L.R. 10.6.1983, n. 56, che è preordinata ad assicurare una tutela non solo di valori squisitamente culturali, ma anche ambientali, in una visione complessiva ed integrata con l'archeologia (cfr. T AR Valle d'Aosta, 27.2.1991, n. 16, e Consiglio Stato, V, 9.6.1995, n. 1188).
La sentenza è stata impugnata dalla società che ha ribadito i motivi del primo grado.
DIRITTO
Nel respingere il ricorso proposto dalla società DERA avverso il diniego del Comune di Aosta sulla domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio interrato con le modalità di cui all'art. 9, l. 24.3.1989, n. 122, il Tribunale amministrativo ha richiamato il parere contrario della Soprintendenza del 6.9.1994, circa la peculiare valenza archeologica della città di Aosta, sottolineando, in particolare l'elevatissima probabilità dell'esistenza, nell'area interessata, di reperti archeologici: ed apprezzato l'aspetto "monumentale" del sito nel suo complesso. Il diniego si radica, dunque nella difesa integrata dei valori culturali e ambientali e nella conservazione del tessuto storico di Aosta, caratterizzato da una importanza archeologico-monumentale di grande rilievo, che impone la salvaguardia non solo del materiale archeologico, ma anche dell'ambiente. Siffatti valori giustificano il sacrificio del diritto di proprietà e suffragano il diniego del Comune che, dopo un primo avviso di segno favorevole, ha manifestato contrarietà al progettato parcheggio.
Nell'appello la società afferma che il primo Giudice avrebbe inteso integrare autonomamente il diniego, nonostante le perplessità del provvedimento circa la possibile esistenza di materiale archeologico nel sottosuolo, perplessità peraltro superabili con la proposta della stessa società, che aveva offerto spontaneamente di effettuare gli scavi a proprie spese.
Ritiene la Sezione che gli argomenti dell'appellante non possano essere condivisi.
I vincoli imposti dal piano regolatore della città di Aosta si radicano a livello statale nella previsione dell'art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli), che, in materia di parcheggi dispone l'espressa salvezza dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai competenti Ministeri, al livello regionale, nella l.r. Valle D'Aosta 10/6/1983 n.56, preordinata alla tutela dei valori storico ambientali di tutto il territorio regionale, in particolare di quello della città di Aosta, e, al livello locale, nel piano urbano dei parcheggi. L'esistenza di siffatti vincoli alla proprietà privata per quanto attiene all'aspetto edificatorio è stato avallato, con particolare riferimento alle opere interessanti il sottosuolo del centro storico di Aosta, dalla sentenza 19 agosto 1995, n. 1188 di questa Sezione, che ha riferito alla relativa soprintendenza per la protezione di entrambe le categorie di beni il potere autorizzatorio all'attività edilizia dei privati, stabilito dalla l. reg. 10 giugno 1983 n. 10 a tutela dei beni culturali e ambientali.
Risulta infondato pertanto la prima censura dell'appello, volta a sindacare il difetto di motivazione del provvedimento di diniego, adottato sulla base del parere della sovrintendenza, dopo che lo stesso Comune si era espresso in senso favorevole al progetto: data l'importanza preminente dei valori storico ambientali salvaguardati nel predetto parere, non riveste alcun rilievo il precedente assenso del comune, la cui valenza è recessiva rispetto alla tutela invocata dalla autorità competente alla conservazione del tessuto storico ambientale del territorio.
La valenza archeologica del territorio aostano rende inutile l'offerta della ricorrente di effettuare uno scavo preventivo, i cui risultati nulla muterebbero nei confronti dei valori che la sovrintendenza mira a proteggere, considerato che la struttura di per sé considerata, si pone in contrasto con i suddetti valori: proprio a tal proposito le norme tecniche di attuazione hanno previsto la necessità di estendere l'intervento all'intera zona interessata, con la disposizione dell'art. 9, nei cui riguardi il motivo di contraddittorietà e di illogicità evidenziato nella terza censura dell'appello viene naturalmente a cadere.
Ciò stante l'appello della società deve essere respinto nel suo insieme, anche se le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra tutte le parti delle causa per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato - Quinta Sezione, decidendo dell'appello in premesse lo respinge confermando la decisione impugnata.
Vanno compensate le spese della presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 6 aprile 2004.
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE