TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 518, del 24 febbraio 2014
Rifiuti.Legittimità ordinanza sindaco di prosecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale

E’ legittima l’ordinanza del Comune con la quale è stata disposta la prosecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale. La vastità di un inquinamento connotato da dati oggettivi, integrava comunque la situazione di pericolo previsto (quale autonomo presupposto) dall’articolo 8 del D.M. 1999/471. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’art. 14 del decreto Ronchi conferma la corretta individuazione nell’organo di vertice dell’amministrazione comunale quale soggetto competente ad adottare il provvedimento impugnato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00518/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02930/2000 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2000, proposto da: 
S.I.F. SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loriana Zanuttigh e Giorgio Gentile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Borgogna, n. 2

contro

COMUNE DI VALLE LOMELLINA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Tolle e Graziano Lissandrin, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Cappuccio, n. 13

per l’annullamento:

- dell’ordinanza del Comune di Valle Lomellina n. 1/2000, con la quale è stata disposta la prosecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale presso le aree di proprietà della SIF e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione nel possesso dell’area di proprietà SIF in Valle Lomellina, acquisendo la disponibilità delle aree anche per il periodo 26 aprile 2000 – 25 aprile 2001.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valle Lomellina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. A seguito delle verificazioni eseguite dall’azienda sanitaria locale di Vigevano, veniva accertata la presenza, nell’area di proprietà della società S.I.F. s.r.l. sita nel Comune di Valle Lomellina, di ingentissime quantità di materiali classificabili come rifiuti speciali tossico - nocivi (in dettaglio, erano ivi stati interrati fusti contenenti residui della distillazione del furfurolo). Ai fini della bonifica del sito, il Sindaco di Valle Lomellina aveva adottato i seguenti provvedimenti: - con ordinanza n. 20/95 del 5.9.1995 (impugnata con ricorso n. 5006/95, con sospensiva respinta e successiva dichiarazione d’improcedibilità) aveva ordinato alla Società di predisporre un progetto di bonifica e recupero ambientale dell’area, nonché di bonifica e risanamento della falda acquifera sottostante; - con ordinanza n. 12/96 del 17.12.1996 (impugnata con ricorso n. 973/97, con sospensiva respinta e successiva sentenza di rigetto n. 1315/2011) aveva ordinato alla Società di iniziare entro dieci giorni la bonifica, il recupero e il risanamento dell’area e della falda, riservandosi di procedere d’ufficio alla scadenza del termine assegnato. Con ulteriore ordinanza n. 2/99 in data 8 aprile 1999, preceduta dall’approvazione dei progetti esecutivi e dall’appalto dei lavori, il Comune aveva disposto l’esecuzione d’ufficio delle opere di bonifica e ripristino ambientale, con oneri a carico della ricorrente; l’impugnazione di quest’ultimo atto (sempre da parte di S.I.F. s.r.l.) era stata accolta dal Tribunale (con sentenza n. 5606 del 14 settembre 2000), sul presupposto ritenuto assorbente della mancata comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione d’ufficio; sennonché tale pronuncia è stata recentemente riformata dal Consiglio di Stato (con sentenza n. 4773/2013).

I.1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2000, oggetto del presente giudizio, S.I.F. s.r.l. ha impugnato la successiva ordinanza n. 1/2000, con la quale il Comune aveva disposto la prosecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale, acquisendo la disponibilità delle aree anche per il periodo 26 aprile 2000 – 25 aprile 2001. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

I.2. Con ordinanza collegiale del 13 dicembre 2000, il processo è stato sospeso in attesa della definizione della predetta impugnazione avverso l’ordinanza n. 2 del 1999.

I.3. Riattivato il giudizio, all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013, il Collegio: “Letta l’istanza congiunta (depositata il 12 luglio 2013) di rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 9 ottobre 2013, motivata dalle parti in ragione dell’opportunità di attendere l’imminente pronuncia del Consiglio di Stato su causa pregiudiziale (NRG 10739/2000); Rilevato che la sentenza è stata nelle more depositata (cfr. Consiglio di Stato n. 4773/2013); Ritenuto che debba consentirsi alle parti di contraddire su di essa; Rilevato che nessun procuratore è comparso in udienza”; ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2013. Con successiva ordinanza 10 dicembre 2013 n. 2787, il Collegio: “Rilevato: - che le parti avevano depositato (12.7.2013) istanza congiunta di rinvio dell’udienza del 9.10.2013 (pendendo questione pregiudiziale nel giudizio avanti il Consiglio di Stato avente n.r.g. 10739/2000), con salvezza dei termini per il deposito di documenti, memorie e repliche di cui all’art. 73, 1 comma, c.p.c.; - che la sentenza del Consiglio di Stato (4773/2013) è stata depositata in data 26.9.2013; - che questo Collegio, con ordinanza 2349/2013 pubblicata il 22.10.2013, ritenuto di dover consentire alle parti di contraddire sulla sentenza del Consiglio di Stato, ha rinviato il giudizio all’udienza pubblica del 4.12.2013; - che, con memoria del 31 ottobre 2013 e successiva replica del 13 novembre 2013, parte ricorrente lamenta che la comunicazione dell’ordinanza di fissazione dell’udienza pubblica (4.12.2013) è stata effettuata in data 25.10.2013 e, dunque, senza il rispetto del termine di cui all’art. 71, 5° comma c.p.a. (alla cui stregua il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio), chiedendo la fissazione di nuova udienza pubblica nel rispetto del termine predetto; - che, nel corso dell’odierna udienza, parte resistente non si è opposta alla richiesta di differimento”; ha ulteriormente rinviato il giudizio all’udienza pubblica del 12.2.2014.

I.4. La causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. La vertenza ha ad oggetto l’ordinanza n. 1/2000, con la quale il Comune di Valle Lomellina, richiamata la propria precedente ordinanza n. 2/99, ha disposto la prosecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale presso le aree di proprietà SIF, acquisendone la disponibilità anche per il periodo 26.4.2000 - 25.4.2001.

II.1. I motivi di ricorso sollevati sono così compendiabili: - illegittimità derivata per essere illegittima la precedente ordinanza n. 1/1999; - violazione della legge 22/97 e del D.M. attuativo 474/99, avendo l’atto impugnato “sovvertito ignorandolo l’intero sistema delle regole poste dal DM 1999/471 per la prospettazione, esecuzione e controllo anche economico dell’intervento, specificamente consentito solo alla preliminare classificazione della situazione di fatto”; - eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni (con particolare riguardo alle risultanze della riunione del Gruppo di lavoro del 6.03.2000); - mancanza di reali ragioni di prosecuzione delle indagini, difettando ragioni oggettive attuali di allarme ambientale e per la salute, con violazione dell’art. 217 r.d. 1265/1934, 14 e 17 D.L. 22/97, art. 38 L. 142/90; - incompetenza e difetto di potere del Sindaco.

III. In via pregiudiziale, l’eccezione di tardività del deposito della memoria conclusionale del Comune di Valle Lomellina (alla cui stregua, sebbene il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie fosse scaduto il 2 novembre 2013, la memoria era stata depositata soltanto in data 4 novembre 2013) è superara dall’accoglimento della richiesta di S.I.F. s.r.l. di differimento dell’udienza pubblica (del giorno 4.12.2013), onde rispettare il termine di cui all’art. 71, 5° comma, c.p.a.

IV. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.

IV.1. In primo luogo, la censura d’illegittimità derivata deve essere rigettata poiché il Consiglio di Stato (n. 4773/2013) ha accertato l’insussistenza dei vizi sollevati avverso l’ordinanza n. 2/99.

IV.2. Gli altri vizi sostanziali (carenza di urgenza dell’intervento di bonifica e del superamento dei valori limite fissati dalla legge), in quanto comunque volti a contestare la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione d’ufficio, sono divenuti improcedibili in ragione della sopravvenuta inoppugnabilità dell’assetto di interessi definitivamente cristallizzatosi nell’atto che aveva disposto l’esecuzione in danno delle opera di bonifica, il quale costituisce l’antecedente giuridico della proroga (impugnata in questa sede) dell’occupazione dell’area per la conclusione degli interventi risanatori. La citata sentenza del Consiglio di Stato (n. 4773/2013), difatti, ha accertato: - l’indilazionabilità dell’intervento della pubblica amministrazione per la presenza di un grandissimo numero di fusti interrati, enormemente superiore a quello dei fusti messi in sicurezza e la presenza in loco di un'enorme quantità di polvere inquinanti contenenti metalli pesanti (“I fusti, come risulta dalla relazione peritale depositata agli atti, erano sottoposti a un processo di corrosione differenziato da zona a zona in relazione alla mutevole composizione dei terreni, che avrebbe comportato la perforazione dei fusti e la conseguente dispersione nell’ambiente del materiale inquinante contenuto nei fusti. Vi era inoltre la presenza in loco di un’enorme quantità di polveri inquinanti contenenti metalli pesanti); - l’inerzia della ricorrente a legittimare l’iniziativa ufficiosa della pubblica amministrazione (“Peraltro, l’inerzia della società S.I.F. si è manifestata in relazione a tutti gli incombenti previsti dalle precedenti ordinanze anche con riferimento alle attività di tipo descrittivo e pianificatorio che non richiedevano l’accesso fisico al sedime contaminato. E’ indubbio che la società non ha manifestato alcuna seria intenzione di provvedere al disinquinamento dell’area e, quindi non può fondatamente dolersi di non essere stata interpellata in merito a fatti e circostanze [“la volontà di adempiere spontaneamente”]che all’esito del giudizio sono risultate insussistenti”).

Quanto al superamento in concreto dei valori-soglia individuati dal decreto, considerata la quantità e tipologia delle sostanze inquinanti disperse (centinaia di bidoni ricolmi di peci di furfurolo e di migliaia di metri cubi di ceneri contenenti metalli pesanti) e la prossimità temporale (un anno circa) con il provvedimento sindacale divenuto inoppugnabile (circostanza che rende verosimile che i presupposti fattuali posti a fondamento della precedente decisione avessero mantenuto intatta tutta la loro consistenza), la ricorrente, pur onerata di fornire almeno un principio di prova a fondamento delle sue generiche deduzioni, ha omesso di allegare qualsiasi parametro di riferimento specifico. Tra l’altro, la vastità di un inquinamento connotato da dati oggettivi, integrava comunque la situazione di pericolo previsto (quale autonomo presupposto) dall’articolo 8 del D.M. citato

IV.3. Da ultimo, l’eccezione di incompetenza del Sindaco è infondata. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’art. 14 del decreto Ronchi conferma la corretta individuazione nell’organo di vertice dell’amministrazione comunale quale soggetto competente ad adottare il provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, V sezione, 27 marzo 2009, n. 1826; nonché Ta Lombardia, sentenza n. 1315/2011, secondo cui siffatta competenza del Sindaco sarebbe ravvisabile sia ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) della L. n. 142/1990, sia dell’art. 217 del R.D. 1265/1934 a norma del quale “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”).

V. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la risalenza della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione;

compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)