Cass. Sez. III n.14421 del 8 aprile 2008 (Ud. 21 feb. 2008)
Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Bellino
Caccia e animali. Abbandono (consegna presso strutture comunali

Non integra il reato di cui all\'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell\'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani. Gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono infatti essere soppressi né destinati alla sperimentazione e agli stessi, nell\'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 21/02/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 464
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 041011/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLINO ALESSANDRA N. il 30/09/1978;
avverso la SENTENZA del 20/09/2007 TRIBUNALE di BRINDISI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO GIOACCHINO, che ha concluso chiedendo l\'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
udito il difensore avv. Caiulo Alessandro di Brindisi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 20 settembre 2007 Bellino Alessandra era dichiarata responsabile del reato di cui all\'art. 727 c.p. per aver abbandonato un cane meticcio di taglia media, non ritirandolo più dal canile municipale ove l\'animale era stato condotto dopo aver morso una bambina, nonostante fosse stata formalmente invitata a farlo dal Servizio Veterinario dell\'Asl di Brindisi e condannata alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.
Ha proposto ricorso per cassazione la Bellino chiedendo l\'annullamento dell\'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce che fin dal 18 luglio 2003, essendosi il cane mostrato pericoloso, essa lo aveva affidato al canile municipale pagando la relativa tassa con bollettino di versamento in conto corrente postale e formalizzando l\'istanza al Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Brindisi, per cui, fin da quella data, non era più proprietaria del cane. Essa aveva poi trasferito la propria residenza a Roma e la lettera con cui la si invitava a ritirare il cane era stata ricevuta dal padre.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che all\'udienza del 20 settembre 2007, a seguito dell\'escussione del teste Lo Russo Massimo del servizio veterinario, che aveva riferito dei colloqui avuti con la sorella dell\'imputata, era stata richiesta l\'escussione di quest\'ultima la quale avrebbe potuto riferire come il cane non apparteneva più all\'imputata, ma il giudice non aveva provveduto in tal senso mentre nella motivazione della sentenza impugnata aveva fatto riferimento alle dichiarazioni di un tal Romano che non era stato neppure sentito nel procedimento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorieta, insufficienza della motivazione.
Deduce la ricorrente che il giudice di primo grado aveva ritenuto come prova decisiva della appartenenza del cane ad essa ricorrente la missiva da lei inviata al Dirigente Settore Politiche Sociali del Comune di Brindisi (prot. 6473 del 18 luglio del 2003) ed il relativo versamento del conto corrente.
Viceversa tale documentazione provava che essa imputata si era spogliata definitivamente della proprietà del cane mostratosi pericoloso e per questo affidato al canile municipale. Rileva inoltre la ricorrente che era errata la sentenza nella parte in cui affermava che il cane era stato restituito alla Bellino successivamente al luglio 2003 in quanto vi era stata in precedenza una restituzione del cane ma per un episodio anteriore e diverso da quello oggetto del presente procedimento.
In ordine ai motivi il Collegio rileva che l\'imputazione ha ad oggetto il mancato ritiro del cane dal canile municipale da parte della ricorrente.
Pertanto, a prescindere dal rilievo in ordine alla rinuncia alla proprietà del cane che, secondo la tesi della ricorrente, si sarebbe verificata con la lettera al Dirigente delle Politiche Sociali del Comune di Brindisi, (con il correlato pagamento della tassa), trova applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 5 luglio 2001, n. 34396 secondo cui non integra il reato di cui all\'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell\'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani. Gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono infatti essere soppressi ne\' destinati alla sperimentazione e agli stessi, nell\'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.
Va peraltro precisato che nel caso in esame la consegna dell\'animale al canile era stata determinata dall\'aggressività dell\'animale che ne impediva la possibilità di custodia e ne imponeva il controllo, sicché alla ricorrente non è stato contestata la condotta costituita dalla consegna dell\'animale al canile ma il mancato ritiro dallo stesso a richiesta del Servizio Veterinario.
Tale condotta potrebbe quindi configurare astrattamente illecito amministrativo qualora l\'imputata non avesse adempiuto agli oneri connessi al ricovero dell\'animale presso il canile municipale, ma non il reato di abbandono di animali di cui all\'art. 727 c.p. che le è stato contestato.
Va quindi annullata la sentenza impugnata senza rinvio, atteso che il fatto oggetto della contestazione non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008