Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5990, del 5 dicembre 2014
Caccia e animali.Delimitazione centro abitato ai fini del codice della strada non rileva per l’allevamento di animali
Verificata la compatibilità dell’insediamento avicolo con la disciplina dettata dal regolamento comunale di igiene, va evidenziato che di nessuna utilità è la delimitazione del centro abitato, trattandosi di perimetrazione adottata ai fini del codice della strada. La norma regolamentare, laddove vieta la presenza di stalle, pollai e altri depositi di animali da cortile all’interno dell’abitato del capoluogo e delle frazioni come perimetrati con delibera consiliare fa riferimento ad un atto di pianificazione degli allevamenti zootecnici ispirato a criteri urbanistico, edilizi e igienico, sanitari. Tutt’altra natura ha la perimetrazione del centro abitato ai fini del codice della strada, essendo questa predisposta in funzione delle esigenze di organizzazione del traffico, per stabilire i limiti di velocità, la segnaletica e tutto quanto rileva nell’ambito della circolazione stradale. La differenza tra le diverse perimetrazioni non ne consente un utilizzo al di fuori della finalità per cui è stata adottata ed in particolare ai fini della disciplina urbanistica nella quale ricade anche l’igiene. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05990/2014REG.PROV.COLL.
N. 05652/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2004, proposto dalla Azienda Agraria Agostinelli Milena in persona della titolare Agostinelli Milena, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, n. 8;
contro
il Comune di Assisi, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Segarelli e Tosca Molini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Segarelli in Roma, via G.B. Morgagni, n. 2/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - Perugia n. 943/2003, resa tra le parti, concernente diffida a trasferire fuori del centro abitato l’allevamento di colombi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato Luisa Gobbi su delega dell'avvocato Carlo Alberto Franchi e l’avvocato Umberto Segarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza n. 943 del 10 dicembre 2003, respingeva il ricorso n. 225 del 2003 proposto dalla Azienda Agricola Agostinelli Milena per l’annullamento della diffida del Comune di Assisi dell’8 marzo 2003, con la quale si diffidava la ditta ricorrente a trasferire entro il termine di 18 mesi fuori del centro abitato della frazione di Tor d’Andrea di Assisi l’allevamento di colombi tenuto presso la sede dell’azienda e ad allontanare i medesimi colombi dalle voliere poste a distanza inferiore ai cinquanta metri dalla abitazione più vicina entro 3 mesi.
2.- Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, ritenendo:
a) infondata la censura di violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, poiché la ricorrente era edotta dell’avvio del procedimento, avendo ricevuto una nota dell’ARPA del 7 gennaio 2003 che proponeva al Comune l’adozione del provvedimento impugnato;
b) infondata la censura di violazione dell’articolo 54 del regolamento comunale di igiene, atteso che la colombaia risultava all’interno del perimetro urbano come delimitato con la delibera di giunta municipale n. 126 del 1996, non rilevando in contrario che questa perimetrazione del centro abitato era stata adottata ai fini del codice della strada, e a distanza inferiore a metri 50 dall’abitazione più vicina, laddove la norma regolamentare vieta la presenza di stalle, pollai e altri depositi di animali da cortile all’interno dell’abitato del capoluogo e delle frazioni come perimetrato con delibera consiliare e comunque a distanza inferiore a metri 50 dall’abitazione più vicina;
c) infondata la censura di carenza di motivazione, essendo il provvedimento adeguatamente motivato con il richiamo della nota dell’ARPA che dava ampio conto dei rischi sanitari derivanti dalla prossimità alle abitazioni dell’allevamento di circa 8.000 capi.
3.- L’Azienda Agricola Agostinelli Milena ha impugnato la suddetta sentenza n. 943 del 2013, riproponendo in veste critica le censure di violazione dell’articolo 54 del Regolamento comunale di igiene e di difetto di istruttoria.
4.- Il Comune di Assisi costituitosi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui ha introdotto censure nuove e nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando che:
a) alcune voliere erano poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni;
b) la classificazione degli allevamenti di animali, quali attività insalubri di prima classe, esclude che possano essere allocate in zona abitata;
c) le concrete modalità di allevamento e lo stato delle relative strutture, per come rappresentate nella relazione dell’ARPA, a causa dell’accumulo del guano all’esterno e sotto le gabbie costituirebbero rischi sanitari per la contaminazione dell’ambiente e la polverizzazione del materiale fecale nell’aria in cui sarebbero diffusi germi patogeni responsabili di infezioni.
5.- L’azienda appellante ha depositato in giudizio una relazione tecnica redatta dal geometra Fioroni Emidio del 22 ottobre 2003 da cui risulta che la frazione di Tor d’Andrea in cui ricade l’azienda agricola Agostinelli Milena, seppure perimetrata come centro abitato in base alla normativa introdotta dal nuovo codice della strada, nell’ultimo ventennio non ha subito variazioni dovute a nuove costruzioni e ricade a tutt’oggi in zona agricola B2 del piano regolatore generale vigente (paesaggio agrario tipico), nella quale sono consentiti solo interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG (3 marzo 1969 come modificato dalle leggi regionali n. 31/97 e 27/2000).
Nella relazione si precisa che in detta zona per le nuove aziende agrarie modello è possibile realizzare nuove case rurali e annessi tecnici come previsto dalla l. regionale n. 31/1997 e si evidenzia con allegazioni delle rappresentazioni fotografiche dei luoghi del 1982 e del 1999 e delle planimetrie catastali dell’anno 1966 e dell’anno 2003, che la situazione abitativa non ha subito variazioni o incrementi dalla data di approvazione del piano regolatore alla data della diffida.
6.- Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione della causa, l’azienda appellante ha dichiarato di aver rimosso in esecuzione della ordinanza di questa sezione n. 3701 del 2004 (ordinanza emessa nel giudizio cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata) le voliere poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni più vicine.
Ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in relazione a questa parte del provvedimento impugnato, non intendendo ripristinare questa parte dell’allevamento.
Per la restante parte ha invece interesse alla coltivazione del giudizio.
7.- Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014, il giudizio è stato assunto in decisione.
8.- L’appello va dichiarato improcedibile relativamente alla parte del provvedimento impugnato con cui si diffidava l’azienda agricola ad “allontanare i medesimi colombi dalle voliere poste a distanza inferiore ai cinquanta metri dalla abitazione più vicina entro 3 mesi”, dovendosi dare atto dell’avvenuta rimozione di tali strutture e della dichiarata carenza di interesse alla decisione per questa parte del provvedimento.
9.- Per la restante parte, l’appello deve essere accolto.
9.1- Innanzi tutto va evidenziato che l’allevamento di animali rientra nell’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e l’allevamento delle specie avicole in particolare, salvo che per dimensioni e tecniche ricada nell’attività industriale, è considerata agricola per espressa previsione normativa (cfr. legge 3 maggio 1971, n. 419 emanata per l’applicazione dei Regolamenti comunitari n. 1619 del 1968 e n. 95 del 1969), quand’anche abbia un valore preminente rispetto alla terra.
Tanto al fine di rilevare la compatibilità dell’attività di allevamento di colombi qui in questione con la tipizzazione della zona in cui è insediata, destinata dal piano regolatore generale ad attività agricola.
9.2- Fermo tanto, quanto alla compatibilità dell’insediamento avicolo con la disciplina dettata dall’articolo 54 del regolamento comunale di igiene, va evidenziato che di nessuna utilità è la delimitazione del centro abitato di cui alla delibera di giunta municipale n. 126 del 1996, trattandosi di perimetrazione adottata ai fini del codice della strada.
La norma regolamentare, laddove vieta la presenza di stalle, pollai e altri depositi di animali da cortile all’interno dell’abitato del capoluogo e delle frazioni come perimetrati con delibera consiliare fa riferimento ad un atto di pianificazione degli allevamenti zootecnici ispirato a criteri urbanistico – edilizi e igienico - sanitari, che comportano valutazioni di natura latamente tecnico – discrezionale, appartenenti come tali alla competenza dell’organo consiliare.
Tutt’altra natura ha la perimetrazione del centro abitato ai fini del codice della strada, essendo questa predisposta in funzione delle esigenze di organizzazione del traffico, per stabilire i limiti di velocità, la segnaletica e tutto quanto rileva nell’ambito della circolazione stradale.
La differenza tra le diverse perimetrazioni non ne consente un utilizzo al di fuori della finalità per cui è stata adottata ed in particolare ai fini della disciplina urbanistica nella quale ricade anche l’igiene (sulla distinzione tra la delimitazione del codice della strada e quella prevista ai fini della disciplina urbanistica, cfr., Cons. Stato, IV, 5 aprile 2005, n. 1560; TAR Campania, Salerno, 20 maggio 2013, n. 1118; TAR Puglia, Bari, III, 10 maggio 2013, n. 709).
Peraltro non è irrilevante che l’articolo 54 del regolamento comunale richieda che la perimetrazione sia adottata con delibera di consiglio comunale, mentre la delibera n. 126 del 1996 è atto della giunta comunale.
In conclusione, deve ritenersi fondata la censura dedotta da parte ricorrente di violazione o falsa applicazione dell’articolo 54 del regolamento comunale di igiene.
Ciò stante, in mancanza della perimetrazione del centro abitato prevista dalla norma regolamentare, sulla base della perizia di parte, non contraddetta con mezzi probatori adeguati, deve ritenersi che la zona interessata dalla azienda avicola è al di fuori della zona abitata.
Nella relazione, infatti, si dà atto che la zona nell’ultimo ventennio non ha subito variazioni dovute a nuove costruzioni e ricade a tutt’oggi in zona agricola B2 del piano regolatore generale vigente (paesaggio agrario tipico), nella quale sono consentiti solo interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG (3 marzo 1969).
Tanto risulta visivamente dalle rappresentazioni fotografiche e planimetriche allegate alla relazione.
Quanto all’ulteriore divieto pure posto dalla norma regolamentare richiamata, della distanza inferiore a metri 50 dall’abitazione più vicina (ipotesi chiaramente ulteriore al divieto di allocazione all’interno dell’abitato), la disposizione non viene più in considerazione, atteso che è stata rimossa la parte dell’impianto che non rispettava tale distanza.
10.- Il motivo esaminato è assorbente ai fini dell’accoglimento dell’appello, fermo restando il potere del Comune di acquisire nuovo parere dell’ARPA anche in considerazione dell’avvenuto ridimensionamento dell’insediamento avicolo, onde accertare se persistano le condizioni di potenziale rischio alla salute sottese al provvedimento impugnato.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto va accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese di questa fase del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)