Cass. Sez. III n. 28504 del 18 luglio 2007 (Up 29 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi
Urbanistica. Nozione di pertinenza urbanistica

La pertinenza urbanistica si distingue da quella civilistica perché, mentre in quest'ultima rilevano sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo, nella prima acquista rilevanza solo l'elemento oggettivo. Il legislatore, con il testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, per superare le incertezze derivanti dal criterio quantitativo indicato dalla giurisprudenza per le pertinenze, ha fissato due criteri per precisare quando l'intervento perde le caratteristiche della pertinenza per assumere i caratteri della nuova costruzione: il primo rinvia alla determinazione delle norme tecniche degli strumenti urbanistici, che dovranno tenere conto della zonizzazione e del pregio ambientale e paesistico delle aree; il secondo, alternativo al primo, qualifica come nuova opera gli interventi che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale. In ogni caso non bisogna confondere il concetto di pertinenza con quello di parte dell'edificio. Da ciò consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Amedeo Postiglione presidente
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Margherita Marmo consigliere
Dott. Antonio Ianniello consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dal difensore di Emilia Rossi, nata a Napoli il 31 agosto del 1944 , avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 26 aprile del 2006;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Angelo Di Popolo, Il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
Letti il ricorso e la sentenza denunciata , osserva


IN FATTO


Con sentenza del 26 aprile 2006 ,la corte d'appello di Napoli, confermava quella pronunciata il 1° giugno del 2005 dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Ischia, con cui Emilia Rossi era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e gg 10 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, quale responsabile dei reati di cui agli artt 20 lettera b) della legge n 47 del 1985 e 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, per avere realizzato sul lastrico solare una struttura in alluminio anodizzato di mq 15 per un'altezza variabile da m 2,20 a 2,60. Fatti accertati secondo la contestazione in Foro d'Ischia il 12 giugno del 2000.


Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo la violazione delle norme incriminatrici nonché manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti processuali e segnatamente dai motivi d'appello con cui si era specificatamente dedotto che il manufatto realizzato dalla prevenuta non poteva essere qualificato nuova costruzione, ma pertinenza dell'immobile preesistente.


Di conseguenza, sia in base alla disciplina previgente che a quella attuale, non era richiesto il permesso di costruire perché non aveva comportato un aumento del volume superiore al 20 % di quello dell'edificio principale.


IN DIRITTO


Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.


La decisione impugnata non contiene errori logici o giuridici ed è conforme ai principi enunciati da questa corte, giacché le opere realizzate dalla prevenuta non possono considerarsi pertinenze, come tali soggette all'epoca dell'inizio della costruzione alla sola autorizzazione gratuita a norma dell'articolo 7 comma secondo D. L. 25 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge n. 94 del 23 marzo 1982. Come è noto, in base all'articolo 817 del codice civile, si considerano pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di altra cosa senza diventare parte integrante della stessa e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza. Il concetto urbanistico di pertinenza differisce però in parte da quello civilistico perché nel settore urbanistico acquistano preminente rilievo le esigenze di tutela del territorio. Per la configurabilità della pertinenza urbanistica, secondo l'orientamento di questa corte, l'opera deve essere preordinata a soddisfare un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita a servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cfr tra le tante Cass 4134 del 1998). La pertinenza urbanistica si distingue da quella civilistica perché, mentre in quest'ultima rilevano sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo, nella prima acquista rilevanza solo l'elemento oggettivo. Il legislatore, con il testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, non ancora in vigore all'epoca dell'inizio della costruzione (è entrato in vigore il 30 giugno del 2003), per superare le incertezze derivanti dal criterio quantitativo indicato dalla giurisprudenza per le pertinenze, ha fissato due criteri per precisare quando l'intervento perde le caratteristiche della pertinenza per assumere i caratteri della nuova costruzione: il primo rinvia alla determinazione delle norme tecniche degli strumenti urbanistici, che dovranno tenere conto della zonizzazione e del pregio ambientale e paesistico delle aree; il secondo, alternativo al primo, qualifica come nuova opera gli interventi che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale (cfr at- 3 lett. e/6). In ogni caso non bisogna confondere il concetto di pertinenza con quello di parte dell'edificio ed è questo l'aspetto rilevante nella fattispecie. L'elemento distintivo tra la parte e la pertinenza non consiste solo in una relazione di congiunzione fisica, normalmente presente nella prima ed assente nella seconda, ma anche e soprattutto in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale: tale collegamento si esprime per la parte come necessità di questa per completare la cosa affinché essa soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte quindi è elemento della cosa. Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un servizio o ornamento che viene realizzato in una cosa già completa ed utile di per sé: la funzione pertinenziale attiene non all'essenza della cosa ma alla sua gestione economica ed alla sua forma estetica. Inoltre -ed è questo l'elemento più rilevante ai fini della distinzione- la pertinenza si riferisce ad un opera autonoma dotata di propria individualità mentre la parte di un edificio è compresa nella struttura di esso ed è quindi priva di autonomia. Da ciò consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato (Cass sez III 17 gennaio del 2003 Chiappalone; 3160 del 2003; nn 36941 e 40843 del 2005).


Quello realizzato dalla prevenuta costituendo comunque un ampliamento del precedente edificio non può considerarsi pertinenza.


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, riprodotto nell'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2000, non ha importanza la natura dell'opera poiché la norma vietava e vieta di eseguire lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione.


Secondo il consolidato orientamento di questa sezione (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol ; 23880 del 2004)) il reato di cui all' art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (ora 181 del decreto legislativo n 42 del 2004) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere", ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici nonché degli altri interventi analiticamente indicati nell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, il quale ha sostituito l'articolo 152 del decreto legislativo n 490 del 1999. Tra le opere escluse dall'autorizzazione non rientra quella in esame. Quello realizzato dalla prevenuta, per le naturali bellezze dell'isola d'Ischia, è opera obiettivamente idonea ad alterare il paesaggio. La cosiddetta isola verde viene quotidianamente deturpata con costruzioni di ogni genere effettuate con i materiali più diversi senza alcun rispetto per il paesaggio.


Il reato non si è prescritto perché, come risulta dalla sentenza di primo grado i lavori sono proseguiti fino al 2004 con la sostituzione della vecchia copertura. La contravvenzione in esame già prevista dall'art. 20 lett. B) legge n. 47 del 1985 ora dall'art.44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, si realizza al momento dell'inizio dei lavori e perdura per tutta la durata degli stessi. La condotta criminosa cessa con l'ultimazione dell'opera o con la cessazione dell'attività criminosa per fatto proprio, per imposizione dell'autorità o al limite con la sentenza di primo grado. La data indicata nel capo d'imputazione non è quella della cessazione della permanenza, bensì quella del primo accertamento del fatto. In proposito le Sezioni unite di questa Corte (Cass. 13 luglio 1998, Montanari), hanno statuito che in materia di reato permanente, allorché nel capo d'imputazione è indicata solo la data iniziale o quella dell'accertamento del reato, si presuppone che la permanenza non sia cessata: in questo caso il momento della cessazione processuale della permanenza coincide con l'emanazione della sentenza di primo grado, così determinandosi il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Pertanto il giudice nel momento in cui emette la sentenza potrà tenere conto del periodo di permanenza, senza che sia necessaria la contestazione di fatti suppletivi.


In ogni caso, quand'anche si considerasse cessata la permanenza alla data dell'accertamento, per l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione non potrebbe essere dichiarata perché non eccepita con i motivi d'appello e non rilevata dal giudice dell'impugnazione, secondo l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n 23428 del 2005, Bracale.


Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.


P.Q.M.
LA CORTE


Letto l'art. 616 c.p.p.


DICHIARA


Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 29 maggio del 2007
Depositata in Cancelleria il 18/07/2007