TAR VENETO, Sez. II n. 1206 del 5 maggio 2008
Caccia e animali. Sottrazione di fondi all'esercizio della caccia
Sottrazione di fondi all'esercizio della caccia; requisiti per il diniego della domanda.Presunti ostacoli alla pianificazione faunistico-venatoria; insussistenza e carenza di motivazioni.
Art. 15, quarto comma, legge 157/92. L:R. Veneto 50/93.
Risulta "riduttivo l’attuato riferimento alle circostanze limitative dell’attività venatoria stessa contemplate negli artt. 21 e 31 della legge n. 157/92 e 27 e 35 della LR n. 50/93: dovendosi invece, come si è detto, effettuare una valutazione per comparazione all’esito della quale, se ritenuta cedente, escludere l’attività della caccia"
(segnalazione, massima e commento di A. Atturo)
Caccia e animali. Sottrazione di fondi all'esercizio della caccia
Sottrazione di fondi all'esercizio della caccia; requisiti per il diniego della domanda.Presunti ostacoli alla pianificazione faunistico-venatoria; insussistenza e carenza di motivazioni.
Art. 15, quarto comma, legge 157/92. L:R. Veneto 50/93.
Risulta "riduttivo l’attuato riferimento alle circostanze limitative dell’attività venatoria stessa contemplate negli artt. 21 e 31 della legge n. 157/92 e 27 e 35 della LR n. 50/93: dovendosi invece, come si è detto, effettuare una valutazione per comparazione all’esito della quale, se ritenuta cedente, escludere l’attività della caccia"
(segnalazione, massima e commento di A. Atturo)
ANNULLATA DELIBERA DELLA REGIONE VENETO CHE RESPINGEVA UNA DOMANDA DI SOTTRAZIONE DI FONDI ALLA CACCIA
Con delibera n. 2379 del 31 luglio 2007 la Giunta regionale del Veneto respingeva la domanda di Marco Scapin ed altri cinque proprietari terrieri di sottrazione dei loro fondi all'esercizio dell'attività venatoria. Contro tale delibera i proprietari terrieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Caburazzi, ricorrevano al TAR del Veneto che con sentenza n. 1206/08 (seconda sezione) del 29 aprile scorso annullava l'impugnato procedimento regionale nei limiti dell'interesse dei ricorrenti. L'articolo 15, quarto comma, della Legge 157/1992 dispone infatti che la richiesta di sottrazione del fondo all'attività venatoria è accolta quando "non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistica venatoria" e quando l'attività venatoria, pur ostacolando la predetta pianificazione, si pone in contrasto con valori economico-sociali cui deve attribuirsi tutela prioritaria. Ora, nel caso di specie l'Amministrazione non si era pronunciata né sulla necessità dei fondi dei ricorrenti per la pianificazione faunistica venatoria, né sulla valenza delle attività economiche e/o sociali svolte dai ricorrenti nei propri fondi.
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Ric. n. 2486/2007 Sent 1206/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis Presidente f.f., relatore
Stefano Mielli Referendario
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2486/2007 proposto da SCAPIN MARCO, ROCCO CARLO, FURLAN LUCIA, DEL LONGO MARCELLA, SBARDELOTTO SIMONA e GOULD ANDREW CHARLES, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Mestre, Via Palazzo 27;
CONTRO
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera della Giunta regionale del Veneto 31.7.2007 n. 2379 per la parte in cui viene respinta la domanda dei ricorrenti di sottrazione dei fondi all’esercizio venatorio per assenza dei requisiti.
Visto il ricorso, notificato il 14.11.2007 e depositato presso la Segreteria il 12.12.2007, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 18.3.2008;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 7.1.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l’avv. Caburazzi per i ricorrenti e l'avv. Cusin per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione dedotto con il ricorso principale: dispone, invero, l’art. 15, IV comma della legge n. 157/92 che la richiesta di sottrazione del fondo all’attività venatoria è ordinariamente accolta quando “non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistica venatoria…”; ed è accolta, altresì, anche quando l’attività venatoria, pur ostacolando la predetta pianificazione, si pone tuttavia in contrasto con valori economico-sociali cui deve attribuirsi tutela prioritaria. Orbene, è evidente che nel caso di specie l’Amministrazione non si è pronunciata né in merito alla necessità dei fondi dei ricorrenti ai fini dell’attuazione della pianificazione faunistica venatoria (art. 15, IV comma, I parte), né in merito alla valenza, prioritaria o recessiva, delle attività economiche e/o sociali svolte dai ricorrenti nei propri fondi rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, apparendo, in tale contesto, riduttivo l’attuato riferimento alle circostanze limitative dell’attività venatoria stessa contemplate negli artt. 21 e 31 della legge n. 157/92 e 27 e 35 della LR n. 50/93: dovendosi invece, come si è detto, effettuare una valutazione per comparazione all’esito della quale, se ritenuta cedente, escludere l’attività della caccia);
che, dunque, il proposto gravame è fondato e va accolto nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento regionale n. 2379/07 nei limiti dell’interesse fatto valere.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008.
Il Presidente f.f. Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
Con delibera n. 2379 del 31 luglio 2007 la Giunta regionale del Veneto respingeva la domanda di Marco Scapin ed altri cinque proprietari terrieri di sottrazione dei loro fondi all'esercizio dell'attività venatoria. Contro tale delibera i proprietari terrieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Caburazzi, ricorrevano al TAR del Veneto che con sentenza n. 1206/08 (seconda sezione) del 29 aprile scorso annullava l'impugnato procedimento regionale nei limiti dell'interesse dei ricorrenti. L'articolo 15, quarto comma, della Legge 157/1992 dispone infatti che la richiesta di sottrazione del fondo all'attività venatoria è accolta quando "non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistica venatoria" e quando l'attività venatoria, pur ostacolando la predetta pianificazione, si pone in contrasto con valori economico-sociali cui deve attribuirsi tutela prioritaria. Ora, nel caso di specie l'Amministrazione non si era pronunciata né sulla necessità dei fondi dei ricorrenti per la pianificazione faunistica venatoria, né sulla valenza delle attività economiche e/o sociali svolte dai ricorrenti nei propri fondi.
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Ric. n. 2486/2007 Sent 1206/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis Presidente f.f., relatore
Stefano Mielli Referendario
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2486/2007 proposto da SCAPIN MARCO, ROCCO CARLO, FURLAN LUCIA, DEL LONGO MARCELLA, SBARDELOTTO SIMONA e GOULD ANDREW CHARLES, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Mestre, Via Palazzo 27;
CONTRO
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera della Giunta regionale del Veneto 31.7.2007 n. 2379 per la parte in cui viene respinta la domanda dei ricorrenti di sottrazione dei fondi all’esercizio venatorio per assenza dei requisiti.
Visto il ricorso, notificato il 14.11.2007 e depositato presso la Segreteria il 12.12.2007, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 18.3.2008;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 7.1.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l’avv. Caburazzi per i ricorrenti e l'avv. Cusin per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione dedotto con il ricorso principale: dispone, invero, l’art. 15, IV comma della legge n. 157/92 che la richiesta di sottrazione del fondo all’attività venatoria è ordinariamente accolta quando “non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistica venatoria…”; ed è accolta, altresì, anche quando l’attività venatoria, pur ostacolando la predetta pianificazione, si pone tuttavia in contrasto con valori economico-sociali cui deve attribuirsi tutela prioritaria. Orbene, è evidente che nel caso di specie l’Amministrazione non si è pronunciata né in merito alla necessità dei fondi dei ricorrenti ai fini dell’attuazione della pianificazione faunistica venatoria (art. 15, IV comma, I parte), né in merito alla valenza, prioritaria o recessiva, delle attività economiche e/o sociali svolte dai ricorrenti nei propri fondi rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, apparendo, in tale contesto, riduttivo l’attuato riferimento alle circostanze limitative dell’attività venatoria stessa contemplate negli artt. 21 e 31 della legge n. 157/92 e 27 e 35 della LR n. 50/93: dovendosi invece, come si è detto, effettuare una valutazione per comparazione all’esito della quale, se ritenuta cedente, escludere l’attività della caccia);
che, dunque, il proposto gravame è fondato e va accolto nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento regionale n. 2379/07 nei limiti dell’interesse fatto valere.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008.
Il Presidente f.f. Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione