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Tar Lazio Roma Sez. II-bis ord.6854 del 24 novembre 2005
ZPS. Decreto del 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio pubblicato nella G.U. n. 155 del 6/7/2005 - SOSPENSIVA

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Ordinanze:6854/2005

Registro Generale: 9869/2005

nelle persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente

FRANCESCO GIORDANO Cons.

RENZO CONTI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24 Novembre 2005

Visto il ricorso 9869/2005 proposto da:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

rappresentato e difeso da:

CHIEFFI AVV. ROSSELLA

con domicilio eletto in ROMA

V.LE G. MAZZINI, 6

presso

LOFOCO AVV. FABRIZIO

contro

MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

REGIONE PUGLIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio pubblicato nella G.U. n. 155 del 6/7/2005, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compreso il parere favorevole della Conferenza per i rapporti Stati, Regioni e Politiche Autonome del 3.3.2005;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni juris, laddove sostanzialmente si contesta la logicità del presupposto della “conflittualità intepretativa” richiamata nel provvedimento impugnato che avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione 2-12-1996 del Comitato delle aree naturali protette;

Considerato che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile nei limiti di cui in dispositivo in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente al territorio del Comune ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 24 Novembre 2005

Presidente

Consigliere