Cass. Sez. III n. 30147 del 15 giugno 2017 (Ud.19 apr 2017)
Presidente Amoroso Estensore Imputato: Tomasulo
Urbanistica. Prescrizione e valutazione dell'opera nella sua unitarietà

In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. (Fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sez distaccata di Empoli, del 19 marzo 2013, dichiarava di non doversi
procedere nei confronti di Tomasulo Michele in ordine al reato sub C dell'imputazione ( art. 110 cod. pen., 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per le residue imputazioni (capo A, art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera B, d.P.R. 380/2001; capo B, art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera A, d.P.R. 380/2001; capo D, art. 110 cod. pen. 95 d. P.R. 380/2001, in Castelfiorentino accertati nell'aprile del 2010, opere in fase di realizzazione al settembre 2011, con permanenza) con la continuazione in mesi 7 di arresto ed C 19.000,00 di ammenda; il Tribunale aveva assorbito il reato sub B nei reati di cui ai capi C e D, e limitatamente al capo A, per il solo edificio - fabbricato - indicato con la lettera C, invece per i fabbricati indicati con le lettere A e B dichiarava di non doversi procedere per sanatoria, con l'ordine di demolizione delle opere abusive
non sanate.

2. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge, art. 157, 158 e 161 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 e 45.

Per la decisione impugnata pur avendo costruito tre distinti fabbricati il reato doveva considerarsi unitario perchè unico il permesso di costruire, ed unico il cantiere; le opere per la sentenza della Corte di appello erano completate solo nel settembre 2011 e considerato il periodo di sospensione di un mese (dal 19 febbraio al 19 marzo 2013) la prescrizione alla data della sentenza di appello non si era verificata.

Il dies a quo per il computo del periodo di prescrizione in materia di edilizia nelle ipotesi come quella in giudizio deve tener conto della situazione concreta, ovvero della costruzione di tre distinti fabbricati, autonomi, contraddistinti dalle lettere A, B e C. Diverso è il termine di ultimazione dei tre fabbricati. Nel verbale di sopralluogo del (OMISSIS) si rilevava che l'unico fabbricato sul quale risultavano ulteriori opere, relativamente al precedente sopralluogo del 12 aprile 2010, era il fabbricato C, mentre i fabbricati A e B, risultavano identici. I lavori erano sospesi con l'ordinanza del 23 aprile 2010, successivamente il 14 ottobre 2011 i tre fabbricati furono sottoposti a sequestro preventivo con decreto del P.M., sul presupposto della prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione.

Emerge dagli atti che le opere eseguite dopo l'ordinanza di sospensione sono modeste e hanno interessato il solo fabbricato B. Il teste P.R. riferiva che il fabbricato C era rimasto uguale rispetto allo stato precedente. Questo emerge dallo stesso capo di imputazione che alla lettera D fa riferimento alle opere del fabbricato B. Invero dopo l'ordinanza di sospensione dei lavori solo il fabbricato B è stato interessato da lavori. Lo stato del fabbricato C era rimasto identico. Conseguentemente lo stato dei lavori e l'inizio del termine per la prescrizione per il fabbricato C deve ritenersi quello della sospensione dei lavori, 23 aprile 2010. Anche nella decisione impugnata (pag. 79 si sostiene la fine dei lavori per il fabbricato C al giugno 2010.

Inoltre i fabbricati A e B sono stati sanati e questo dimostra come l'intervento non può ritenersi unitario, anche ai fini della prescrizione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

La decisione impugnata con adeguata motivazione immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva l'unitarietà dell'intervento edilizio, con unico cantiere allestito e con una sola autorizzazione (permesso di costruire n. 48/2008), e quindi per determinare il dies a quo, per la decorrenza della prescrizione, è il complesso intervento edilizio, non frazionabile, che bisogna considerare.

Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 - dep. 14/02/2012, Forte, Rv. 25212501; vedi anche Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 - dep. 15/04/2015, Prevosto e altri, Rv. 26333901 e Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 - dep. 29/01/2003, Tucci L, Rv. 22336501).

Conseguentemente correttamente la Corte di appello ha considerato l'intervento edilizio unitario.

La prescrizione quindi inizia a decorrere non dalla sospensione dei lavori (23 aprile 2010), ma, poichè i lavori sono proseguiti dopo la sospensione, dal sequestro preventivo del 14 ottobre 2011 (emesso proprio per la prosecuzione illegittima dei lavori nel cantiere), data di cessazione dei lavori per il sequestro: "La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado" (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 26049801; vedi anche Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015 - dep. 18/12/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 26562601). La Corte di appello ritiene comunque terminati i lavori nel settembre 2011 liqualche giorno prima del sequestro preventivo) e pertanto la prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 c.p. al momento della decisione di appello non era ancora maturata (considerando anche il mese di sospensione).

4. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.